Errori evidenti nella dichiarazione doganale? Niente confisca amministrativa
Pubblicato il 20 dicembre 2024
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Con circolare n. 28 del 19 dicembre 2024 l'Agenzia delle Dogane ha offerto spiegazioni dettagliate sul trattamento delle confische, sia penali che amministrative, effettuate durante i controlli alla frontiera.
Questi dettagli emergono in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 141/2024, che ha aggiornato la legislazione italiana in conformità con il codice doganale dell'Unione Europea e ha rivisto le pene per le trasgressioni doganali.
In dettaglio, gli articoli 78 e 79 del Dlgs n. 141/2024 si occupano del contrabbando dovuto rispettivamente a mancate dichiarazioni e dichiarazioni false.
L'articolo 96 poi, riformula il quadro delle sanzioni amministrative.
È importante sottolineare che, nonostante queste importanti revisioni, non si prevedono cambiamenti futuri con il Ddl di bilancio per il 2025.
Confisca per reato di contrabbando e per illecito di contrabbando
Nell’ambito delle Disposizioni Nazionali Complementari (DNC) è necessario distinguere tra:
- la confisca a seguito del reato di contrabbando;
- la confisca a seguito di illecito di contrabbando.
Ci si riferisce, nello specifico alla confisca delle merci oggetto dell’omessa dichiarazione (articolo 78 DNC) o della dichiarazione infedele (articolo 79 DNC).
Dunque, per entrambi i casi (delitto di contrabbando e violazione di contrabbando), è contemplata anche la confisca, un provvedimento ablatorio che, tuttavia, si applica in modo variabile a seconda del tipo di infrazione (penale o amministrativa).
Nel contesto del reato di contrabbando, l'articolo 94, comma 1, del DNC stabilisce che è necessaria la confisca degli oggetti utilizzati o destinati alla commissione del reato, nonché degli oggetti che rappresentano il reato stesso, il suo risultato o il guadagno ottenuto.
Se il sequestro fisico dei beni non è fattibile, viene ordinata la confisca del valore equivalente in denaro, beni o altri vantaggi, che può essere decretata esclusivamente dall'Autorità giudiziaria.
Invece, nel contesto di una violazione amministrativa regolata dall'articolo 96 del DNC, la confisca ordinata dall'Amministrazione è limitata esclusivamente alle merci coinvolte nell'infrazione. Inoltre, la confisca amministrativa deve essere preceduta da un sequestro.
Si applicano tutte le procedure e i tempi definiti dal codice doganale dell'Unione per garantire il diritto di essere ascoltati.
Cause di esclusione dalla confisca
Per le violazioni che rientrano in un contesto amministrativo come definito dall'articolo 96 del DNC, il comma 9 prevede delle cause di esclusione dalla confisca specificatamente per le infrazioni legate all'articolo 79, ovvero quelle dovute a dichiarazioni infedeli.
Rilevano per le operazioni di controllo doganale con merce in dogana le lettere a) e d) del citato comma 9. In particolare, non si procede a confisca:
a) quando, pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale; |
d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica. |
Nella circolare n. 28/D del 19 dicembre 2024, viene chiarito che non si procede a confisca nei casi di errore evidente nella dichiarazione doganale, quali, ad esempio:
- errore materiale nell'indicazione del valore in dogana e/o della quantità rispetto a quanto riportato in fattura;
- errore nell'indicazione del tasso di cambio;
- errori nella determinazione dell'aliquota IVA, che può essere definita dalla TARIC;
- classificazione errata della merce, quando, basandosi sulla descrizione contenuta nei documenti di trasporto, tale errore sia immediatamente riconoscibile.
Per quanto riguarda l'esclusione menzionata nella lettera d), applicabile sia al traffico commerciale che ai viaggiatori, si sottolinea che in caso di rinvenimento di merce nascosta durante l'ispezione fisica, o qualora la merce dichiarata non sia resa disponibile per la verifica, tale circostanza deve essere debitamente giustificata nel provvedimento di sequestro della merce e nella successiva confisca.
In particolare, dato che durante le operazioni di sdoganamento in linea, sia il mezzo di trasporto che il contenitore delle merci dichiarate vengono resi disponibili all'Amministrazione e è possibile scaricarli completamente per fare un inventario e identificare discrepanze rispetto a quanto dichiarato, un eventuale sequestro dovrà essere chiaramente giustificato facendo riferimento al tipo di occultamento scoperto durante il controllo oppure alla mancata disponibilità delle merci alla dogana nel luogo specificato nella dichiarazione.
La confisca amministrativa è paragonabile alla confisca che può essere ordinata dall’Agenzia delle Dogane quando si verifica l’estinzione del reato di contrabbando ai sensi dell'articolo 112 delle DNC (con la sola multa). Di conseguenza, anche in questo contesto è necessario considerare le cause di esclusione previste dall'articolo 96, comma 9, delle DNC, come specificato nella circolare n. 22/D/2024.
Autorità competenti per l’inoltro delle notizie di reato
L’atto delle Dogane del 19 dicembre 2024, n. 28, passa a individuare le Autorità competenti cui inoltrare le notizie di reato previste dalle DNC.
A rettifica delle indicazioni fornite nella circolare n. 20/2024, l'Autorità giudiziaria a cui segnalare i reati previsti dalle DNC si identifica, a seconda dei casi, come segue:
- la Procura Europea, quando i maggiori diritti di dazio dovuti superano i 10.000 euro, anche se vi sono altri diritti di confine dovuti che non sono dazi;
- la Procura nazionale competente per territorio, quando non ci sono maggiori diritti di dazio dovuti;
- sia la Procura Europea che la Procura nazionale competente per territorio, quando i maggiori diritti di dazio dovuti sono presenti ma inferiori a 10.000 euro.
Va detto che la Procura Europea ha competenza per accogliere segnalazioni di reato anche in situazioni di frode transfrontaliera relativa all'IVA, qualora tali reati causino un danno totale di almeno euro 10.000.000 e coinvolgano il territorio di due o più Stati membri.
Tabella delle esimenti
Tabella dettagliata delle esimenti dalla confisca, come specificato nell'articolo 96, comma 9, del DNC:
Esimenti dalla Confisca |
Errore materiale nell'indicazione del valore in dogana e/o della quantità rispetto a quanto riportato in fattura |
Errore nell'indicazione del tasso di cambio |
Errori nella determinazione dell'aliquota IVA, che può essere definita dalla TARIC |
Classificazione errata della merce, quando, basandosi sulla descrizione contenuta nei documenti di trasporto, tale errore sia immediatamente riconoscibile |
Merce non occultata, nascosta nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e sia resa disponibile in maniera evidente ai fini della verifica |
Queste esimenti riguardano situazioni in cui gli errori nella dichiarazione doganale possono essere chiaramente identificati o quando la merce è resa prontamente disponibile per la verifica, evitando così la confisca.
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