Legge di Bilancio 2026: nuove regole Isee, ambito di applicazione
Pubblicato il 19 novembre 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il disegno di legge di Bilancio 2026 introduce, con l’articolo 47, una revisione sostanziale del sistema Isee, pensata per renderne più equo il calcolo e allargare la platea delle famiglie che possono accedere alle prestazioni sociali agevolate.
Si tratta di un intervento rilevante, poiché l’Isee rappresenta lo strumento principale per l’accesso a numerose misure di welfare, tra cui l’assegno di inclusione, l’assegno unico e universale, il supporto per la formazione e il lavoro, il bonus nido e ulteriori prestazioni rivolte alle famiglie.
Finalità principale è quindi aggiornare i parametri patrimoniali e familiari che incidono sul calcolo dell’Isee, al fine di adeguare l’indicatore alle trasformazioni economiche e sociali intervenute negli ultimi anni. Nello specifico, la norma interviene su due fronti:
- ridefinizione del valore imputato all’abitazione principale: la soglia di franchigia viene sensibilmente aumentata, passando da 52.500 euro a 91.500 euro. Questo aggiornamento riflette l’aumento del valore immobiliare medio sul territorio nazionale e riduce l’impatto dell’immobile di proprietà sull’indicatore finale, permettendo a un numero maggiore di nuclei di rientrare nelle soglie per l’accesso alle prestazioni;
- revisione delle maggiorazioni della scala di equivalenza: l’articolo 47 incrementa il valore dei coefficienti riconosciuti per la presenza di figli nel nucleo familiare. Viene introdotta una maggiorazione anche per famiglie con due figli e vengono potenziate le soglie per nuclei con tre, quattro o almeno cinque figli. Questo allineamento è volto a valorizzare maggiormente le situazioni familiari numerose, considerandone il maggiore fabbisogno economico.
Ma entriamo nel dettaglio.
Ambito di applicazione
Le modifiche introdotte dall’articolo 47 non si estendono a tutti gli ambiti in cui l’Isee è utilizzato, ma si applicano specificamente a una serie individuata di prestazioni:
- assegno di inclusione;
- supporto per la formazione e il lavoro;
- assegno unico e universale per i figli a carico;
- bonus nido e contributi per servizi educativi dell’infanzia;
- assegno una tantum per nuove nascite e adozioni.
Si tratta delle misure assistenziali maggiormente diffuse e a più elevato impatto sociale, per le quali il legislatore ha ritenuto prioritario introdurre criteri più adeguati allo stato socioeconomico attuale delle famiglie.
NOTA BENE: l’intervento non modifica i criteri generali dell’Isee previsti dal D.P.C.M. n. 159/2013, ma stabilisce una disciplina parallela valida esclusivamente per gli istituti sopra elencati, in attesa dell’aggiornamento del regolamento.
Collegamento con la disciplina Isee vigente
L’articolo 47 si colloca all’interno del quadro regolamentare delineato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, che definisce la struttura del calcolo Isee, la composizione del nucleo familiare, i criteri di valorizzazione del patrimonio e i parametri della scala di equivalenza. Le modifiche introdotte non alterano, come sopra accennato, l’impianto generale del modello, ma ne rivedono alcuni elementi cardine:
- il valore dell’abitazione principale, mantenendo il calcolo basato sul valore IMU e sul mutuo residuo ma ampliando significativamente la quota di esclusione;
- le maggiorazioni della scala di equivalenza, che rappresentano un correttivo fondamentale per equilibrare l’Isee in presenza di nuclei con carichi familiari più rilevanti.
Tali modifiche saranno recepite nel DPCM attraverso un successivo adeguamento normativo, ma trovano immediata applicazione nelle prestazioni individuate dall’articolo; in questo modo, il legislatore realizza una forma di armonizzazione progressiva tra disciplina vigente e nuova impostazione, assicurando continuità amministrativa e coerenza metodologica.
Come cambia il calcolo dell’Isee
La prima modifica riguarda l’inclusione dell’abitazione principale nel calcolo della componente patrimoniale ai fini Isee. Nel sistema vigente, disciplinato dal D.P.C.M. n. 159/2013, il valore dell’immobile di residenza è computato al netto di una soglia di esclusione predeterminata, applicata per attenuare il peso che il patrimonio immobiliare può avere sull’indicatore.
Regola previgente: limite di 52.500 euro
Fino all’introduzione dell’articolo 47, la normativa prevedeva che i primi 52.500 euro del valore IMU dell’abitazione principale non fossero considerati ai fini patrimoniali. Tale soglia poteva essere incrementata di ulteriori 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo, con un’attenuazione quindi molto limitata per le famiglie con uno o due figli.
Questo meccanismo, progettato in un contesto economico differente, non risultava più adeguato a rappresentare il valore reale degli immobili né a riflettere l’aggravio economico sostenuto dalle famiglie con figli.
Nuova soglia di esclusione: 91.500 euro
Con l’articolo 47, la soglia di esclusione subisce un aggiornamento significativo: da 52.500 euro sale a 91.500 euro. L’incremento, pari a quasi il 75%, risponde a due esigenze:
- adeguare il calcolo Isee agli aumenti del valore immobiliare verificatisi negli ultimi anni;
- ridurre il rischio che nuclei familiari economicamente fragili risultino penalizzati dal possesso dell’abitazione principale.
L’aumento della franchigia permette a un numero maggiore di famiglie di collocarsi in fasce Isee che consentono l’accesso a prestazioni agevolate.
Ulteriore incremento per figli conviventi
Un secondo intervento riguarda la modalità di incremento della franchigia per la presenza di figli: la disciplina previgente prevedeva un aumento in presenza del terzo figlio e dei successivi, mentre l’articolo 47 modifica tale criterio riconoscendo un maggior sostegno ai nuclei familiari non numerosi ma comunque con carichi familiari significativi.
La nuova regola stabilisce dunque che l’aumento della soglia di esclusione (pari a 2.500 euro) si applichi per ogni figlio convivente successivo al primo. Si tratta di un cambiamento rilevante, che rende la franchigia progressiva e più equa. Ad esempio:
- una famiglia con due figli vede aumentare la soglia da 91.500 a 94.000 euro;
- una famiglia con tre figli vede la soglia aumentare a 96.500 euro;
- per quattro figli la soglia raggiunge i 99.000 euro, e così via.
Il risultato è una maggiore tutela dei nuclei con due figli, che rappresentano la tipologia familiare più diffusa in Italia.
Meccanismo della quota eccedente
Resta invariato il meccanismo secondo cui, qualora il valore dell’immobile superi la soglia di esclusione calcolata secondo i criteri sopra esposti, soltanto due terzi della parte eccedente concorrono al patrimonio ai fini Isee. Tale criterio mantiene una funzione perequativa e attenua l’impatto della proprietà immobiliare, evitando che piccoli incrementi di valore producano effetti sproporzionati sull’indicatore.
Nuovi parametri della scala di equivalenza
La seconda area di intervento dell’articolo 47 riguarda la scala di equivalenza, elemento fondamentale del calcolo Isee in quanto utilizzato per rapportare l’indicatore economico alla composizione del nucleo familiare. La scala consente infatti di pesare in modo differenziato i bisogni economici delle famiglie, riconoscendo che un incremento del numero dei componenti non comporta un aumento proporzionale della spesa.
L’Isee è calcolato come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro della scala di equivalenza: valori più alti della scala determinano un Isee più basso, facilitando l’accesso alle agevolazioni. La legge già prevede incrementi automatici in base al numero dei componenti e specifiche maggiorazioni per condizioni di fragilità, ma l’articolo 47 interviene sulle maggiorazioni per numero di figli, aggiornandole in modo significativo secondo la seguente articolazione.
Nuclei con due figli
Viene introdotta per la prima volta una maggiorazione specifica pari a +0,10: si tratta di un elemento innovativo, in quanto in precedenza il legislatore riconosceva una maggiore esigenza economica solo per nuclei con almeno tre figli.
Nuclei con tre figli
Per i nuclei familiari con tre figli, la maggiorazione passa a +0,25, incrementando l’attuale previsione.
Nuclei con quattro figli
La maggiorazione aumenta a +0,40, riconoscendo il maggiore fabbisogno del nucleo familiare.
Nuclei con cinque o più figli
Per le famiglie molto numerose, la maggiorazione raggiunge +0,55, con un effetto importante sul valore finale dell’Isee e sul conseguente accesso alle misure di welfare.
Il sistema vigente prevedeva maggiorazioni inferiori e non contemplava alcun beneficio specifico per i nuclei con due figli, le nuove soglie rappresentano dunque un ampliamento significativo:
|
Numero figli |
Maggiorazione precedente |
Maggiorazione nuova |
|---|---|---|
|
Due figli |
Nessuna |
+0,10 |
|
Tre figli |
+0,15 |
+0,25 |
|
Quattro figli |
+0,20 |
+0,40 |
|
Cinque o più |
+0,35 |
+0,55 |
Ambito di applicazione delle nuove modalità di calcolo
Le nuove modalità di calcolo dell’Isee incidono in particolare su cinque aree di intervento sociale: assegno di inclusione, supporto per la formazione e il lavoro, assegno unico e universale, bonus nido e servizi per l’infanzia, e assegno una tantum per nascite e adozioni.
Vediamo in che modo.
Assegno di inclusione
Per quanto riguarda l’assegno di inclusione (ADI), la principale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in condizione di fragilità economica, l’Isee costituisce un requisito determinante sia per l’accesso sia per il calcolo della condizione economica del beneficiario.
L’applicazione delle nuove regole consente una valutazione più equa del patrimonio, in particolare per i nuclei proprietari di abitazione principale con valori immobiliari medio-alti, che in precedenza rischiavano di superare la soglia utile solo per l’effetto dell’immobile. Inoltre, l’irrobustimento delle maggiorazioni per figli comporta un miglior posizionamento nelle fasce Isee dei nuclei con minori, che rappresentano una delle platee principali dell’ADI.
Supporto per la formazione e il lavoro
Il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) è una misura finalizzata all’inserimento o al reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati o inattivi; pur essendo complementare all’ADI, il SFL presenta requisiti economici distinti nei quali l’Isee assume un ruolo di filtro per assicurare che il beneficio sia rivolto a soggetti con effettive difficoltà economiche.
Le modifiche introdotte dall’articolo 47 favoriscono una maggiore precisione nella definizione della situazione economica, riducendo distorsioni derivanti dal valore dell’abitazione principale e ampliando l’accesso ai nuclei con figli. Per questa categoria di beneficiari, un miglioramento del valore Isee può tradursi in un ampliamento della platea ammessa ai percorsi formativi e alle misure di attivazione lavorativa.
Assegno unico e universale
L’assegno unico e universale per i figli a carico è una delle prestazioni maggiormente influenzate dalla revisione dei parametri Isee, poiché il corretto calcolo dell’indicatore determina l’ammontare dell’importo mensile erogato.
L’aumento della soglia di esclusione dell’abitazione principale e l’introduzione di nuove maggiorazioni della scala di equivalenza producono due effetti principali:
- riduzione del valore Isee per molti nuclei con figli;
- incremento degli importi erogati nelle fasce inferiori e intermedie.
Le famiglie con due o più figli risultano tra le principali beneficiarie dell’intervento, in quanto il nuovo sistema valorizza maggiormente il peso dei carichi familiari.
Bonus nido e forme di supporto domiciliare
Il bonus nido e gli altri contributi per servizi educativi dell’infanzia rappresentano misure essenziali per sostenere le famiglie nel pagamento delle rette dei servizi per i bambini da 0 a 3 anni.
Anche in questo caso, l’Isee costituisce uno dei principali requisiti per l’accesso ai contributi.
Le nuove modalità di calcolo hanno un effetto particolarmente incisivo per i nuclei con figli piccoli, poiché:
- la revisione della franchigia collegata alla casa di abitazione riduce l’impatto del patrimonio immobiliare;
- le maggiorazioni della scala di equivalenza aumentano la capacità di rappresentare correttamente i costi aggiuntivi legati alla presenza di figli minori.
In questo modo, un numero crescente di famiglie potrà accedere alle fasce contributive più favorevoli, ottenendo un maggior sostegno economico per i servizi educativi.
Assegno una tantum per nascite e adozioni
L’assegno una tantum per nascite e adozioni è una misura finalizzata a sostenere le famiglie in occasione dell’ingresso di un nuovo figlio nel nucleo. L’accesso al beneficio e l’entità dell’assegno dipendono in parte dal valore dell’Isee.
Grazie alle modifiche introdotte, i nuclei con figli già presenti e con abitazione di proprietà vedranno diminuito il valore Isee, con un conseguente incremento della platea dei beneficiari. Le famiglie numerose e quelle con redditi medio-bassi risultano particolarmente avvantaggiate, in ragione dei nuovi parametri della scala di equivalenza che riconoscono un maggior peso ai carichi familiari.
Cosa cambia, in breve
|
Assegno di inclusione (ADI) |
Riduzione dell’Isee per molti nuclei grazie alla nuova soglia sull’abitazione e alle maggiorazioni per figli, con aumento degli aventi diritto. |
|
Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) |
Valutazione più aderente della situazione economica, ampliamento della platea dei potenziali beneficiari. |
|
Assegno unico e universale (AUU) |
Possibile scivolamento verso fasce Isee inferiori con incremento dell’importo spettante, soprattutto per famiglie con più figli. |
|
Bonus nido e supporti all’infanzia |
Maggior accesso alle fasce agevolate e importi più elevati grazie alle nuove maggiorazioni della scala di equivalenza. |
|
Assegno una tantum per nascite e adozioni |
Aumento della platea beneficiaria per via del minor valore Isee e della valorizzazione dei carichi familiari. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: