Giustizia tributaria: riforma confermata, nessuna lesione a indipendenza e autonomia
Pubblicato il 18 dicembre 2024
In questo articolo:
- La Corte Costituzionale sulla Giurisdizione tributaria post riforma
- Contesto e questioni sollevate
- Autonomia e indipendenza della Giurisdizione tributaria
- Organizzazione interna e status dei giudici tributari
- Sviluppo storico - normativo della Giurisdizione tributaria in Italia
- Questioni inammissibili: le conclusioni della sentenza
- Tabella di sintesi della decisione
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Con la sentenza n. 204 del 17 dicembre 2024, la Corte Costituzionale ha analizzato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Corti di Giustizia Tributaria di Venezia, Lombardia e Messina in merito alla riforma della giustizia e del processo tributari introdotta dalla Legge n. 130 del 2022.
La Corte Costituzionale sulla Giurisdizione tributaria post riforma
Contesto e questioni sollevate
Le questioni poste all'attenzione della Consulta ruotavano intorno alla presunta compromissione dei principi di autonomia e indipendenza della giurisdizione tributaria, attribuita al rapporto stretto tra le Corti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Secondo le Corti rimettenti, l’ingerenza del MEF avrebbe potuto minare l’imparzialità dei giudici tributari, soprattutto per il supporto amministrativo e finanziario fornito alle Corti. A ciò si aggiungevano dubbi sulla disparità di trattamento tra giudici onorari e magistrati professionali, sulla modalità di nomina e promozione, nonché sul sistema elettorale e i poteri del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (Cpgt).
Autonomia e indipendenza della Giurisdizione tributaria
Le preoccupazioni dei giudici rimettenti
Le Corti rimettenti, come anticipato, avevano evidenziato come il supporto fornito dal MEF potesse interferire con la serenità decisionale dei giudici tributari, compromettendo il principio di autonomia. In particolare, si riteneva che tale rapporto potesse creare un "turbamento psicologico" nei magistrati, influenzandone le decisioni.
La risposta della Corte Costituzionale
La Consulta ha rigettato questa argomentazione, dichiarando che non vi sono riscontri oggettivi per ritenere leso il principio di indipendenza dei giudici. Il turbamento psicologico, secondo i giudici costituzionali, non rappresenta un elemento sufficiente per configurare una violazione costituzionale, essendo privo di rilevanza concreta e misurabile.
Le relative questioni, pertanto, sono state dichiarate inammissibili per mancanza di rilevanza, non essendo emersa alcuna interferenza concreta sull'indipendenza e imparzialità dei giudici tributari tale da compromettere l’esercizio della loro funzione decisionale.
Organizzazione interna e status dei giudici tributari
Questioni organizzative e retributive
Tra le problematiche sollevate figuravano anche dubbi riguardanti il trattamento differenziato tra giudici onorari e magistrati professionali, la modalità di nomina e promozione, il sistema retributivo, e i poteri del Cpgt. Le Corti rimettenti hanno paventato una disparità di trattamento tra le due categorie di giudici, con i magistrati professionali destinati a ruoli di maggiore responsabilità.
La posizione della Consulta
Anche su questo punto, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni, poiché non rilevanti rispetto alle controversie oggetto dei giudizi principali.
Per la Consulta, eventuali dubbi sulla legittimità delle norme contestate potrebbero essere sollevati in contesti più pertinenti, attraverso procedimenti specifici previsti dalla legge.
Sviluppo storico - normativo della Giurisdizione tributaria in Italia
Nel corpo della decisione, la Corte Costituzionale ha ritenuto opportuno ripercorrere l’evoluzione della disciplina della giurisdizione tributaria italiana, sottolineandone la trasformazione da un sistema inizialmente amministrativo a una piena giurisdizione speciale.
E' stato rammentato, così, che dalle Commissioni tributarie istituite nel 1864, con scarsa indipendenza, si è passati al riconoscimento della loro natura giurisdizionale con la sentenza n. 12 del 1957 e successive riforme legislative.
I Decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992, a seguire, hanno introdotto criteri oggettivi di reclutamento e un organo di autogoverno.
La riforma del 2022
La riforma introdotta dalla Legge n. 130/2022 - ha continuato la Corte - ha rappresentato un ulteriore passo in avanti, avvicinando la giurisdizione tributaria a quella ordinaria.
Essa prevede l’introduzione di magistrati tributari professionali, selezionati tramite concorso pubblico, con competenze specifiche in materia tributaria.
La revisione, inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira proprio a risolvere le criticità strutturali del sistema precedente e a consolidare l’autonomia, l’imparzialità e la professionalità della giurisdizione tributaria.
L'intervento completa un processo di trasformazione iniziato oltre 160 anni fa, integrando pienamente la giurisdizione tributaria nel panorama delle giurisdizioni speciali italiane, accanto a quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare.
Questioni inammissibili: le conclusioni della sentenza
La Corte Costituzionale, in conclusione, ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate per difetto di rilevanza, poiché non direttamente collegate ai procedimenti a quibus, e ha ritenuto infondate le doglianze relative all’indipendenza dei giudici.
E' stato inoltre ritenuto che non vi siano elementi concreti per dubitare della piena autonomia della giurisdizione tributaria, con conseguente conferma delle disposizioni contenute nella riforma introdotta dalla Legge n. 130/2022, ritenuta conforme ai principi costituzionali evocati.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del Caso | Questione Dibattuta | Soluzione della Corte |
---|---|---|
Tre Corti di Giustizia Tributaria (Venezia, Lombardia e Messina) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla riforma del processo tributario introdotta dalla Legge n. 130/2022. | Presunta lesione dell’autonomia e indipendenza dei giudici tributari a causa del rapporto con il MEF e disparità di trattamento tra giudici onorari e magistrati professionali. | La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per difetto di rilevanza e infondatezza, confermando la conformità costituzionale della riforma. |
La riforma ha introdotto magistrati tributari professionali, modificando il sistema organizzativo e retributivo della giurisdizione tributaria. | Dubbi sull’ingerenza del MEF nelle funzioni giurisdizionali, compromissione dell’imparzialità dei giudici e disparità di trattamento nello status e nelle retribuzioni. | La riforma è stata giudicata coerente con la Costituzione; non si è riscontrata alcuna interferenza concreta sull’autonomia dei giudici tributari. |
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