Droga. Lieve entità come reato autonomo

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Secondo la Quarta sezione penale di Cassazione – sentenza n. 20225 del 15 maggio 2014 – l'ipotesi di “delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità” di cui all'articolo 2 del Decreto legge n. 146/2013 rimane configurabile quale reato autonomo punibile con la reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

E ciò – si legge nel testo della decisione - “pur a seguito dell'emissione della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale”, sentenza che, si rammenta, ha sancito l'illegittimità del sistema di cui alla Legge Fini-Giovanardi e imposto il ripristino della distinzione tra droghe leggere e pesanti (consulta anche articolo di Punto&Lex “Incostituzionalità della Legge Fini-Giovanardi. Da applicare, in ogni caso, la norma più favorevole al reo”).
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 - Traffico «lieve», pena invariata – Negri

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