Conversione DL Flussi in Gazzetta: trattenimenti alle Corti d'appello

Pubblicato il



Conversione DL Flussi in Gazzetta: trattenimenti alle Corti d'appello

Modificati i requisiti per chi richiede il ricongiungimento familiare, misure restrittive e sanzionatorie specifiche per le navi delle ONG, ridotti i termini di impugnazione, competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento alle Corti d'appello.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024, è stata pubblicata la Legge n. 187 del 9 dicembre 2024, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge Flussi.

In Gazzetta anche il testo coordinato del Decreto legge n. 145/2024.

La Legge è stata definitivamente approvata dal Senato nella seduta del 4 dicembre 2024.

Il testo finale del Decreto include modifiche significative introdotte durante il passaggio parlamentare.

Nel Decreto flussi, peraltro, è stato fatto confluire il Decreto Paesi sicuri, decreto che ha aggiornato l'elenco delle nazioni considerate sicure.

Ricongiungimento familiare: stretta sui requisiti

Tra le ultime modifiche approvate si segnala l'intervento sui requisiti per chi richiede il ricongiungimento familiare.

Il nuovo articolo 12-ter, introdotto durante l'esame del Decreto alla Camera dei deputati, stabilisce, in primo luogo, che i titolari di permesso di soggiorno per asilo, conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, hanno diritto a richiedere il ricongiungimento familiare.

Viene chiarito, così, che il diritto al ricongiungimento spetta soltanto ai titolari di permesso di soggiorno per asilo in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale, e non anche, dunque, ai titolari di permesso di soggiorno per richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale, né ai titolari di permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi (ad esempio, per casi speciali o per protezione speciale).

Soggiorno legale per almeno due anni

Inoltre, l'articolo introduce una nuova condizione per il ricongiungimento familiare per i cittadini stranieri, ad esclusione di quelli che possiedono un permesso di soggiorno per protezione internazionale.

In particolare, viene richiesto che il cittadino straniero abbia soggiornato legalmente in Italia per almeno due anni prima di poter avanzare la richiesta di ricongiungimento.

Questa condizione non si applica nel caso in cui la richiesta riguardi un figlio minore.

La nuova condizione, in altri termini, si applica a tre delle quattro categorie di soggetti per i quali è possibile richiedere il ricongiungimento, vale a dire:

  • il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  • i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione del requisito in esame i figli minori, per i quali può essere richiesto il ricongiungimento anche in mancanza della permanenza consecutiva di due anni del genitore.

Idoneità dell'alloggio

Richiesto anche il requisito di idoneità dell’alloggio per finalità di ricongiungimento familiare.

Il nuovo articolo 12-quater del Dl, nel dettaglio, prevede che la valutazione di conformità dell’alloggio, ai fini della domanda di ricongiungimento familiare, è subordinata alla verifica del numero degli occupanti nonché dei requisiti minimi di superficie ed igienico-sanitari dei locali d’abitazione stabiliti con decreto del Ministro della sanità.

Le altre misure

Tra le altre novità, si segnalano misure restrittive e sanzionatorie specifiche per le navi delle ONG che violano il divieto di ingresso nelle acque territoriali, stabilito per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché la riduzione dei termini di impugnazione contro diverse ipotesi di diniego di protezione internazionale.

Si prevede, in particolare, che il ricorso avverso il provvedimento di fermo amministrativo delle navi ONG che soccorrono i migranti debba essere presentato entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione,

E' poi introdotta un’ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera, applicabile nei confronti degli stranieri rintracciati, anche a seguito di soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell’UE svolte ai sensi del codice Schengen e condotti nelle zone di frontiera o di transito.

Ulteriori misure sono state introdotte ai fini dell’identificazione dei migranti, come l’obbligo per lo straniero di cooperare all’accertamento della sua identità producendo gli elementi relativi all’età, all’identità, alla cittadinanza, ai Paesi di precedente soggiorno o transito, con possibilità, se necessario, dell’accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali.

Convalida trattenimenti alle Corti d'appello: i dubbi del CSM

Per finire si richiama il nuovo articolo 16 del decreto legge, integralmente sostituito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, che sposta dalla Sezione specializzata del Tribunale alla Corte di appello, in composizione monocratica, la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento ovvero di proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale.

Misura, questa, che ha sollevato da subito molte perplessità tra gli operatori e che, da ultimo, è stata oggetto di un parere fortemente critico adottato dal Consiglio superiore della magistratura.

Secondo il Csm, in particolare, la misura in questione comprometterebbe l'esigenza di specializzazione dei giudici chiamati a decidere sulla legittimità dei trattenimenti.

Inoltre, il cambiamento di prospettiva deciso dal Legislatore risulterebbe difficile da comprendere, considerato che l'attuale sistema ordinamentale e processuale non presenta criticità e ha finora garantito risposte adeguate alle esigenze di rapidità delle procedure. La modifica approvata, ciò posto, potrebbe altresì rendere necessario un ripensamento del funzionamento delle Sezioni penali delle Corti d'appello.

Tabella di sintesi delle novità

Novità Descrizione
Modifica requisiti per il ricongiungimento familiare Introduzione del soggiorno legale di 2 anni per la richiesta di ricongiungimento (esclusi minori e titolari di protezione internazionale)
Misure restrittive e sanzionatorie per le navi ONG Imposizione di sanzioni per le ONG che violano il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane per motivi di ordine pubblico
Riduzione dei termini di impugnazione Riduzione dei termini per impugnare i provvedimenti di diniego di protezione internazionale.
Competenze per la convalida del trattenimento alle Corti d'appello Trasferimento della competenza per i procedimenti di convalida del trattenimento alle Corti d'appello
Requisito di idoneità dell'alloggio per ricongiungimento familiare Valutazione dell'idoneità dell'alloggio in base a superficie e requisiti igienico-sanitari stabiliti dal Ministero della Salute
Introduzione di nuove misure di respingimento e identificazione Introduzione di misure per il respingimento degli stranieri, anche dopo soccorso in mare, e obbligo di cooperazione per identificazione
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito