Detenuti, assunzioni agevolate: in vigore il decreto Sicurezza. Cosa cambia
Pubblicato il 14 aprile 2025
In questo articolo:
- Decreto Sicurezza: un percorso legislativo lungo e complesso
- Benefici di lavoro all’esterno (articolo 34)
- Sgravi contributivi per il lavoro esterno dei detenuti (articolo 35)
- Sgravi contributivi per il lavoro esterno dei detenuti: misura, durata e ammissione
- Sgravi contributivi per il lavoro esterno dei detenuti: tabella riepilogativa
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Favorire il reinserimento lavorativo dei detenuti e degli internati. È uno degli obiettivi del DL sicurezza, in vigore dal 12 aprile 2025.
Il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 202, all’articolo 35, reca modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti.
Decreto Sicurezza: un percorso legislativo lungo e complesso
Il Decreto Sicurezza è il frutto di un iter parlamentare articolato. Le disposizioni oggi in vigore derivano infatti da un iniziale disegno di legge (DDL C.1660-A) recante "disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario", approvato in prima lettura alla Camera dei deputati nella seduta del 18 settembre 2024.
Il testo del DDL era stato nuovamente riformato durante l’esame del Senato e necessitava pertanto di una terza lettura alla Camera.
Per superare la situazione di stallo, il Governo ha deciso di stralciare le misure "meno condivise" e sottoporre il provvedimento all’esame del Consiglio dei Ministri. Il nuovo testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2025, su proposta congiunta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, del Ministro della giustizia Carlo Nordio e del Ministro della difesa Guido Crosetto.
Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48, come abbiamo annunciato in premessa, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2025 ed è entrato in vigore il 12 aprile 2025.
Il provvedimento è ampio e articolato: affronta il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, rafforza la sicurezza urbana, tutela il personale in divisa e interviene in maniera puntuale sull’ordinamento penitenziario, con norme innovative che puntano a valorizzare il lavoro come strumento di reinserimento.
Soffermiamoci sulle novità contenute negli articoli 34 e 35.
Benefici di lavoro all’esterno (articolo 34)
L’articolo 34 del decreto Sicurezza modifica il comma 1-ter dell’articolo 4-bis della legge n. 354/1975, prevedendo che qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, i benefici di lavoro all’esterno (e i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata) possono essere concessi ai detenuti e internati anche per i delitti previsti dagli articoli 415 e 415-bis c.p., vale a dire per il reato di istigazione a disobbedire alle leggi e per il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario.
Sgravi contributivi per il lavoro esterno dei detenuti (articolo 35)
Una delle novità più rilevanti per il reinserimento dei detenuti è contenuta nell’articolo 35 del decreto, che modifica l’articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.
A partire dal 12 aprile 2025 (data di entrata in vigore del D.L. n. 48/2025), non sono più solo le cooperative sociali, ma anche le aziende pubbliche e private a poter fruire delle agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente per le attività svolte fuori dal carcere.
Sgravi contributivi per il lavoro esterno dei detenuti: misura, durata e ammissione
Lo sgravio spettante è pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
L'agevolazione:
- si applica anche sul contributo aggiuntivo IVS (articolo 3, comma 15, della legge n. 297/1982);
- non si applica sul contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 25, comma 4, legge 21 dicembre 1978, n. 845), che resta integralmente dovuto.
Lo sgravio contributivo è riconosciuto per:
- le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato;
- i rapporti di lavoro intermittente;
- le assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.
Sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.
Il beneficio spetta
- per tutta la durata del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati.
- anche nei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo se l’assunzione del detenuto e dell'internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno e per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.
Lo sgravio è subordinato alla stipula di apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria e alle condizioni generali di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’agevolazione contributiva è cumulabile con gli incentivi di natura economica
Per accedere allo sgravio in parola, i datori di lavoro sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione all’INPS, da rinnovare successivamente ogni anno con il modulo di istanza on-line DETI.
I datori di lavoro verranno autorizzati in base all’ordine di presentazione dell’istanza, fino a disponibilità delle risorse economiche.
Sgravi contributivi per il lavoro esterno dei detenuti: tabella riepilogativa
Voce |
Contenuto |
Normativa |
Art. 4, legge n. 381/1991 come modificato dall’art. 35 DL 48/2025 Articolo 2, legge 22 giugno 2000, n. 193 Articolo 8, del decreto 24 luglio 2014, n. 148 . |
Istruzioni INPS |
|
Soggetti beneficiari |
Cooperative sociali, aziende pubbliche/private |
Lavoratori coinvolti |
Detenuti, internati, ammessi al lavoro esterno |
Tipi di contratto |
Subordinato, apprendistato, somministrazione, intermittente |
Sgravio contributivo |
95% contributi complessivi (escluso 0,30%) |
Durata beneficio |
Per tutta la detenzione + 18/24 mesi dopo (a seconda dei casi) |
Cumulabilità |
Con incentivi economici (NASpI, disabili), non con altri sgravi |
Obblighi |
Convenzione con il carcere, regolarità contributiva, comunicazioni INPS |
Accesso |
Domanda annuale tramite modulo online DETI (INPS) |
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