Bonus facciate: è truffa lo sconto in fattura per lavori mai avviati
Pubblicato il 10 marzo 2026
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La falsa attestazione dell’avvio dei lavori edilizi, utilizzata per accedere al bonus facciate mediante sconto in fattura e cessione del credito, può integrare il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche quando la dichiarazione non corrisponde al vero e consente di ottenere un beneficio fiscale altrimenti non conseguibile.
Risulta irrilevante che il requisito discenda da prassi amministrative o che la detrazione sarebbe spettata in presenza di modalità diverse di fruizione.
Bonus facciate e falsa attestazione dell’avvio dei lavori: truffa ai danni dello Stato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8573 depositata il 4 marzo 2026, si è pronunciata sulla configurabilità del reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in relazione all’utilizzo del bonus facciate mediante il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito.
La decisione affronta il tema della rilevanza penale della falsa attestazione dell’avvio dei lavori edilizi, quando tale dichiarazione consente di ottenere l’accesso al beneficio fiscale.
Il caso esaminato
Il procedimento trae origine dall’applicazione di una misura cautelare interdittiva nei confronti di un imprenditore, consistente nel divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa e di ricoprire incarichi direttivi in persone giuridiche o imprese.
Secondo l’accusa, l’indagato – quale titolare della società incaricata di eseguire lavori di rifacimento delle facciate di due edifici condominiali – avrebbe posto in essere una serie di condotte finalizzate a ottenere indebitamente il beneficio fiscale previsto per il bonus facciate.
In particolare, le indagini avevano evidenziato che:
- nei visti di conformità e nelle attestazioni di congruità presentate per accedere allo sconto in fattura con cessione del credito era stato dichiarato che i lavori edilizi erano stati avviati entro dicembre 2021;
- tale circostanza era risultata non corrispondente al vero;
- erano state emesse fatture relative a lavori che, secondo l’accusa, non erano stati effettivamente eseguiti;
- il credito d’imposta così ottenuto era stato successivamente ceduto o utilizzato in compensazione.
Sulla base di tali elementi, all’indagato erano stati contestati, tra gli altri, i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), reati tributari e autoriciclaggio.
Il Tribunale del riesame, investito dell’impugnazione dell’ordinanza cautelare, aveva confermato la misura interdittiva riducendone la durata. Contro tale decisione l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione.
La questione giuridica
La difesa ha adito la Suprema Corte contestando principalmente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Secondo la prospettazione difensiva:
- l’iniziativa di effettuare i lavori sfruttando il bonus facciate sarebbe stata dei condomìni committenti;
- il mancato avvio dei lavori entro il 31 dicembre 2021 sarebbe dipeso da attività preparatorie non svolte dai committenti;
- la normativa sul bonus facciate non richiederebbe l’effettivo avvio dei lavori per accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito;
- tale requisito emergerebbe soltanto da una circolare dell’Agenzia delle Entrate, priva di valore normativo.
La difesa ha inoltre sostenuto che, poiché le fatture risultavano pagate entro il termine previsto dalla legge, la detrazione fiscale sarebbe comunque spettante.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure formulate dalla difesa e, per tale ragione, ha rigettato il ricorso.
In via preliminare, i giudici hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio di legittimità relativo alle misure cautelari personali, il sindacato della Suprema Corte è circoscritto alla verifica di eventuali violazioni di legge o della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Non rientra invece nei poteri del giudice di legittimità una nuova valutazione del merito delle risultanze probatorie già esaminate dal giudice di merito.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione ritenuta coerente e logicamente strutturata circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Secondo la Corte, l’elemento centrale della vicenda non riguardava i rapporti tra l’imprenditore e i condomìni committenti, ma la circostanza che l’indagato aveva indotto in errore l’Amministrazione finanziaria mediante la produzione di documentazione contenente dichiarazioni ideologicamente false sull’avvio dei lavori.
Pertanto, eventuali responsabilità dei committenti o controversie contrattuali tra le parti risultavano irrilevanti ai fini della configurabilità della truffa ai danni dello Stato.
La Corte ha inoltre osservato che, anche qualora si fosse voluto ipotizzare un dubbio interpretativo sulla normativa applicabile, restava comunque decisivo il fatto che l’indagato avesse attestato consapevolmente una circostanza non vera al fine di ottenere il beneficio fiscale.
Secondo i giudici di legittimità, la falsa attestazione dell’inizio dei lavori aveva consentito di accedere al meccanismo dello sconto in fattura con cessione del credito, che aveva rappresentato il presupposto per il sostenimento delle spese da parte dei condomìni e per la conseguente detrazione fiscale.
Di conseguenza, l’indebito accesso allo sconto in fattura comportava che anche la detrazione fiscale risultasse indebitamente fruita.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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