Dimissioni dal rapporto di lavoro solo con forma scritta

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Dimissioni dal rapporto di lavoro solo con forma scritta

Il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell’atto.

Questo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015.

E' il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 27331 del 26 settembre 2023, pronunciata in accoglimento, con rinvio, del ricorso di un lavoratore, oppostosi alla declaratoria legittimità delle dimissioni dallo stesso asseritamente rese nei confronti del proprio datore.

La Corte d'appello, in particolare, aveva ritenuto legittime le dimissioni del ricorrente alla luce della giurisprudenza di legittimità emessa in materia di applicazione della regola residuale dettata dall’art. 2697 c.c. nei casi ove si discute se la cessazione del rapporto di lavoro sia riconducibile al lavoratore (dimissioni) piuttosto che al datore di lavoro (licenziamento orale).

Nel caso di specie, i giudici territoriali avevano ritenuto che il lavoratore non avesse fornito alcuna prova per avvalorare la domanda dallo stesso avanzata al fine di accertare che si era trattato di un provvedimento espulsivo del datore di lavoro piuttosto che di sue dimissioni.

Il dipendente si era quindi rivolto alla Suprema corte, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015 e dell’art. 2697 c.c.: la Corte di merito aveva trascurato che la fattispecie era regolata dalla normativa del 2015 che impone la forma scritta alle dimissioni rese dal lavoratore.

Dimissioni dopo il Jobs Act: procedura telematica o presso sedi protette

Doglianza, questa, che la Sezione lavoro della Cassazione ha giudicato meritevole di accoglimento.

La fattispecie esaminata si era verificata durante il periodo di vigenza della normativa del 2015, che prevedeva e prevede: “...le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate...".

La Corte territoriale, come rilevato dal ricorrente, si era invece attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità, per come affermata nella vigenza del criterio dettato dall’art. 2118 c.c. della libertà delle forme per il recesso del lavoratore.

Il caso esaminato, tuttavia, ricadeva nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 151/2015.

Tale normativa - ha spiegato la Cassazione - ha imposto, per le dimissioni, una determinata forma, senza alterare la natura dell'atto come negozio unilaterale recettizio.

Essa richiede, ai fini dell’efficacia dell’atto, il rispetto di determinate forme di natura telematica, salvo che le dimissioni e la risoluzione consensuale intervengano in sede assistita o davanti alla Commissione di certificazione.

Le predette procedure - si legge nella sentenza - mirano a soddisfare, contestualmente, un duplice obiettivo:

  • conferire data certa alle dimissioni, in modo tale da rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco;
  • fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro (espressa tramite le dimissioni o l'accordo di risoluzione consensuale) si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente dal lavoratore medesimo, senza costrizioni esercitate dal datore di lavoro.

Da qui l'accoglimento del ricorso del lavoratore, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione, per valutare, alla luce della normativa applicabile, l’efficacia dell’atto di dimissioni e l’eventuale successivo regime sanzionatorio applicabile.

Dimissioni per fatti concludenti, ancora possibili? Il diverso orientamento di merito

Si ricorda, sulla questione della configurabilità delle dimissioni tacite in caso di assenza prolungata ed ingiustificata dal posto di lavoro, un recente arresto del Tribunale di Udine, giunto a conclusioni diverse rispetto a quelle prospettate nella decisione della Cassazione qui esaminata.

Ebbene, secondo il giudice del lavoro di Udine, lo scioglimento del contratto di lavoro per mutuo dissenso sarebbe ancora da considerare validamente sostenibile, nonostante la novella del 2015.

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