Dichiarazione imposta di soggiorno con scadenza prorogata. Chiarimenti MEF
Pubblicato il 20 settembre 2022
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Con l’approssimarsi del 30 settembre, data entro la quale i soggetti tenuti devono inviare la dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno, il Dipartimento delle Finanze del MEf ha pubblicato sul proprio sito le risposte alle domande più ricorrenti sull’argomento.
Si ricorda che il decreto Semplificazioni fiscali (Dl n. 73/2022) ha previsto la proroga della scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2022: dunque, sono stati concessi tre mesi in più per l’invio dei dati relativi all’anno 2020 e 2021, tramite il modulo messo a disposizione dallo stesso Ministero, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche per l’invio.
Imposta di soggiorno, modello e nuove specifiche tecniche per l’invio.
Con il Decreto MEf del 29 aprile 2022 è stato approvato il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno, che deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, dai gestori delle strutture produttive ai Comuni che l'hanno istituita.
Per l’invio è necessario utilizzare solo il modello ministeriale, che prevede l’indicazione di una mole considerevole di informazioni, che raddoppiano per quel che riguarda l’adempimento in scadenza il 30 settembre 2022. Infatti, quest’anno devono essere presentate due dichiarazioni distinte: una per l’anno d’imposta 2020 e una per l’anno d’imposta 2021.
L’avvicinarsi della scadenza ha fatto sorgere molti dubbi ai gestori delle strutture ricettive responsabili dell’adempimento. Il MEF ha così predisposto una sorta di guida, rispondendo a tutte le domande inerenti l’imposta.
Imposta di soggiorno, invio dichiarazione entro il 30 settembre
Il primo chiarimento ministeriale reso riguarda la presentazione “cumulativa” dei dati. Spiega il MEF che è necessario presentare due dichiarazioni distinte, una per l’anno 2020 e una per il 2021, in quanto la parola “cumulativamente”, presente nella legge, si riferisce ai dati che devono essere dichiarati nell’anno di riferimento.
Da quest’anno è d’obbligo utilizzare il modello telematico messo a disposizione dal Ministero. Tuttavia, lo stesso spiega che, considerato che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello approvato con il Decreto 29 aprile 2022, è possibile ritenere che i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione con modello comunale, non siano obbligati a ripresentare per le stesse annualità la dichiarazione con modello ministeriale.
La dichiarazione deve, invece, essere comunque presentata se non ci sono state presenze e dunque non sono stati effettuati pagamenti. Il tutto al fine di consentire al comune lo svolgimento dell’attività di controllo.
Nel caso in cui il Comune abbia sospeso l’imposta per gli anni 2020 e 2021 a causa del Covid, non sussiste l’obbligo dichiarativo; a meno che la sospensione non abbia interessato solo alcuni mesi dei due anni: il tal caso, la dichiarazione deve essere presentata.
Sono stati chiesti chiarimenti anche in merito alla presentazione della dichiarazione “multipla”, che riguarda il soggetto che gestisce nello stesso comune e per un singolo anno d’imposta oltre 1.500 strutture.
Specifica la Faq ministeriale che la dichiarazione multipla vale solo nel caso in cui il dichiarante deve presentare la dichiarazione allo stesso comune e non può rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello ed è costretto a procedere all’invio di più dichiarazioni.
Infatti, su un modello di dichiarazione è possibile inserire un massimo di 1.500 strutture, in considerazione del limite massimo di 3MB delle dichiarazioni inviate tramite Entratel/Fisconline.
Nel caso in cui un gestore sia titolare di più strutture all’interno di uno stesso comune, ma svolge attività di impresa solo per alcune di esse configurandosi come ditta individuale, si dovranno effettuare due trasmissioni, separando le strutture per cui il gestore svolge attività di impresa da quelle per cui è titolare in qualità di persona fisica.
Il primo invio sarà una dichiarazione "Nuova" (o sostitutiva nel caso ne sia già stata trasmessa una in precedenza) mentre il secondo invio sarà una dichiarazione "Multipla".
In base al DLgs. n. 23 del 2011 è previsto che il gestore della struttura ricettiva è responsabile non solo del versamento dell’imposta, ma anche della presentazione della dichiarazione. Tuttavia, il Decreto legge n. 50 del 2017 sulle locazioni brevi stabilisce che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione. Se interviene un intermediario ad incassare il canone quest’ultimo è, quindi, responsabile del versamento dell’imposta e, come previsto dalla legge, anche della presentazione della dichiarazione. Tali dati non devono essere dichiarati dal gestore della struttura neppure nel campo “esenti”.
Al contrario, invece, se l’imposta di soggiorno è stata incassata in parte a seguito di gestione diretta e in parte con una gestione tramite intermediario, anche il gestore ha l’obbligo di presentare la dichiarazione, seppure limitatamente ai soggiorni gestiti direttamente.
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