Fondo Nuove competenze sotto la lente della Corte dei Conti
Pubblicato il 23 maggio 2022
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Il Fondo Nuove competenze è il tema intorno al quale ruota il Rapporto approvato dalla Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con delibera del 12 aprile 2022 n.7/2022/G.
Il rapporto, oltre a restituire la fotografia del Fondo, delle sue finalità e dello stato di attuazione, enuclea delle considerazioni conclusive da cui emergono importanti indicazioni per le imprese che beneficiano del suo intervento.
Fondo Nuove competenze: risorse assegnate
Il Fondo nuove competenze è stato istituito presso l’Anpal con risorse cofinanziate dal Fondo sociale europeo (Fse) dall'articolo 88 del decreto Rilancio (DL n. 34/2020, convertito con modificazioni, con L. n. 77/2020).
E' stato previsto un finanziamento iniziale nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione (Pon SPAO), dotazione finanziaria incrementata dal decreto Agosto (art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126) di ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e di 300 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sul bilancio dello Stato.
Con l’assegnazione all’Italia delle risorse Fse REACT-EU sono state assegnate ulteriori risorse per un totale di 1 miliardo di euro, importo incrementato successivamente di ulteriori 500 milioni di euro e di aggiuntivi 100 milioni di euro per il 2021.
Fondo Nuove competenze: finalità e quadro regolatorio
Il Fondo Nuove Competenze mira a supportare le imprese nell'attivazione di percorsi di ricollocazione dei lavoratori a fronte delle mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa.
In particolare, la misura è finalizzata all’adeguamento e all’accrescimento delle competenze dei lavoratori attraverso l’attuazione di rimodulazioni dell’orario di lavoro.
I contributi del FNC sono riconosciuti ai datori di lavoro del settore privato che destinano parte dell’orario alla formazione dei propri dipendenti.
Presupposto per l’intervento è la stipulazione di un accordo collettivo, a livello aziendale o territoriale, tra le associazioni datoriali e quelle dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Gli accordi aziendali possono essere sottoscritti con efficacia erga omnes anche da una sola organizzazione sindacale, maggiormente rappresentativa a livello aziendale.
Il Fnc finanzia solo i costi relativi alle ore lavorative destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle capacità (oneri retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali) fino a un massimo di 250 ore per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di accrescimento delle competenze, ad esclusione dei costi relativi alle attività di formazione (ad esempio, quelli sostenuti per i docenti e/o per l'affitto di aule), che risultano invece direttamente a carico delle imprese.
L’ANPAL è l'ente gestore e responsabile dell’intervento; l'INPS svolge il ruolo di organismo pagatore in quanto eroga il contributo spettante al datore di lavoro nei limiti dell’importo massimo riconosciuto e comunicato dall’ANPAL.
Il pagamento avviene in due tranche: il 70% dell’importo massimo concedibile al momento dell’approvazione dell’istanza di contributo e la restante parte a saldo.
Fondo Nuove competenze: stato di attuazione
La Corte dei Conti rileva (dati ANPAL) che il Fondo Nuove Competenze, a febbraio 2022, ha complessivamente erogato risorse per i progetti formativi pari a oltre 547 milioni di euro.
Dai dati regionali emerge, in particolare, che la Campania è la prima regione in Italia per numero delle richieste pervenute, ammesse, non ammesse, sospese e rinunciate, seguita da Lazio, Lombardia e Puglia.
Le cause principali delle non ammissioni a contributo delle istanze sono:
• la cessazione o l’inattività dell’azienda;
• la fase di liquidazione dell’azienda;
• l’irregolarità del documento unico di regolarità contributiva (Durc);
• il parere negativo al progetto formativo espresso dalla regione competente;
• la comunicazione di informazioni non corrette o non emendate dall’azienda;
• l’assenza di requisiti da parte del sindacato firmatario dell’accordo.
Fondo Nuove competenze: considerazioni e raccomandazioni
Infine, le considerazioni espresse e le raccomandazioni proposte dalla Corte dei conti a conclusione del rapporto.
In primo luogo, fa presente la Corte, la concessione del contributo potrebbe essere oggetto di accertamento ispettivo anche a distanza di tempo rispetto alla conclusione del progetto formativo. I rischi di una possibile revoca dei contributi, frequentemente determinata da mancanza di informazioni e prescrizioni chiare sul contenuto del piano formativo, potrebbero gravare sulle imprese che ricorrono al Fondo.
Pertanto si raccomanda all’Anpal di fornire un contributo chiarificatore maggiormente esplicativo sulle cause di revoca, revoca che si verifica per lo più quando non vengono svolte le attività formative o venga realizzato un piano formativo difforme da quello approvato. Tali esclusivi casi di revoca del contributo, rileva la Corte, è necessario vengano indicati espressamente.
L’ANPAL ha chiarito di aver recepito le linee di indirizzo suggerite dalla Corte dei Conti.
La Corte dei Conti raccomanda infine:
- il monitoraggio della gestione delle risorse statali da parte dell’ANPAL;
- il monitoraggio delle informazioni sulle strategie e sulle attività innovative svolte dalle imprese che hanno fatto ricorso alla misura, utile a valutare anche la capacità delle imprese di creare e mantenere posti di lavoro;
- al Ministero del lavoro, di sovrintendere e di coordinare l’attuazione, da parte dell’ANPAL, delle politiche volte a promuovere l’apprendimento permanente della persona, al fine di garantirne l’accrescimento e l’aggiornamento delle capacità, le abilità e le conoscenze che costituiscono la finalità dell’erogazione delle risorse del Fondo.
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