Anche le successioni tra le variazioni patrimoniali da comunicare

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Anche i beni acquisiti per successione ereditaria rientrano tra le variazioni patrimoniali che devono essere comunicate da parte dei soggetti condannati per reati di criminalità organizzata o destinatari di misure di prevenzione, ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 646/1982.

È quanto affermato dalle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18474, depositata il 16 maggio 2025, a soluzione del contrasto giurisprudenziale rilevato dalla Prima sezione penale nell’ordinanza di rimessione n. 26831/2024.

L’omessa comunicazione - ha continuato la Corte - può determinare responsabilità penale, ma soltanto ove sia accertata, da parte del giudice, l’idoneità concreta della condotta a mettere in pericolo l’ordine pubblico, in applicazione del principio di offensività del reato.

Successioni ereditarie e obbligo di comunicazione

Ambito applicativo dell’obbligo di comunicazione patrimoniale  

Secondo la Corte, l’obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali, previsto dall’art. 30 della Legge n. 646/1982 (Legge Rognoni-La Torre), si applica anche ai beni acquisiti per successione ereditaria da parte di soggetti:

  • condannati, con sentenza definitiva, per reati legati alla criminalità organizzata;
  • oppure sottoposti, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione personali.

L’inosservanza di tale obbligo può determinare una responsabilità penale, configurando il reato previsto dagli articoli 30 e 31 della medesima legge.

Tuttavia, per accertare la rilevanza penale della violazione, è necessario che il giudice verifichi se l’omissione abbia realmente compromesso il bene giuridico tutelato dalla norma – l’ordine pubblico – secondo il principio di offensività in concreto della condotta.

Il contenuto della norma: cosa prevede

L’articolo 30, si rammenta, impone l’obbligo di comunicare alla Guardia di Finanza, entro trenta giorni, ogni variazione patrimoniale significativa da parte di soggetti condannati per determinati reati o destinatari di misure di prevenzione.

Tale obbligo permane per un periodo di dieci anni decorrente dalla condanna definitiva o dalla definitività del provvedimento di prevenzione.

La ratio della disposizione si fonda su esigenze di prevenzione patrimoniale e tutela dell’ordine pubblico, con l’obiettivo di contrastare l’infiltrazione della ricchezza di origine illecita nei circuiti economici legali.

Il principio affermato dalle Sezioni Unite  

Le Sezioni Unite, con la sentenza in esame, hanno enunciato il seguente principio di diritto:

“L’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dall’art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, è configurabile, con conseguente rilevanza penale della sua violazione, nell’ipotesi di una acquisizione proveniente da successione ereditaria, fermo restando l’onere del giudice di verificare, dandone adeguata motivazione, l’idoneità della condotta tenuta a porre in pericolo il bene giuridico protetto, alla stregua del canone di offensività in concreto.”

Il caso concreto e il contrasto giurisprudenziale rilevato

Il caso oggetto di decisione riguardava un soggetto condannato per associazione mafiosa, che aveva ricevuto un’eredità di circa 735.000 euro senza darne comunicazione all’autorità. Il Tribunale lo aveva condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con multa e confisca dell’intera somma ereditata.

A fronte di ciò, la Prima sezione penale aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto giurisprudenziale interno alla Cassazione:

  • secondo un orientamento maggioritario, anche l’omessa comunicazione di beni acquisiti per successione è penalmente rilevante, trattandosi di una condotta idonea a mettere in pericolo l’ordine pubblico;
  • l’orientamento minoritario, invece, escludeva la configurabilità del reato in simili ipotesi, rilevando che l’eredità non presuppone alcuna iniziativa del soggetto obbligato e che la variazione patrimoniale è già tracciabile mediante pubblicità legale, come la denuncia di successione, con conseguente assenza del dolo e della tipicità.

Sezioni Unite: obbligo di comunicare anche le successioni ereditarie

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, come anticipato, hanno aderito all’orientamento giurisprudenziale maggioritario.

Tenore letterale e ratio legis  

Nella loro disamina, le SU hanno evidenziato che il legislatore non ha circoscritto l’ambito di applicazione della norma a specifiche tipologie di atti dispositivi.

In particolare, la successione ereditaria non è esclusa né dal tenore letterale della disposizione né dalla sua funzione preventiva, che consiste nel consentire un controllo costante sul patrimonio di soggetti ritenuti pericolosi.

Finalità dell’obbligo  

La norma configura un reato di pericolo presunto, dove la semplice omissione dell’obbligo di comunicazione è considerata idonea, in astratto, a ledere il bene giuridico tutelato.

L’obbligo risponde quindi a una finalità di prevenzione e vigilanza, e consente all’autorità un controllo efficace su qualsiasi incremento patrimoniale, indipendentemente dalla causa giuridica dell’acquisizione.

Offensività in astratto e in concreto  

Richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 81/2014 e n. 99/2017, le Sezioni Unite hanno ribadito la legittimità costituzionale dell’obbligo anche per atti soggetti a pubblicità legale.

In attuazione del principio di offensività, tuttavia, il giudice deve sempre procedere a una verifica in concreto sull’effettiva pericolosità della condotta.
Tale valutazione deve tener conto di:

  • entità del patrimonio oggetto di variazione;
  • circostanze personali e soggettive del soggetto obbligato;
  • eventuali condizionamenti pregressi sulla composizione dell’eredità, che possano far emergere elementi di rischio connessi all’origine dei beni.

Le conseguenze sanzionatorie  

La violazione dell’obbligo di comunicazione determina, di conseguenza:

  • responsabilità penale, ai sensi degli artt. 30 e 31 della Legge n. 646/1982;
  • confisca obbligatoria dei beni non comunicati, anche se formalmente leciti e già oggetto di denuncia di successione.

La confisca ha carattere sanzionatorio e si applica automaticamente in caso di condanna, senza che sia necessario dimostrare l’illiceità dell’acquisizione. La misura si estende anche al corrispettivo di eventuali beni alienati, a rafforzamento dell’effetto dissuasivo e repressivo del sistema.

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