Guida in stato di ebbrezza. Ok alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anche se di breve durata
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 15 maggio 2013
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Per i giudici di Cassazione – sentenza n. 20726 del 2013 - la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere disposta in capo a coloro che siano stati condannati per una delle due ipotesi contravvenzionali previste dall'articolo 186 e 187 del Codice della strada, ossia guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, con le uniche limitazioni ostative rappresentate dalla “eventuale sussistenza della circostanza aggravante dell'aver provocato un sinistro stradale e dalla precedente fruizione di analoga sanzione”.
Ne consegue che anche l’eventuale estrema esiguità della durata della pena sostitutiva non è di per è inidonea ad assolvere alla funzione rieducativa.
Sulla scorta di queste considerazioni la Suprema corte ha annullato la decisione con cui la Corte d’appello di Perugia aveva escluso che nei confronti di un uomo condannato per aver guidato ubriaco fosse possibile procedere con l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sulla base dell’assunto che non ricorrevano i presupposti della richiesta di sostituzione della pena detentiva medesima per quel che riguardava il profilo della durata della pena.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Alcol, benefici non discrezionali - Negri
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