Fondo PMI vittime di mancati pagamenti: presentazione delle domande tramite PEC
Pubblicato il 10 marzo 2026
In questo articolo:
- Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti: quadro normativo
- Adeguamento al nuovo regolamento europeo “de minimis”
- Domande di finanziamento: nuova procedura tramite PEC
- Requisiti formali della domanda
- Documentazione da allegare
- Valutazione delle domande e concessione del finanziamento
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Il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ha pubblicato la circolare direttoriale n. 544 del 24 febbraio 2026, con la quale vengono aggiornate alcune disposizioni operative relative al Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti.
L’intervento amministrativo si inserisce nel quadro della disciplina prevista dall’articolo 1, commi 199-202, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha istituito il Fondo con la finalità di sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e i professionisti che si trovano in difficoltà finanziaria a causa del mancato pagamento di crediti da parte di debitori coinvolti in specifici procedimenti penali.
La nuova circolare introduce due principali aggiornamenti:
- l’adeguamento alla nuova normativa europea sugli aiuti “de minimis”;
- la modifica delle modalità di presentazione delle domande di finanziamento, a seguito della cessazione della piattaforma informatica dedicata.
Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti: quadro normativo
Il Fondo è destinato a ripristinare la liquidità delle PMI e dei professionisti che risultano parti offese in procedimenti penali o creditori nell’ambito di procedure concorsuali nei confronti di debitori imputati o condannati per determinati reati.
Tra i principali reati rilevanti ai fini dell’accesso al Fondo rientrano:
- estorsione (articolo 629 codice penale);
- truffa (articolo 640 codice penale);
- insolvenza fraudolenta (articolo 641 codice penale);
- false comunicazioni sociali (articolo 2621 codice civile);
- reati fallimentari, tra cui bancarotta fraudolenta o semplice.
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamenti agevolati, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato “de minimis”.
Adeguamento al nuovo regolamento europeo “de minimis”
Una delle principali novità introdotte dalla circolare MIMIT n. 544/2026 riguarda l’adeguamento della disciplina al Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, entrato in vigore il 1° gennaio 2024.
Il nuovo regolamento ha sostituito il precedente Regolamento (UE) n. 1407/2013, aggiornando la disciplina degli aiuti di Stato concessi in regime de minimis.
In particolare, la circolare 544/2026 modifica le definizioni contenute nella circolare del 7 agosto 2019, n. 312471 (di cui il Mimit offre un testo consolidato), prevedendo che:
- il riferimento al regolamento “de minimis” sia aggiornato al Regolamento (UE) 2023/2831;
- il calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo (ESL) sia effettuato secondo i criteri previsti dal nuovo quadro normativo europeo.
L’adeguamento consente di allineare la disciplina nazionale alla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.
Domande di finanziamento: nuova procedura tramite PEC
La circolare Mimit n. 544 del 24 febbraio 2026 introduce una modifica significativa anche con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di finanziamento agevolato.
In precedenza, le richieste erano presentate tramite una procedura informatica dedicata disponibile sul sito del Ministero. Tuttavia, a seguito della cessazione dell’operatività della piattaforma, è stato necessario aggiornare la procedura.
La circolare stabilisce che:
- le domande devono essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC);
- l’indirizzo PEC di riferimento è ‘fondovmp@pec.mise.gov.it’.
Requisiti formali della domanda
La domanda di finanziamento deve rispettare specifici requisiti formali:
- deve essere redatta in formato digitale secondo lo schema predisposto dal Ministero;
- deve essere presentata come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
il documento e gli allegati devono essere firmati digitalmente dal soggetto che presenta l’istanza.
Le PMI devono inoltre:
- disporre di una casella PEC attiva;
- avere la PEC registrata nel Registro delle imprese, condizione necessaria per la presentazione della domanda.
Documentazione da allegare
Alla domanda devono essere allegati:
- la documentazione relativa al procedimento penale in corso a carico del debitore;
- le dichiarazioni relative agli aiuti ricevuti in regime “de minimis”;
- eventuali attestazioni professionali nel caso di domande presentate da professionisti.
La completezza della documentazione è oggetto di verifica da parte del Ministero nell’ambito della fase istruttoria.
Valutazione delle domande e concessione del finanziamento
Le domande sono istruite dal Ministero secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Durante la fase istruttoria vengono verificati:
- i requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente;
- la documentazione relativa al procedimento penale;
- la capacità di rimborso del finanziamento agevolato.
Il Ministero adotta il provvedimento di concessione ed erogazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o dal completamento della documentazione richiesta.
Il finanziamento è generalmente erogato in un’unica soluzione, salvo i casi in cui venga anticipato un acconto pari al 50% dell’importo in attesa delle verifiche definitive sul procedimento penale.
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