Flat tax incrementale anche agli agricoltori. Acconti 2024 con regole ordinarie

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Flat tax incrementale anche agli agricoltori. Acconti 2024 con regole ordinarie

Superato il termine del 15 giugno, entro il quale si potevano inviare le osservazioni sulla bozza online, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva della circolare in materia di Flat tax incrementale.

Il documento di prassi n. 18/E del 28 giugno 2023, sostanzialmente conferma quanto già anticipato in versione provvisoria lo scorso 6 giugno, con l’aggiunta di alcune poche novità.

Per tale motivo, si invita a leggere anche il post: “Flat tax incrementale, chi è dentro e chi fuori. Tutto nella bozza di circolare delle Entrate”, nel quale è già stato trattato il quadro normativo che regola il regime agevolativo opzionale (cosiddetto “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale), introdotto dall’ articolo 1, commi da 55 a 57, della legge di Bilancio 2023.

Terminata la fase di consultazione lampo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito alcuni aspetti decisivi del regime di tassazione di favore, definendo:

  • chi può accedere al regime agevolato della Legge n. 197/2022;
  • come determinare la base imponibile;
  • quali i redditi sono da considerare e quali quelli esclusi.

Si ricorda brevemente che il beneficio fiscale in esame è un regime opzionale, valido per quest'anno, sostitutivo dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale: scegliendo la flat tax si applica un'aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Flat tax incrementale, soggetti ammessi ed esclusi

Nella circolare n. 18/E/2023, si conferma l’ambito soggettivo di applicazione del regime di favore, con la partecipazione:

  • sia delle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del Tuir
  • sia delle persone fisiche che esercitano arti o professioni, che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir.

NOTA BENE: Sono incluse anche le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria; in entrambi i casi limitatamente al titolare.

Rispetto alla bozza emerge, però, una novità. Sono ammessi al beneficio fiscale anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 5 e 56-bis del Tuir, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.

ATTENZIONE: Si tratta di coloro che conducono allevamenti eccedentari e li tassano in base ai parametri nonché coloro che dichiarano i redditi a norma dell’articolo 56-bis, cioè che svolgono attività eccedenti i limiti del reddito agrario (produzione di vegetali, attività connesse di beni, prestazioni di servizi, commercio di piante).

Tale previsione sembra voler escludere i titolari di solo reddito agrario e di includere, invece, coloro che determinano un reddito di impresa.

Tra i soggetti esclusi, da osservare come la circolare confermi che il beneficio è precluso a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014.

NOTA BENE: Può accedervi, invece, il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, nel caso in cui i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro. In questo caso, infatti, il reddito dovrebbe essere determinato con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.

Ambito oggettivo di applicazione della Flat tax

Nella circolare definitiva vengono confermate le modalità di calcolo della tassa piatta al 15%, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale.

Il calcolo viene effettuato sull’incremento di reddito dell’anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022). L’imposta sostitutiva, in particolare, deve essere calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito relativo al periodo d’imposta 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato con riferimento agli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.

Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica l’aliquota del 15%.

NOTA BENE: Il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo.

L’Agenzia, infine, specifica quanto segue:

  • non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della «flat tax incrementale» per la determinazione degli acconti 2024. Pertanto, per il periodo d’imposta 2024, l’importo degli acconti è calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF;
  • la tassa piatta non si applica nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 2023, in quanto per essi non è possibile determinare l’incremento reddituale in assenza dei dati relativi al triennio precedente;
  • può invece essere applicata dai soggetti che hanno svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento;
  • l’aver aderito al regime forfettario in uno degli anni dal 2020 al 2022 non preclude la possibilità di applicare il regime della flat tax incrementale nel 2023;
  • stessa considerazione vale per coloro i quali, in uno o più degli anni del triennio applicavano il regime di vantaggio di cui all’articolo 27 del Dl 98/2011 (cosiddetti contribuenti «minimi»).
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