Il reato presupposto incide sull'area del profitto confiscabile

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 53430 del 22 dicembre 2014 - l'area del profitto che può essere assoggettata a confisca ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo n. 231/2001 ha una diversa ampiezza a seconda della fattispecie costituente il reato presupposto.

In particolare, qualora il reato presupposto sia riconducibile ad un'ipotesi di cosiddetto reato in contratto”, il profitto assoggettabile a confisca dovrà essere determinato sulla base di un duplice criterio.

Da una parte, potranno essere assoggettati ad ablazione tutti i vantaggi di natura economica patrimoniale che costituiscono diretta derivazione causale dell'illecito; dall'altra, non potranno essere aggrediti i vantaggi eventualmente conseguiti dall'ente in conseguenza di prestazioni lecite effettivamente svolte a favore del contraente nell'ambito del rapporto sinallagmatico, cioè pari alla utilitas di cui si sia giovata la controparte.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 44 - Confisca a misura di illecito - Negri

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