Fondo Nuove Competenze: spunta un nuovo adempimento per il datore di lavoro
Pubblicato il 29 settembre 2022
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Cambiano in corso d'opera le regole per l'erogazione dei contributi spettanti ai datori di lavoro che hanno avuto accesso alle risorse del Fondo Nuove Competenze sulla base dell'Avviso del 4 novembre 2020. A renderlo noto è l'ANPAL che, con il decreto del Commissario straordinario n. 275 del 26 settembre 2022, pone in capo ai datori di lavoro nuovi (e rilevanti) adempimenti e stabilisce le linee guida per la futura attività di verifica.
Fondo Nuove Competenze 2022: le novità in arrivo
Il Fondo Nuove Competenze è una misura che piace alle aziende. Il suo successo è confermato dai dati ANPAL a testimonianza del grande bisogno avvertito dalle aziende di adeguare le competenze dei lavoratori ai mutati assetti organizzativi e produttivi.
La misura, istituita nel 2020 (articolo 88 del decreto Rilancio, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77), è stata rifinanziata, nell'ambito degli interventi previsti dal PNRR e del Piano Nazionale Nuove Competenze, per un ulteriore miliardo per il 2022.
Inoltre il legislatore ha ampliato il novero dei datori di lavoro che possono accedere alle risorse del Fondo includendovi coloro che hanno sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, dai quali emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale (articolo 24 del decreto Energia, decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 , che modifica l'articolo 11-ter del decreto fiscale, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215).
Attualmente è in corso di registrazione il decreto 22 settembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, attuativo dell’art. 11-ter del decreto fiscale, che detta le regole per il Fondo Nuove Competenze 2022.
In particolare, l'articolo 2 di tale decreto individua gli oneri finanziabili dalle risorse del Fondo Nuove Competenze, riferiti alla retribuzione oraria e ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione. Secondo quanto anticipato dal Ministero del lavoro (comunicato stampa 14 settembre 2022), il Fondo coprirà i costi del 100% dei contributi assistenziali e previdenziali (al netto degli eventuali sgravi contributivi fruibili nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo) e del 60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione.
Si ricorda infatti che a carico del Fondo sono posti gli oneri relativi a ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, nell'ambito di specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
Fondo Nuove Competenze 2021: nuovi adempimenti
Alla luce di quanto sopra e con l'intento di uniformare le regole da applicare, l'ANPAL, con il decreto del Commissario straordinario n. 275 del 23 settembre 2022, ha stabilito che le stesse modalità di liquidazione degli importi si applichino anche con riferimento alle istanze presentate nell’ambito dell’Avviso approvato con decreto ANPAL n. 461 del 4 novembre 2020, adottando pertanto analoga definizione del costo retributivo e contributivo oggetto del finanziamento del Fondo.
Conseguentemente si dispone che, anche con riferimento alle istanze presentate a seguito del citato Avviso del 4 novembre 2020, le procedure di verifica attuate dall'ANPAL tengano conto delle nuove regole di quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento ai fini della liquidazione dell’importo definitivamente spettante ai datori di lavoro.
Cambiano, pertanto, le modalità di calcolo del costo del lavoro e le modalità di verifica dei rendiconti anche per i datori di lavoro che hanno presentato domanda di accesso al Fondo Nuove Competenze nell’ambito dell’Avviso del 2020.
Considerando che, alla data di emanazione dello stesso decreto, non risulta siano stati effettuati pagamenti a titolo di saldo, il decreto del Commissario straordinario n. 275 del 23 settembre 2022 dispone che i contributi spettanti ai datori di lavoro che abbiano già avuto accesso al Fondo Nuove Competenze saranno liquidati nel rispetto delle seguenti regole:
a) la retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard (nota EGESIF_14-0017);
b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, delle ore destinate alla formazione, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a).
Sulla scorta delle predette regole, secondo le specifiche modalità operative riportate in allegato al decreto n. 275 del 2022 e consultando le banche dati dell’INPS, ANPAL verificherà i rendiconti presentati dai datori di lavoro e, in caso di discordanza con gli importi rendicontati dal datore di lavoro, considererà ammissibile l’importo minore, verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva.
Sul sistema informativo per la gestione del Fondo Nuove Competenze i datori di lavoro dovranno compilare una specifica dichiarazione (secondo il modello che si allega) nella quale dovranno dichiarare, in particolare, che il costo del lavoro rendicontato è calcolato al netto di agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili agli stessi lavoratori nel mese di approvazione dell’istanza.
I datori di lavoro che hanno già presentato domanda di saldo possono, se necessario anche in relazione alla dichiarazione, adeguare gli allegati alla richiesta di saldo (4 e 5) e i dati quantitativi e chiedere, via PEC all’indirizzo integrazionifondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it, la riattivazione della funzionalità che consente di ripresentare la richiesta di saldo.
L'ANPAL infine ha reso noto che la funzionalità per la compilazione della dichiarazione e per l’adeguamento degli allegati 4 e 5 e dei dati quantitativi sarà disponibile dal prossimo 5 ottobre.
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