Detrazione figli: spetta al genitore affidatario anche dopo la maggiore età
Pubblicato il 10 giugno 2025
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Anche in assenza di nuovi accordi con l’ex coniuge, il genitore affidatario mantiene il diritto alla detrazione IRPEF per il figlio a carico, anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 15224 del 7 giugno 2025, chiarendo che la detrazione continua ad applicarsi nella stessa misura prevista durante la minore età, salvo diverso accordo espresso tra i genitori.
Contesto della controversia
La contribuente, legalmente separata e affidataria esclusiva dei figli, aveva indicato nella dichiarazione dei redditi 2012 la detrazione IRPEF al 100% per i figli a carico.
L’Agenzia delle Entrate le notificò una cartella di pagamento, contestando che, essendo i figli nel frattempo divenuti maggiorenni, la detrazione dovesse essere ripartita al 50% con l’altro genitore, in mancanza di un nuovo accordo.
Ma la contribuente presentò ricorso alla CTP che lo accolse e annullò la cartella. E’ stata poi l’Agenzia delle Entrate a ricorrere in appello; e la CTR del Lazio riformò la decisione e diede piena validità alla cartella di pagamento.
Da qui l’introduzione del ricorso per cassazione della contribuente.
Motivi del ricorso: norme sulle detrazioni IRPEF per figli maggiorenni
Con il primo motivo di ricorso, presentato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, la contribuente – già affidataria esclusiva dei figli minori a seguito della separazione legale – contesta che la Commissione Tributaria Regionale abbia applicato in modo errato l’art. 12 del TUIR (D.P.R. 917/1986), in combinazione con l’art. 15 del D.P.R. 597/1973 e con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007.
Secondo la ricorrente, la CTR ha ingiustamente ritenuto necessaria la stipula di un nuovo accordo tra i genitori dopo la maggiore età dei figli, per poter continuare a beneficiare interamente della detrazione fiscale, anziché riconoscerne la piena spettanza al genitore affidatario.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che, in base all’art. 12 del TUIR, la detrazione per figli fiscalmente a carico debba essere suddivisa in parti uguali (50%) tra entrambi i genitori.
Secondo i giudici di merito, se prima della maggiore età del figlio il beneficio fiscale veniva attribuito interamente a uno solo dei genitori, al raggiungimento della maggiore età sarebbe stato necessario stipulare un nuovo accordo tra gli ex coniugi, nel quale fosse specificato che la detrazione spettava totalmente, o in una determinata quota, a uno solo dei due..
Detrazione piena al genitore affidatario anche dopo la maggiore età del figlio
La tesi sostenuta dalla ricorrente è stata ritenuta fondata dai giudici di Piazza Cavour.
L’articolo 12 del TUIR, nella versione applicabile al periodo in questione, stabilisce chiaramente che, in caso di separazione o divorzio, il diritto alla detrazione per i figli a carico spetta integralmente al genitore cui i figli sono stati affidati, salvo diversa intesa tra le parti.
Questa regola continua ad applicarsi anche dopo che i figli hanno raggiunto la maggiore età, a meno che non sia stato concordato diversamente.
Lo stesso principio è ribadito dalla circolare n. 15/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate, che precisa come la detrazione resti attribuita nelle stesse modalità in vigore al momento in cui il figlio era minorenne, anche qualora diventi maggiorenne, sempre in mancanza di un nuovo accordo tra i genitori.
Sul punto l’ordinanza n. 15224/2025 della Corte di Cassazione fissa il seguente principio di diritto:
“La detrazione fiscale per i figli a carico, prevista dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest’ultimo raggiunga la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori.”
Questo principio stabilisce chiaramente che, in assenza di un nuovo accordo, la ripartizione della detrazione fiscale resta immutata anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio, secondo quanto già in vigore durante la minore età.
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