CU di lavoro autonomo e precompilata 2026: chiarimenti

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Nell’ambito dei flussi informativi utilizzati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento operativo riguardo al trattamento delle Certificazioni Uniche (CU) relative ai redditi di lavoro autonomo trasmesse dopo il 15 aprile 2026.

Con l’avvio della campagna dichiarativa 2026 emergono infatti alcune novità legate alla gestione delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi e al loro utilizzo nella dichiarazione precompilata. La revisione del calendario di trasmissione delle certificazioni non comporta soltanto uno slittamento dei termini, ma incide anche sul perimetro delle informazioni che confluiscono automaticamente nella dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

Il chiarimento è stato fornito nel corso di un incontro tecnico promosso da AssoSoftware il 4 marzo 2026, nel quale l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di trattamento delle CU relative ai redditi di lavoro autonomo professionale inviate dopo il termine ordinario considerato per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

La precisazione dell’Agenzia delle Entrate

A partire dalla campagna dichiarativa 2026, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo professionale è stato spostato al 30 aprile, in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

In parallelo, la normativa ha stabilito che la dichiarazione precompilata modello Redditi Persone fisiche venga resa disponibile entro il 20 maggio di ciascun anno, proprio per consentire l’utilizzo delle informazioni contenute nelle certificazioni trasmesse entro il nuovo termine del 30 aprile.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Certificazioni Uniche di lavoro autonomo inviate dopo il 15 aprile 2026 non saranno incluse nella dichiarazione precompilata, pur essendo trasmesse entro il termine del 30 aprile.

Ciò dipende dal processo tecnico di elaborazione della dichiarazione precompilata. Il sistema, infatti, predispone il foglio informativo della dichiarazione in un’unica fase, utilizzando i dati disponibili alla data di elaborazione della precompilata riferita ai contribuenti con redditi di lavoro dipendente e assimilati, fissata per il 15 aprile 2026. Per ragioni tecniche, quindi, le certificazioni trasmesse successivamente a tale data non possono essere integrate nel foglio informativo e, di conseguenza, non confluiscono automaticamente nella precompilata.

I riflessi operativi per intermediari e contribuenti

La precisazione dell’Agenzia delle Entrate comporta alcune conseguenze operative per professionisti, CAF e intermediari fiscali chiamati a verificare la correttezza dei dati presenti nella dichiarazione precompilata.

In particolare, qualora siano state trasmesse Certificazioni Uniche di lavoro autonomo dopo il 15 aprile 2026, tali dati non compariranno né nel foglio informativo né nella dichiarazione precompilata.

Per questo motivo, ai fini del rilascio del visto di conformità, gli intermediari dovranno verificare anche le certificazioni presenti nel cassetto fiscale del contribuente, senza limitarsi alle informazioni contenute nella dichiarazione precompilata.

Il sistema dell’Agenzia delle Entrate prevede comunque un meccanismo di segnalazione. Nella fornitura telematica delle dichiarazioni precompilate sarà infatti valorizzato un apposito campo che segnala la presenza di Certificazioni Uniche trasmesse dopo la data di elaborazione del 15 aprile. Un analogo avviso sarà visibile anche nell’applicazione web utilizzata dai contribuenti per consultare la propria dichiarazione.

Alla luce di queste indicazioni, diventa quindi essenziale per gli intermediari integrare i controlli sulla precompilata con la consultazione del cassetto fiscale, al fine di verificare l’eventuale presenza di certificazioni non incluse automaticamente nella dichiarazione.

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