Sicurezza e ordine pubblico: Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale

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Sicurezza e ordine pubblico: Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025, il Decreto legge n. 48/2025, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

Il DL - approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 4 aprile 2025 - è entrato in vigore il 12 aprile 2025 e dovrà ora seguire l'iter parlamentare per la conversione in Legge.

Sicurezza: il Decreto legge varato dal Governo

Il provvedimento introduce novità riguardanti il contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, la gestione dei beni sequestrati e confiscati, la sicurezza nelle aree urbane, la protezione del personale operante nei settori sicurezza, difesa e soccorso pubblico, nonché l’organizzazione della detenzione e delle attività lavorative svolte dai detenuti sia all’interno sia all’esterno degli istituti penitenziari.

Il Decreto interviene in sostituzione del disegno di legge sulla sicurezza, il cui iter era stato avviato nel 2023 ed era giunto al Senato, dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera il 18 settembre 2024.

Nel provvedimento - le cui norme sono state definite dal Governo "urgenti e non più rinviabili" - sono stati recepiti i rilievi emersi nel corso dell’interlocuzione con il Quirinale.

Prevenzione del terrorismo internazionale e dei reati contro la pubblica incolumità

In primo luogo, il Decreto legge introduce nuovi reati, tra cui fattispecie legate alla detenzione di materiale terroristico e alla divulgazione di istruzioni per atti terroristici, con ampliamento delle misure di prevenzione.

Nel dettaglio, chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l’uso di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo viene punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Chi diffonde o pubblicizza tale materiale con qualsiasi mezzo, anche telematico, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

Sanzioni ai gestori di autonoleggi

Al fine di prevenire reati di terrorismo e altri reati di particolare gravità - tra cui l’associazione a delinquere, l’associazione di stampo mafioso e i reati finalizzati a favorire l’immigrazione clandestina - sono introdotti nuovi obblighi per gli operatori del settore autonoleggio senza conducente.

Tali soggetti dovranno trasmettere al CED (Centro Elaborazione Dati) Interforze non solo i dati identificativi della persona che noleggia il veicolo, ma anche le informazioni relative al veicolo stesso.

In caso di omessa comunicazione, è prevista una sanzione fino a 206 euro oppure l’arresto fino a tre mesi.

Contrasto alla criminalità organizzata  

Le verifiche antimafia vengono estese anche alle imprese che partecipano a un “contratto di rete”, con rafforzamento dei controlli preventivi nel tessuto imprenditoriale.

Inoltre, viene esclusa la possibilità per il prefetto di intervenire d’ufficio per attenuare gli effetti dell’informazione interdittiva antimafia, anche al fine di tutelare i mezzi di sussistenza dei familiari del soggetto destinatario. Tale intervento potrà avvenire unicamente su espressa e documentata richiesta del titolare dell’impresa individuale.

Da segnalare, la novità introdotta a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto il diritto ai benefici previsti per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata anche in favore del coniuge, del convivente, nonché dei parenti o affini entro il quarto grado di soggetti:

  • destinatari di misure di prevenzione previste dal Codice antimafia;
  • o sottoposti a procedimento penale per reati di tipo mafioso.

La nuova disposizione stabilisce che tali benefici possano essere concessi esclusivamente a coloro che, prima dell’evento che dà titolo al beneficio, abbiano interrotto in modo definitivo ogni rapporto personale e patrimoniale con il soggetto coinvolto in attività mafiose.

Viene estesa, per i collaboratori di giustizia e i loro familiari, la facoltà di utilizzare documenti e codici fiscali di copertura. È inoltre consentita la costituzione di società fittizie, finalizzata allo svolgimento di attività che richiedono un elevato grado di riservatezza, al fine di garantire maggiore protezione e anonimato.

Beni sequestrati e confiscati  

Il provvedimento introduce anche modifiche al codice penale e alla gestione dei beni sequestrati e confiscati.

Per la gestione degli immobili abusivi, è previsto l’intervento immediato degli enti locali. Sarà il giudice, con il provvedimento di confisca, a disporre la demolizione dell’immobile a spese del responsabile.

Vengono altresì introdotte le seguenti disposizioni:

  • semplificazione della procedura per la cancellazione delle aziende inattive;
  • divieto di impiego in aziende confiscate, in via definitiva, di soggetti legati al destinatario della confisca o condannati, anche solo in primo grado, per associazione di tipo mafioso;
  • iscrizione gratuita al Registro delle imprese, da parte del tribunale o dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, delle modifiche relative alle imprese sottoposte a sequestro o confisca;
  • pagamento dei creditori prededucibili tramite prelievo delle somme disponibili nel patrimonio aziendale.

Il termine per impugnare le misure di prevenzione personali decise dall’Autorità giudiziaria viene esteso da 10 a 30 giorni.

Inoltre, i contributi economici destinati agli enti locali per la messa in sicurezza e l’efficienza energetica delle scuole potranno essere utilizzati anche per interventi su beni confiscati assegnati agli stessi enti.

Sicurezza urbana  

Il Decreto, a seguire, introduce misure in tema di sicurezza urbana, che prevedono una stretta sull'occupazione arbitraria di immobili e sui danneggiamenti durante manifestazioni pubbliche nonché l'estensione del Daspo urbano.

Occupazioni abusive di immobili

E' introdotta, in particolare, una nuova fattispecie di reato finalizzata al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di immobili, con previsione di procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso, alternativamente:

  • nei confronti di persona incapace per età o per infermità;
  • su immobili pubblici;
  • a destinazione pubblica.

In caso di occupazione abusiva di abitazioni, la pena prevista è la reclusione da 2 a 7 anni.

Se l’immobile occupato rappresenta l’unica abitazione della persona che ha sporto denuncia, è prevista una procedura accelerata per ottenere la liberazione dell’alloggio.

Per i reati commessi in ambito urbano, è prevista una nuova circostanza aggravante. Questa si applica ai delitti non colposi contro la vita, l’incolumità pubblica e individuale, la libertà personale e il patrimonio, o che comunque ledono il patrimonio, quando tali reati avvengono:

  • all’interno o nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie e metropolitane;
  • oppure a bordo dei mezzi destinati al trasporto passeggeri.

Danneggiamento durante le manifestazioni

Viene inasprita la pena per il reato di danneggiamento commesso durante manifestazioni pubbliche.

Inoltre, si amplia l’ambito di applicazione del cosiddetto DASPO urbano, che potrà essere disposto anche nei confronti di chi, nei 5 anni precedenti, sia stato denunciato o condannato - anche con sentenza non definitiva - per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree interne o nelle pertinenze di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime o in ambito di trasporto pubblico, sia locale che extraurbano.

L’arresto in flagranza differita viene esteso anche ai casi di lesioni gravi o gravissime causate a un pubblico ufficiale durante manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Inoltre, il blocco stradale non è più solo un illecito amministrativo ma diventa un reato, la cui pena prevista è la reclusione fino a un mese e una multa fino a 300 euro; se il fatto è commesso da più persone, la pena aumenta e va da 6 mesi a 2 anni di reclusione.

Truffe agli anziani

Il testo introduce anche misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane.

A tal fine, è introdotta una nuova fattispecie di truffa aggravata, per la quale sono previste:

  • la reclusione da 2 a 6 anni;
  • e una multa da 700 a 3.000 euro.

Donne condannate in gravidanza o madri di figli di meno di un anno

Viene eliminato l’obbligo di rinvio dell'esecuzione della pena per le donne in gravidanza o con figli. Il rinvio facoltativo non sarà ammesso nei casi in cui possa derivare una situazione di grave pericolo, tale da comportare un rischio concreto e rilevante di commissione di nuovi reati.

Sono introdotte modalità differenziate di esecuzione della pena per le madri, in base all’età dei figli:

  • un regime specifico è previsto per le madri con figli fino a 1 anno di età;
  • un altro per quelle con figli di età compresa tra 1 e 3 anni.

Inoltre, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Governo sarà tenuto a presentare alle Camere una relazione sull’attuazione delle misure cautelari alternative alla detenzione per le donne incinte e per le madri con figli minori di tre anni.

Accattonaggio

Vengono adottate nuove misure per contrastare i comportamenti delittuosi molesti in ambito urbano.

In particolare, è previsto:

  • un aumento della pena per chi induce all’accattonaggio utilizzando minori fino a 16 anni;
  • una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con l’uso di violenza o minaccia.

Coltivazione canapa

A seguire, vengono modificate le regole sulla coltivazione e sulla filiera agroindustriale della canapa.

In particolare, si chiarisce che la normativa attuale non si applica ai prodotti a base di infiorescenze di canapa, anche se semilavorati, essiccati, triturati o trasformati in estratti, resine e oli. Inoltre, la coltivazione di canapa per florovivaismo è considerata lecita solo se svolta in ambito professionale.

È confermato il divieto assoluto di importare, vendere, lavorare, distribuire, trasportare o consegnare infiorescenze di canapa.

Per queste attività si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dal Titolo VIII del DPR 309/1990.

Infine, resta consentita la coltivazione agricola di canapa solo per la produzione di semi destinati agli usi legali, nel rispetto dei limiti di contaminazione fissati dal decreto del Ministero della Salute.

Maggiore tutela per le forze di Polizia: via libera alle bodycam sulle divise

Il provvedimento, ancora, introduce disposizioni per la tutela del personale delle forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco, prevedendo:

  • una circostanza aggravante per il delitto di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza con l’aumento di pena fino alla metà;
  • un’ulteriore circostanza aggravante in caso di atti violenti commessi al fine di impedire la realizzazione di un’infrastruttura;
  • la possibilità di dotare le Forze di polizia di dispositivi di videosorveglianza indossabili (bodycam), idonei a registrare l’attività operativa nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili e in ambito ferroviario e a bordo treno;
  • il permesso di utilizzare dispositivi di videosorveglianza, anche indossabili, nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

In materia di tutela legale degli agenti, per fatti connessi alle attività di servizio, viene aumentato fino a 10.000 euro l’importo massimo che può essere corrisposto per ciascuna fase del procedimento.

Viene rafforzata, inoltre, la tutela di beni mobili e immobili utilizzati per funzioni pubbliche.

In caso di deturpamento o imbrattamento, la pena prevista è:

  • la reclusione da sei mesi a un anno e mezzo;
  • e una multa da 1.000 a 3.000 euro.

Se il reato viene commesso in modo reiterato (recidiva), le sanzioni aumentano:

  • la reclusione può arrivare fino a tre anni;
  • e la multa fino a 12.000 euro.

Le sanzioni diventano più severe per chi non rispetta le indicazioni o gli obblighi imposti dagli agenti della polizia stradale.

In caso di recidiva, è prevista anche una sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni, oltre alle sanzioni principali.

Rivolta nelle carceri

In tema di sicurezza negli istituti penitenziari, vengono introdotte due nuove disposizioni:

  • un'aggravante per il reato di istigazione alla disobbedienza, se commesso all’interno del carcere o tramite scritti o messaggi indirizzati a persone detenute;
  • il nuovo reato di rivolta in istituto penitenziario, che punisce la promozione, organizzazione o partecipazione a rivolte all’interno degli istituti penitenziari, quando coinvolgono almeno tre persone e si concretizzano in atti di violenza, minaccia, tentativi di evasione o resistenza che ostacolano le attività necessarie al mantenimento dell’ordine e della sicurezza.

Un'analoga stretta viene estesa anche ai comportamenti violenti o di resistenza compiuti all’interno dei centri di trattenimento per migranti irregolari.

Vengono introdotte anche nuove misure di protezione per il personale impegnato in attività di contrasto a minacce di natura terroristica o sovversiva.

SIM senza identificazione

È prevista una sanzione amministrativa accessoria che impone la chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni per le aziende che vendono SIM telefoniche e non rispettano gli obblighi di identificazione dei clienti.

In particolare, se il cliente è un cittadino extra-UE, è obbligatorio acquisire una copia del titolo di soggiorno.

Inoltre, per chi viene condannato per sostituzione di persona con l’intento di attivare un contratto di telefonia mobile, è prevista una pena accessoria: non potrà stipulare nuovi contratti con operatori telefonici per un periodo compreso tra sei mesi e due anni.

Vittime dell’usura  

Per tutelare le vittime di usura, viene introdotta la figura del tutor, un esperto che fornisce supporto e consulenza. L’obiettivo è ridurre i casi di mancata restituzione dei mutui e facilitare il reinserimento delle vittime nell’economia legale.

Il tutor può affiancare i beneficiari fin dal momento della concessione del mutuo.

Ordinamento penitenziario  

Per finire, il Decreto legge introduce modifiche all'ordinamento penitenziario, includendo nuovi reati tra quelli che impediscono la concessione di benefici penitenziari.

Il divieto di concessione dei benefici, in particolare, viene esteso anche ai condannati per reati di istigazione alla disobbedienza delle leggi sull’ordine pubblico e per rivolta negli istituti penitenziari, se ritenuti socialmente pericolosi.

Vengono introdotte nuove regole per favorire il lavoro dei detenuti, anche fuori dal carcere, coinvolgendo organizzazioni non profit del terzo settore

La definizione di “persone svantaggiate” viene estesa anche ai detenuti, agli internati e agli ex pazienti di ospedali psichiatrici, inclusi quelli giudiziari, promuovendo così l’inclusione sociale e lavorativa.

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