Il regime dei super minimi a favore dei liberi professionisti
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 19 luglio 2011
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La manovra correttiva (legge n. 111/2011, di conversione del Dl 98/2011) ha regolamentato, tra le varie cose, anche il periodo di praticantato professionale obbligatorio ai fini dell’iscrizione all’albo professionale.
Secondo quanto espressamente previsto nel secondo comma, lettera b), della citata legge, tale periodo di formazione professionale obbligatoria non costituisce una mera prosecuzione dell’attività e non impedisce, quindi, l’accesso dei praticanti professionisti al regime dei super minimi. Di conseguenza, potranno avvalersi del nuovo regime ad imposta sostitutiva del 5% anche quei contribuenti che prima di entrare nel regime agevolato abbiano esercitato, sia in forma autonoma che sotto forma di dipendenti, l’attività professionale durante il periodo di praticantato obbligatorio.
La precisazione normativa appare di notevole importanza e rappresenta una vera e propria apertura che si ricollega all’emendamento aggiunto durante il cammino parlamentare della Manovra, che disciplina la durata del regime per i contribuenti più giovani, soprattutto nel caso in cui questi appartengano al mondo delle arti e delle professioni. Tale emendamento, infatti, sancisce che il regime semplificato con aliquota ridotta al 5% può estendersi temporalmente anche oltre il periodo minino dei 5 anni, previsto per la maggior parte dei contribuenti, e protrarsi fino al periodo d’imposta di compimento del 35° anno di età.
Dunque, proprio a favore dei giovani professionisti, l’insieme delle norme previste dalla Manovra si traducono in un doppio beneficio, rappresentato dal non ostacolo del periodo di praticantato obbligatorio ai fini dell’esclusione dal regime dei minimi e dalla possibilità di protrarre tale regime fino ai 35 anni di età. In altri termini, ciò vuol dire, che per il praticante il periodo di tirocinio non costituisce mai una prosecuzione dell’attività professionale anche nel caso in cui lo stesso avesse aperto una partita Iva oppure avesse stipulato con lo studio un rapporto di collaborazione o anche di lavoro dipendente. La pratica è frequente soprattutto nella professione forense dove i giovani praticanti aprono la posizione Iva per svolgere alcune funzioni di minore importanza e, possedendo tutti i requisiti sia soggettivi che oggettivi previsti dalla legge n. 244/2007, possono accedere al regime dell’imposta sostitutiva.
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