Fondo Nuove Competenze: non finanziabile la formazione interna
Pubblicato il 04 novembre 2022
In questo articolo:
- Fondo Nuove Competenze 2022: rifinanziamento e novità
- Fondo Nuove Competenze 2022: i tempi
- Fondo Nuove Competenze 2022: regole per il riconoscimento dei contributi
- Fondo Nuove Competenze 2022: processi di innovazione e di investimento
- Fondo Nuove Competenze 2022: contenuti dei progetti formativi
- Fondo Nuove Competenze 2022: tra vecchia e nuova disciplina
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Riapre i battenti il Fondo Nuove Competenze. È infatti giunto alle battute finali il lungo iter di adozione del decreto attuativo 2022, che contiene le regole guida per l'erogazione dei nuovi contributi da parte del Fondo Nuove Competenze rifinanziato.
Il decreto 22 settembre 2022 del Ministro del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, a seguito della registrazione alla Corte dei Conti (nota Ministero del lavoro 2 novembre 2022), è stato pubblicato lo scorso 3 novembre nella sezione Pubblicità Legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro.
Ma torniamo al decreto, ai suoi contenuti e alle novità in arrivo.
Fondo Nuove Competenze 2022: rifinanziamento e novità
Istituito presso l’ANPAL dall'articolo 88 del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77), il Fondo nuove competenze è stato da ultimo rifinanziato per un ulteriore miliardo a valere sull’Asse 6 “Interventi REACT EU”, Priorità di Investimento 13.i “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (Decisione della Commissione Europea del 17 settembre 2021).
Il legislatore italiano (articolo 11-ter del decreto fiscale, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dall'articolo 24 del decreto Energia, decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34), in ossequio ai dichiarati obiettivi comunitari, prevede che, nella ridefinizione della disciplina del Fondo affidata al decreto attuativo in commento, si tenga in particolare conto del fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori relativamente a datori di lavoro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale nonchè per quelli che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ovvero che ricorrano al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
Si ricorda che il Fondo Nuove Competenze è un fondo pubblico i cui contributi sono destinati a sostenere economicamente i datori di lavoro del settore privato che destinano parte dell’orario di lavoro alla formazione dei propri dipendenti.
Fondo Nuove Competenze 2022: i tempi
Il rifinanziamento, per 1 miliardo di euro, del Fondo Nuove Competenze va a coprire gli oneri finanziabili relativi a intese di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 e finalizzate a percorsi formativi dei lavoratori realizzabili anche nel 2023.
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del decreto Rilancio, mentre i progetti formativi per l’accrescimento delle competenze dei lavoratori devono rispondere alle caratteristiche di cui all'articolo 4, decreto 22 settembre 2022.
Le attività formative dovranno essere concluse nei termini individuati successivamente da ANPAL.
Fondo Nuove Competenze 2022: regole per il riconoscimento dei contributi
Il decreto 22 settembre 2022 (articolo 2) prevede nuove regole per il riconoscimento dei contributi del Fondo Nuove Competenze.
Più nel dettaglio, si dispone che, a seguito delle intese di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritte entro il 31 dicembre 2022, la parte dell’orario di lavoro finalizzata a percorsi formativi venga finanziata dal Fondo secondo le seguenti modalità:
a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal Fondo per un ammontare pari al 60% del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS e riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard;
b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, includendo anche la quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a);
c) la quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) è pari al 100% in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione dell’orario normale di lavoro (articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66) a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda.
Il contributo massimo concedibile per singola domanda non può superare i 10 milioni di euro.
NOTA BENE: Il datore di lavoro può chiedere una anticipazione fino al 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
I contributi sono erogati dall'INPS.
Fondo Nuove Competenze 2022: processi di innovazione e di investimento
Come anticipato in premessa, una novità del 2022 è il focus sui processi di transizione digitale ed ecologica e di investimento.
Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 22 settembre 2022, accedono al Fondo Nuove Competenze i datori di lavoro (ivi comprese le società a partecipazione pubblica) che, nell'intesa, rappresentano:
1) la necessità di un aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica in funzione di uno dei seguenti processi:
a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;
c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
2) un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico (articolo 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) o che siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale (articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Fondo Nuove Competenze 2022: contenuti dei progetti formativi
Il decreto 22 settembre 2022, all'articolo 4, identifica i seguenti contenuti dei progetti formativi da presentare in sede di accordo collettivo.
Natura dei processi |
Contenuti formativi dei progetti |
Transizione digitale nell'ambito di un processo di innovazione nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali (articolo 3, comma 1, lettera a) |
Sviluppo e accrescimento delle: 1) competenze digitali di base secondo il modello europeo «DigComp 2.1», sviluppato nell’ambito del Joint Research Center della Commissione Europea (allegato 1 al decreto) 2) competenze digitali specialistiche, sulla base della classificazione europea contenuta nella norma UNI EN 16234-1 «e-Competence Framework 3.0» (allegato 2 al decreto) |
Transizione ecologica nell'ambito dei processi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da b) a f) |
Sviluppo e accrescimento delle abilità/competenze identificate dalla Commissione Europea quali utili alla transizione ecologica nell’ambito della classificazione European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) (allegato 3 al decreto) |
Processi di investimento strategico o ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale (articolo 3, comma 2) |
I contenuti dei progetti devono essere referenziati, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, ai descrittivi delle attività di lavoro classificate in Atlante del lavoro e delle qualificazioni. |
I progetti formativi, della durata minima di 40 ore e massima di 200 ore per ciascun lavoratore, devono essere finalizzati al conseguimento di una qualificazione, o di singole unità di competenza, nonché del rilascio di una attestazione finale (decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e disposizioni regionali).
L’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali. Laddove il datore di lavoro non aderisca a predetti Fondi, ovvero il Fondo a cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze, ovvero il finanziamento dei Fondi è impedito per ragioni oggettive, la formazione è erogata con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale (decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13) e il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.
ATTENZIONE: A differenza di quanto precedentemente previsto, non è ammesso che la formazione sia erogata dalla stessa impresa che presenta domanda di accesso al Fondo.
Fondo Nuove Competenze 2022: tra vecchia e nuova disciplina
Da ultimo si fa presente che il legislatore dispone l'applicabilità delle norme del precedente decreto 9 ottobre 2020, come modificato dal decreto del 22 gennaio 2021, limitatamente a quanto non disciplinato dal decreto 22 settembre 2022 e se con lo stesso compatibili.
Il decreto 22 settembre 2022 elenca le disposizioni del decreto 9 ottobre 2020 espressamente incompatibili con la nuova disciplina.
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