Enpaia, ecco le causali contributo per la Gestione separata Agrotecnici

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Operative dal 15 settembre 2024 le causali per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (Enpaia) - Gestione Separata Agrotecnici.

Vediamo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 43/E del 30 luglio 2024.

Enpaia: scopi e ambito di applicazione

L’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati agricoli (Enpaia) ha lo scopo di gestire le seguenti forme di previdenza:

  • assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali;
  • trattamento di previdenza;
  • accantonamento del trattamento di fine rapporto.

L’Ente inoltre può gestire per altre categorie di soggetti operanti nel settore dell’agricoltura e delle attività connesse nonché dell’agroalimentare, forme di assistenza e previdenza integrativa, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, istituendo gestioni autonome con contabilità separate.

Destinatari delle forme di previdenza obbligatoria sono i dirigenti e gli impiegati tecnici ed amministrativi che prestano opera retribuita alle dipendenze:

  • degli imprenditori, siano essi singoli o associati, delle società, dei consorzi e degli enti che esercitano attività agricola o attività comunque connesse e dei proprietari dei fondi affittati;
  • degli istituti, degli enti e delle associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l’incremento della produzione agricola ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo del Capo dello Stato 31 ottobre 1947 n. 1304;
  • dei concorsi di miglioramento fondiario e dei consorzi di irrigazione;
  • dei consorzi di bonifica, limitatamente all’assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali;
  • delle aziende esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive, con esclusione dei dipendenti con mansioni di dirigenti;
  • degli enti di diritto pubblico, limitatamente ai dipendenti addetti alle imprese o alle aziende agricole dagli enti stessi esercitate.

Come versare i contributi

Per la contribuzione Enpaia, i datori di lavoro agricolo sono tenuti a effettuare mensilmente:

  • la denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente;
  • il calcolo dei premi e contributi dovuti;
  • il versamento dei contributi e premi.

Il versamento dei contributi è effettuato entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento di ciascuna denuncia. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo.

Sanzioni

Ecco le sanzioni previste per il mancato versamento dei contributi Enpaia

Fino al 31 agosto 2024

  • Omesso o ritardato versamento: sanzione civile in ragione d'anno pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato del 5,5%, fino ad un massimo del 40% dei contributi complessivamente dovuti. Superato il tetto massimo delle sanzioni civili senza che si sia provveduto al pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora.
  • Evasione contributiva: sanzione civile pari al 30% annuo fino ad un massimo del 60% dei contributi dovuti. Se la denuncia è effettuata spontaneamente, e comunque entro 12 mesi dalla scadenza del pagamento, e se il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla data di denuncia, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al TUR più il 5,5%, fino ad un massimo del 40% dei contributi dovuti.

Dal 1° settembre 2024

  • Mancato o ritardato pagamento di contributi/premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce/registrazioni obbligatorie: sanzione civile, in ragione d'anno, pari al TUR maggiorato del 5,5%; se il pagamento è effettuato entro 120 giorni in unica soluzione e spontaneamente, la maggiorazione non trova applicazione; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.
  • Evasione connessa a registrazioni/denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero poste in essere con l'intenzione specifica di non versare quanto dovuto mediante occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo): sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%, e in ogni caso non superiore al 60% dell'importo dei contributi/premi non corrisposti entro la scadenza; se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito, la sanzione civile in ragione d'anno è pari al TUR maggiorato del 5,5% se il versamento in unica soluzione dei contributi/premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, o del 7,5% se il versamento è effettuato entro 90 giorni. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione delle predette misure è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura del 30%.
  • Situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori o a seguito di verifiche ispettive: sanzione civile del 50% di quella prevista per i casi di omissione o evasione, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la sanzione prevista in caso di omissione o evasione in misura piena.
  • In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi/premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti solo gli interessi legali.

Causali contributo

Tornando a quanto reso noto dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 43/E del 30 luglio 2024, ecco le causali contributo da utilizzare a partire dal 15 settembre 2024 per il versamento relativo alla Gestione Separata Agrotecnici.

E130

ENPAIA - Acconto e saldo contributi annuali

E131

ENPAIA - Riscatto periodi contributivi

E132

ENPAIA - Ricostruzione periodi contributivi ante 1996

E133

ENPAIA - Importi dovuti per estratti conti annuali

E134

ENPAIA - Versamenti generici

In sede di compilazione del modello F24, le causali sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

  • nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
  • nel campo “codice sede”, nessun valore;
  • nel campo “codice posizione”, nessun valore;
  • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
  • nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
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