Flat tax incrementale anno 2023, stessi versamenti delle imposte sui redditi

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Flat tax incrementale anno 2023, stessi versamenti delle imposte sui redditi

L’Agenzia delle Entrate, con una Faq pubblicata sul proprio sito web in data 14 giugno 2024, ha fatto chiarezza sulle modalità e i termini di versamento della flat tax incrementale, introdotta dalla Legge 197/2022.

Il chiarimento si è reso necessario dato che questa tassazione agevolata non aveva specificazioni dirette sui termini di versamento, cosa che aveva generato alcune incertezze.

NOTA BENE: L’Amministrazione finanziaria è intervenuta sottolineando l’applicabilità delle norme generali. Pertanto, nonostante l'assenza di un rinvio esplicito - secondo l’Agenzia - si applicano implicitamente le norme generali per le imposte sui redditi per il versamento della flat tax incrementale. Ciò è dovuto alla sua natura di imposta sui redditi e alla mancanza di normative specifiche che disciplinano i suoi termini di versamento.

Prima di vedere le domande a cui ha risposto il Fisco, ricordiamo brevemente la normativa che regola l’introduzione della cosiddetta “flat tax incrementale”.

Introduzione del regime della “tassa piatta incrementale”

La Legge del 29 dicembre 2022, n. 197, nota come Legge di bilancio per il 2023, ha istituito, attraverso l'articolo 1, commi 55 a 57, un regime fiscale agevolato denominato "tassa piatta incrementale" o "flat tax incrementale". Tale regime, valido esclusivamente per l'anno fiscale 2023, si propone come alternativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e alle relative addizionali regionali e comunali.

Specificamente, il comma 55 stabilisce che per l'anno 2023, i contribuenti persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arti o professioni, esclusi coloro che sono soggetti al regime forfetario secondo l'articolo 1, commi 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, possono optare per un'imposta sostitutiva all'IRPEF e alle addizionali.

NOTA BENE: Questa imposta è calcolata applicando un'aliquota del 15% su una base imponibile che non deve superare i 40.000 euro, calcolata come la differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo del 2023 e il reddito più elevato dichiarato tra il 2020 e il 2022, ridotto del 5% del medesimo reddito più elevato.

Il comma 56 precisa che per le disposizioni attuali che condizionano il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o altri benefici, anche di natura non tributaria, alla presenza di determinati requisiti reddituali, si deve considerare anche il reddito imponibile secondo le norme del comma 55.

Infine, il comma 57 stabilisce che, per la determinazione degli acconti dovuti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le addizionali per l'anno fiscale 2024, si dovrà assumere come riferimento l'imposta che sarebbe stata applicata nel 2023 se non fossero state attuate le disposizioni contenute nei commi 55 e 56. Queste indicazioni mirano a chiarire l'applicazione di questo regime agevolato e i criteri sia soggettivi che oggettivi necessari per accedere a questo beneficio fiscale.

ATTENZIONE: E’ bene ricordare che la Legge di bilancio 2024 non ha prorogato tale misura; pertanto la flat tax incrementale non sarà in vigore per i redditi 2024 da dichiarare nell’anno 2025.

Soggetti che possono beneficiare della tassa flat tax incrementale per l’anno 2023

Per l'anno fiscale 2023, il regime della "flat tax incrementale" è accessibile principalmente a due categorie di soggetti. In primo luogo, possono beneficiare di questo regime agevolato le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, a condizione che generino reddito d'impresa come definito dall'articolo 55 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), indipendentemente dal regime contabile adottato. È importante sottolineare che non sono ammessi al beneficio i soggetti che per l'anno in questione adottano il regime forfetario previsto dagli articoli 54 a 89 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190. Inoltre, la partecipazione in società di persone o in società di capitali è rilevante solo se inclusa nell'ambito dell'attività d'impresa, come evidenziato dall'inventario ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile, o, in assenza di obbligo di tenuta di tale libro, dal registro degli acquisti.

Inoltre, il regime è aperto anche alle persone fisiche che esercitano arti o professioni. In questo caso, non basta possedere un reddito di lavoro autonomo per accedere al regime; piuttosto, è necessario che il reddito derivi effettivamente dall'esercizio di attività professionali o artistiche, come previsto dall'articolo 53, comma 1, del TUIR.

Il regime, quindi, non si limita a considerare la mera titolarità di un reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma richiede una reale e attiva partecipazione nelle attività d'impresa o professionali. Questo criterio garantisce che il beneficio fiscale sia diretto a coloro che contribuiscono attivamente all'economia tramite il proprio lavoro o impresa, incentivando così lo sviluppo economico e professionale in maniera mirata e significativa.

Di seguito una Tabella che riassume i beneficiari della flat tax incrementale per l'anno 2023.

Categoria di Beneficiari Dettagli Specifici
Persone fisiche esercenti attività d’impresa Accesso indipendente dal regime contabile adottato.
Imprenditori agricoli individuali Ammessi limitatamente ai redditi d’impresa da indicare nel quadro RD del modello REDDITI PF.
Imprese familiari / aziende coniugali non gestite in forma societaria Accesso concesso solo al titolare dell’impresa.
Lavoratori autonomi Inclusi nel regime senza specificazioni ulteriori riguardo alla forma o natura dell'attività autonoma.

Soggetti esclusi

Considerato che, al fine dell’accesso al regime agevolato, non è sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa/lavoro autonomo, sono esclusi dal regime in esame

  • i redditi prodotti dalle società di persone/capitali “trasparenti” imputati ai soci;
  • i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata imputati ai singoli associati;
  • i contribuenti forfetari, fatto salvo il caso di fuoriuscita dal regime nel 2023 per il superamento del limite dei ricavi/compensi di € 100.000 nel corso dell’anno. Diversamente, l’applicazione del regime in esame non è preclusa nel caso in cui in uno/più anni del triennio 2020-2022 il contribuente abbia adottato il regime forfetario/dei minimi. In tal caso il relativo reddito (desumibile dal quadro LM) va considerato per la verifica del maggior reddito del triennio;
  • i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2023, considerata l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale in assenza dei dati relativi al triennio precedente.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che non è necessario che l’attività sia stata esercitata per l’intero triennio 2020-2022, ritenendo che:

  • possono accedere all’agevolazione in esame i soggetti che hanno esercitato l’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento;
  • in caso di inizio dell’attività successivamente all’1.1.2020, il raffronto per individuare il maggior reddito va fatto:
    - ragguagliando all’intero anno il reddito derivante dall’attività esercitata per una frazione dell’anno;
    - confrontando il predetto dato con i redditi del triennio.

Flat tax incrementale, codice tributo per il versamento

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21 del 18 aprile 2024, ha istituito il codice tributo "1731" per il versamento della Flat tax incrementale mediante il modello F24. Questo codice è specificamente designato per l'Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, relativa al regime introdotto dall'articolo 1, commi 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

La Risoluzione 21 del 18 aprile 2024 ha, però, suscitato diverse incertezze relative alla possibilità di rateizzare il versamento della flat tax incrementale.

Tale ambiguità ha portato i contribuenti e i consulenti fiscali a sollevare quesiti sulla effettiva applicabilità della rateizzazione, non essendo chiaramente delineate le condizioni e le modalità per fruire di tale opzione. Questa situazione ha generato una certa confusione tra coloro che intendevano avvalersi di questa facilitazione per gestire meglio i loro obblighi tributari, evidenziando la necessità di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità fiscali per garantire una corretta applicazione del regime.

FAQ, versamenti flat tax incrementale

Con la FAQ del 14 giugno 2024, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito alcuni dubbi circa la possibilità di rateizzazione dei versamenti relativi alla tassa piatta incrementale.

Nello specifico, si è chiesta conferma sull'applicabilità delle seguenti opzioni di pagamento per la flat tax incrementale:

  1. la possibilità di rateizzare il pagamento secondo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  2. il posticipo del versamento fino al trentesimo giorno oltre la scadenza ordinaria, con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,40%, come indicato dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435;
  3. il rinvio del pagamento al 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, come previsto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, per i soggetti che conducono attività economiche con indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) approvati e che riportano ricavi o compensi inferiori al limite specificato per ogni indice dal decreto di approvazione.

Secondo la Faq agenziale, si conferma che le modalità di pagamento descritte possono essere applicate anche al regime della flat tax incrementale previsto dalla legge n. 197 del 2022.

Infatti, nonostante l'assenza di un rinvio esplicito, le modalità e i termini di versamento delle imposte sui redditi sono da considerarsi implicitamente applicabili anche alla flat tax incrementale, data la sua natura di imposta sui redditi e l'assenza di normative specifiche che ne regolamentino i termini di versamento.

Di conseguenza, il pagamento può avvenire:

  • senza maggiorazioni entro il 1° luglio 2024, data spostata dal 30 giugno per cadere in giorno non festivo.
  • con una maggiorazione dello 0,40% se effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria.
  • anche con la rateizzazione dell'imposta, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del DLgs. 241/97.

NOTA BENE: Per le categorie di contribuenti che rientrano nei criteri specificati nell'art. 37 del DLgs. 13/2024, è stata concessa una proroga fino al 31 luglio 2024 per i versamenti senza applicazione di maggiorazioni. Questa disposizione riguarda le persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi sotto il limite specificato per ciascun indice.

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