Bonus donne: durata esonero dimezzata per assunzioni nei settori con disparità di genere
Pubblicato il 16 aprile 2025
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Per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne occupate nelle professioni o settori con elevato tasso di disparità di genere, l’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi, in luogo dei 24 mesi previsti dal decreto Coesione.
È quanto previsto dal decreto attuativo che disciplina i criteri e le modalità per usufruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 23 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
Il decreto, pubblicato sul sito del Dipartimento per il programma di Governo, è stato trasmesso alla Corte dei Conti e all’Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza.
Bonus Donne: beneficiari e requisiti
L'esonero contributivo si rivolge ai datori di lavoro privati che assumono donne con contratto a tempo indeterminato, in tre specifici casi:
Lavoratrici agevolate |
Periodo di fruizione |
Durata massima |
Donne prive di impiego regolarmente retribuito da ≥ 24 mesi ovunque residenti |
Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 |
24 mesi |
Donne prive di impiego regolarmente retribuito da ≥ 6 mesi residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea. |
Dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (successivamente all’autorizzazione dell’INPS, previa apposita domanda) |
24 mesi |
Donne in settori/professioni con disparità di genere |
Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 |
12 mesi |
NOTA BENE: Il decreto attuativo non estende l'incentivo contributivo alle trasformazioni in contratti a tempo indeterminato. Attendiamo, per avere conferme al riguardo, le istruzioni INPS.
Sono esclusi i lavoratori di imprese in difficoltà (punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014) o che hanno ricevuto aiuti non rimborsati, come pure i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
Condizioni particolari di fruizione
Per ottenere l’esonero, l’assunzione, in particolare, deve determinare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Misura dell’esonero
L’esonero è pari al versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.
L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali (punto 31, articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651).
Domande e misura del beneficio
Le domande vanno presentate telematicamente all’INPS seguendo le istruzioni che saranno emanate dall’Istituto.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’azienda;
- dati identificativi della lavoratrice assunta o da assumere, ivi inclusa la residenza;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.
Per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea la domanda va presentata prima di assumere. Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all’assunzione che dà titolo all’incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.
Le domande sono verificate dall’INPS e accolte in base anche alle disponibilità finanziarie a livello territoriale.
Controlli, sanzioni e disposizioni finanziarie
L’INPS effettua controlli tramite le proprie banche dati e quelle del Ministero del lavoro e dell’Ispettorato Nazionale. In caso di fruizione indebita, il datore dovrà restituire l’importo e saranno applicate le sanzioni previste, incluso l’eventuale rilievo penale.
Le attività previste dal decreto si svolgono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando risorse già disponibili.
L’INPS effettua un monitoraggio trimestrale e informa i Ministeri competenti. Al raggiungimento dei limiti di spesa, le domande non saranno più accolte.
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