Processo e giustizia tributaria: Legge di riforma in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato il 02 settembre 2022
In questo articolo:
- Giudici tributari a tempo pieno, Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
- Giudice monocratico per controversie fino a 3mila euro
- Contenzioso tributario in Cassazione: sezione speciale e rottamazione delle liti pendenti
- Testimonianza in forma scritta: stop al divieto
- Conciliazione giudiziale rafforzata
- Onere della prova al Fisco
- Processo tributario da remoto
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La riforma della giustizia e del processo tributario è stata finalmente pubblicata: la Legge n. 130 del 31 agosto 2022 è approdata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022.
Il provvedimento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione (16 settembre 2022), ma non tutte le novità saranno subito operative.
Il varo finale del testo è giunto dalla Camera nella seduta del 9 agosto, nel testo licenziato dal Senato il 4 agosto.
La riforma, in attuazione degli obiettivi fissati nel PNRR di miglioramento della qualità delle sentenze tributarie e di riduzione del contenzioso in Cassazione, punta sulla revisione dell’ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria e sull’introduzione di istituti processuali volti a deflazionare il contenzioso esistente nonché a incentivare l’uniformità dei giudizi.
Tra le misure di maggiore rilievo, la definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione, la professionalizzazione dei magistrati tributari, la sostituzione delle Commissioni provinciali e regionali con le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, la testimonianza scritta, l'affidamento delle cause fino a 3mila euro al giudice monocratico di primo grado, la digitalizzazione del processo.
Ma andiamo per ordine.
Giudici tributari a tempo pieno, Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Come anticipato, tra le principali novità della riforma vi è, in primo luogo, l'affidamento della giustizia tributaria a magistrati professionali a tempo pieno.
E' infatti introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria che prevede 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami.
100 degli attuali giudici togati, 50 provenienti dalla magistratura ordinaria e 50 dalle altre magistrature, potranno transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale.
Per poter partecipare al concorso per giudice tributario servirà il diploma di laurea in Giurisprudenza, il diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia o in Scienze economico-aziendali o titoli a questi equiparati.
Il concorso verrà bandito, di norma annualmente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determinerà il numero dei posti.
I magistrati nominati dovranno svolgere un tirocinio formativo di sei mesi e saranno soggetti a formazione professionale continua.
Ai nuovi giudici tributari verrà applicato lo stesso trattamento economico dei magistrati ordinari.
Le prime norme che riguardano i magistrati tributari, incardinati in un ruolo professionale, diverranno operative dal 1° gennaio 2023 e a partire da tale medesima data avverrà la progressiva cessazione dell'incarico da parte dei componenti delle Corti di giustizia.
Sempre con riferimento all’ordinamento giudiziario tributario, le nuove disposizioni prevedono altresì:
- la ridenominazione degli organi di giustizia tributaria: le Commissioni tributarie, regionali e provinciali, diventano Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (previsione che entrerà subito in vigore);
- il rafforzamento dell’organo di autogoverno dei giudici tributari, presso il quale nasce l’Ufficio ispettivo e l’Ufficio del massimario nazionale, e il potenziamento delle strutture centrali e territoriali del MEF, che si occuperanno della gestione amministrativa delle nuove Corti tributarie.
Giudice monocratico per controversie fino a 3mila euro
Introdotta, sul piano processuale, una nuova attribuzione delle competenze con l’obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria: è istituito, in particolare, il giudice monocratico in primo grado, cui sono attribuite le controversie entro il limite di 3mila euro di valore.
Ai fini della determinazione del valore della lite, occorrerà tenere conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito della rettifica di perdite.
Le novità troveranno applicazione per le controversie i cui ricorsi siano stati notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Contenzioso tributario in Cassazione: sezione speciale e rottamazione delle liti pendenti
Ulterori novità di sicuro rilievo si sostanziano:
- nell'istituzione, presso la Suprema corte, di una Sezione civile specifica deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie;
- nella nuova definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, con cui le controversie sono definite mediante pagamento di una percentuale, variabile a seconda dell'importo del contenzioso, che tenga conto delle somme già versate.
Quest'ultimo intervento prevede, nel dettaglio, che:
- per le cause di valore non superiore a 100mila euro, in cui l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione avviene previo pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;
- per le cause di valore non superiore a 50mila euro, in cui l'Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, previo pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.
La misura è stata espressamente riferita alle cause pendenti alla data del 15 luglio 2022 nelle quali l'Agenzia delle entrate sia risultata integralmente o parzialmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio.
La domanda di definizione agevolata - è altresì previsto - dovrà essere presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (ossia entro il 14 gennaio 2023).
Testimonianza in forma scritta: stop al divieto
Altra importante novità è costituita dalla possibilità, per il giudice tributario, di ammettere la prova testimoniale in forma scritta, in presenza di specifici presupposti. Confermata, invece, l'inammissibilità del giuramento.
La deposizione testimoniale, laddove la Corte di giustizia tributaria lo riterrà necessario ai fini della decisione, anche in mancanza di accordo tra le parti, dovrà essere assunta secondo la disciplina dell’articolo 257-bis del Codice di procedura civile.
Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso, la prova testiominale scritta è ammessa soltanto su circostanze oggettive diverse da quelle attestate da pubblico ufficiale.
Le predette disposizioni troveranno applicazione con riguardo ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma.
Conciliazione giudiziale rafforzata
La nuove previsioni tendono anche a rafforzare la conciliazione giudiziale, prevedendo, un addebito delle spese di giudizio, maggiorate del 50%, per la parte che dopo non aver accettato una proposta di conciliazione si veda riconosciuta nel merito una pretesa inferiore a quanto previsto in sede di conciliazione.
Da segnalare anche che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per il soccombente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Condanna, questa, che potrà rilevare anche ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.
Onere della prova al Fisco
Tra le novità da ultimo introdotte, vi è anche la modifica dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, a cui è aggiunto un nuovo comma, il 5-bis, ai sensi del quale l'amministrazione è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice procede quindi all'annullamento dell'atto impositivo:
- in assenza della prova della sua fondatezza;
- se la prova della sua fondatezza risulta contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Al contribuente spetta, in ogni caso, l'onere di fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
Processo tributario da remoto
Per finire, si segnalano le disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale, che consentono alle parti di partecipare all'udienza da remoto.
Per espressa previsione, inoltre, le udienze pubbliche tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, nonché l'udienza di trattazione della istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e quella di trattazione della istanza di sospensione in caso di appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, si svolgono esclusivamente a distanza.
E' fatta salva la possibilità, per le parti, di richiedere, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria.
Tali ultime misure si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a partire dal 1° settembre 2023.
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