Esonero dall’RW per diplomatici e frontalieri

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Con la risoluzione n. 128 del 10 dicembre 2010, l’agenzia delle Entrate interviene sull’esonero dall’obbligo di compilazione del modulo RW per diplomatici e frontalieri. Nello specifico, nella richiesta di consulenza giuridica, con riferimento al riconoscimento della condizione soggettiva di “diplomatico” o di “frontaliere”,era chiesto il momento in cui tale presupposto deve verificarsi e per quanto tempo la medesima condizione debba sussistere affinché il soggetto possa essere considerato esonerato.

L’Agenzia spiega che l’esonero è legato all’esistenza e al perdurare all’estero, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, delle due attività.

In sostanza al 31 dicembre:

- il lavoratore “pubblico”, cioè il “diplomatico”, non deve essere rientrato in Italia, mentre il dipendente “privato”, ovvero il “frontaliere”, deve ancora prestare la sua attività in una zona di frontiera, o in un Paese limitrofo;

- l’attività lavorativa deve considerarsi esercitata all’estero in via continuativa, ossia se svolta per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco dell’anno (che non deve necessariamente essere ininterrotto).
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