Gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia Ue che delegittima il condono 2002

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La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee che accoglieva il ricorso proposto dalla Commissione Ue contro l'Italia nella causa C-132/06, nel dichiarare l’illegittimità del condono fiscale del 2002 ha prodotto ricadute su altre questioni nell’ambito delle sanatorie. Nelle sentenze “gemelle” 20068 e 20069 depositate lo scorso 18 settembre 2009 dalla Cassazione si afferma che, al pari delle definizioni condono tombale e integrativa semplice, anche la definizione agevolata di controversie tributarie pendenti – art. 16 della legge 289/2002 e art. 44 e seg. Della legge 413/91 – è “da ritenere inibita”. Non è legittima la “rinuncia dell’amministrazione finanziaria, attraverso una misura generale limitata nel tempo, all’accertamento, rimesso al giudice tributario, sulla pretesa fiscale”, poiché non è un sistema che permette la definizione transattiva delle liti con specifici riferimenti al caso oggetto del procedimento.

Pertanto, nel contenzioso in essere inerente ai condoni 1991 e 2002 il giudice è tenuto a disapplicare le regole della sanatoria.
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