Fisco comprensivo in presenza di cause di “forza maggiore”

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L’Amministrazione finanziaria deve essere comprensiva verso i contribuenti che non pagano nei termini le somme dovute, non per dolo ma per mancanza di liquidità (“forza maggiore” ex articolo 6, comma 5 del Dlgs 472/1997). A maggior ragione se ha generato confusione con circolari e risoluzioni che hanno indotto in errori.

È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 540 del 12 luglio 2011 emessa dalla sezione XIV della Ctr di Roma. Nel caso di specie, così viene motivato l’esonero dell’associazione sportiva Roma calcio dal pagamento di sanzioni e interessi per tardivo pagamento della seconda rata del condono ex lege 289/2002.

In proposito, ad avallare la decisione della Commissione tributaria hanno contribuito i 16 interventi di prassi, tra circolari e risoluzioni, dell’agenzia delle Entrate circa la proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative e dei versamenti in oggetto.
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