Easy Free Back. Autorizzazione con 50 reintroduzioni
Pubblicato il 03 novembre 2020
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Dogane. E-commerce, semplificazioni per il processo di reintroduzione in franchigia dai dazi (per la reimportazione di beni, precedentemente esportati e oggetto di reso): per il rilascio dell’autorizzazione bastano 50 (non più 100) reintroduzioni di merce al mese.
L’Agenzia aveva già delineato la procedura semplificata con la determinazione direttoriale 329619 del 24 settembre 2020. In luogo del rilascio di volta in volta dell’autorizzazione alla reintroduzione in franchigia, l’Agenzia delle Dogane ha introdotto l'Easy Free Back.
Ora, dopo un open hearing (2 novembre 2020 - E-Commerce - Easy Free Back - Focus sulle piccole e medie imprese), pubblica la determinazione 386291 del 31 ottobre 2020 che abbassa il limite delle operazioni per richiedere l’autorizzazione.
Sono certamente in via di considerazione anche altri snellimenti burocratici, soprattutto per le Pmi, come l’estensione soggettiva del beneficio che prescinda dalle modalità di vendita, dunque non solo per l’e-commerce.
Durante l’open hearing l’ADM si è confrontata con gli stakeholders proprio in merito alla liberalizzazione delle franchigie.
Easy Free Back. Semplificazioni
L’Agenzia delle Dogane, per agevolare le Pmi, ha abbassato il limite delle reintroduzioni per richiedere l’autorizzazione ad operare con l’Easy Free Back.
La semplificazione è importante per le aziende esportatrici, specialmente per quelle che operano con piattaforme e-commerce.
Di cosa si tratta? I soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, possono avanzare istanza per essere autorizzati a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia (articoli 203 CDU e 158 RD).
La domanda va inviata all’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.
A seguito del rilascio dell’autorizzazione i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali.
Ciò anche quando le operazioni di export e di successiva re-introduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.
L’autorizzazione è rilasciata in via preventiva ed ha validità annuale.
I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “e-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)”.
Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla dimostrazione da parte del soggetto richiedente, della sussistenza di requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo:
- effettuare un numero minimo pari a 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese;
- essere in possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
- identità tra la merce uscita e quella re-introdotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
- identità tra il dichiarante in export e in re-introduzione;
- utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere a) e b) del CDU;
- tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
- possibilità per l’Ufficio delle Dogane di cui all’articolo 3 di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma market place, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali, messa a disposizione dal soggetto.
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