Ecobonus e sismabonus su parti comuni. I passi per l'agevolazione
Pubblicato il 31 agosto 2020
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L'Agenzia delle Entrate illustra le condizioni per poter fruire delle agevolazioni sismabonus ed ecobonus nel caso in cui si eseguano lavori di ristrutturazione dell'edificio, frazionandolo in più unità immobiliari, senza demolirlo e realizzando un corpo scala, un vano ascensore esterno, ampliando la preesistente volumetria.
La risposta n. 286 del 28 agosto 2020 ricorda che, in base al DL n. 63/2013, è possibile, per interventi su parti comuni di edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, in alternativa alle detrazioni previste dal comma 2-quater dell'articolo 14 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio (cd. ecobonus), e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16 (cd. sismabonus), fruire di una detrazione nella misura dell'80 per cento (per interventi che determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore), o nella misura dell'85 per cento (per interventi che determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori).
Ecobonus e sismabonus su parti comuni di edifici
Si avrà diritto all'agevolazione se:
- si è in possesso di tutte le procedure autorizzatorie successive al 1° gennaio 2017, di cui all'Ordinanza del PCM n.3 274 del 20 marzo 2003;
- l'efficacia degli interventi antisismici effettuati, tale da determinare la riduzione di una o due classi di rischio sismico, sia attestata da parte di professionisti abilitati;
- l'immobile oggetto degli interventi è dotato di impianto di riscaldamento;
- gli interventi sono effettuati su edifici esistenti, escludendo dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione. Quindi, occorre mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento).
Viene specificato, inoltre, che senza la demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente.
Infine, per “parti comuni” si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, considerando la dicitura “parti comuni di edificio" in senso oggettivo e non soggettivo, riferendosi alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.
In presenza delle suddette condizioni, il contribuente è ammesso a beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 14, comma 2-quater, Dl n. 63/2013, che può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, per un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
E' possibile optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ex provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 100372 del 18 aprile 2019.
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