Guida sotto l'effetto di droghe. Niente condanna se l'auto è in sosta

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 30209 del 15 luglio 2013, hanno accolto il ricorso presentato da un automobilista contro la condanna per guida sotto l'influenza di stupefacenti, impartitagli dai giudici dei gradi precedenti.

L'imputato si era opposto alla rilevazione dolendosi di essere stato sottoposto ad accertamento non quando era alla guida del proprio veicolo ma mentre era fermo in un'area di sosta a discutere con la fidanzata.

Mentre detto argomento era stato considerato del tutto capzioso dalla Corte d'appello, che aveva ritenuto “implausibile” l'ipotesi di assunzione di plurime droghe in quel preciso contesto spazio temporale, la Corte di legittimità ha, per contro, rilevato che, poiché non era dato sapere se gli agenti avessero controllato l'autovettura con a bordo il ricorrente e la fidanzata proprio nel momento in cui si fermava, “non si può escludere che l'assunzione delle sostanze stupefacenti possa essere avvenuta proprio durante la sosta nell'area di servizio e non prima che il ricorrente si fosse posto alla guida dell'auto”.

Ed infatti, anche nella certezza dell'assunzione della droga, mancava, nella specie, la prova, indispensabile, che l'imputato avesse guidato in condizioni alterate.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 17 - Test anti-droga insufficiente se l'auto non è in marcia - Maciocchi

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