Guida sul Leasing immobiliare abitativo

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Guida sul Leasing immobiliare abitativo

Presso una sala della Camera dei Deputati, è stata presentata dal MEF la Guida “Il Leasing immobiliare abitativo”, per la casa in leasing, importante novità introdotta dalla legge di Stabilità 2016.

Il leasing immobiliare abitativo prevede incentivi fiscali sull’acquisto o la costruzione di immobili da adibire ad abitazione principale, per agevolare soprattutto i più giovani nell'acquisto dell'abitazione di residenza.

La Guida, si legge nel Comunicato Stampa N° 37 del 1° marzo 2016 del MEF, nasce dalla collaborazione tra Assilea (Associazione Italiana Leasing), il Consiglio Nazionale del Notariato con l’adesione di 11 tra le principali Associazioni dei Consumatori ed è realizzata con il contributo del Dipartimento delle Finanze. Chiarisce le caratteristiche fondamentali del leasing immobiliare abitativo e i dubbi più frequenti, le tutele per il cittadino e i regimi fiscali applicabili. Sarà distribuita gratuitamente da Assilea, dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle Associazioni dei Consumatori ed è inoltre scaricabile dai rispettivi siti web.

Leasing immobiliare abitativo in sintesi

La locazione finanziaria si pone come canale di finanziamento alternativo rispetto all’ordinario mutuo ipotecario: nella guida è riportato il confronto sulla convenienza tra mutuo e leasing di 20 anni.

Si evidenzia che con il leasing:

- per chi ha meno di 35 anni il canone è detraibile per il 19% fino a un massimo di 8mila e il costo del riscatto (maxi-rata finale) è detraibile per il 19% fino a 20mila euro;

- per chi ha più di 35 anni il canone è detraibile per il 19% fino a un massimo di 4mila euro e il costo del riscatto (maxi-rata finale) è detraibile per il 19% fino a 10mila euro.

In cosa differiscono i due strumenti del leasing e del mutuo?

Tra le differenze si evidenzia che :

  • sulla prima casa il leasing sconta un'imposta di registro fissa dell’1,5%, il mutuo del 2%;

  • diversamente dal mutuo con il leasing la proprietà dell’immobile resta in capo alla società di leasing fino all’ultima rata, poi c’è il riscatto, il 15% dell’intero prezzo di acquisto (se non si hanno i soldi per pagarlo o si perde tutto oppure si accende un mutuo).

Indicazioni in arrivo

Mentre le società di leasing stanno predisponendo gli ultimi strumenti operativi per sottoscrivere i contratti, il notariato diffonderà una circolare sui dettagli applicativi, anche legati alla gestione dell’immobile nel rapporto con il condominio.

Il direttore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, chiosa che il leasingè un contratto meno rischioso e prosegue regolarmente in caso di fallimento del venditore/costruttore, in quanto la banca o la società finanziaria che concede il prestito rimane proprietaria dell’immobile per tutta la durata del contratto”.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 18 febraio 2016 - Profili civilistici del leasing abitativo - Pergolari

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