Definizione agevolata: aspetti operativi e criticità
Pubblicato il 01 dicembre 2016
In questo articolo:
- Somme ammesse alla definizione
- Iscrizioni a ruolo non ammesse alla definizione
- Carichi delle procedure concorsuali e nelle crisi d’impresa
- Casi dubbi
- Procedure per la definizione
- Pagamenti da effettuare
- Inadempimento del contribuente
- Effetti della domanda di definizione e del pagamento
- Entrate regionali e locali
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Esclusi dal pagamento sanzioni e interessi di mora
Con la conclusione dell’iter di conversione in Legge del D.L. 193 del 22.10.2016, (cd. Decreto fiscale) collegato alla Legge di Bilancio per il 2017, sono diventate definitivamente operative, con qualche modifica rispetto al decreto originario, le disposizioni dell’articolo 6 sulla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, che consente la definizione dei carichi inclusi nei ruoli (compreso quanto derivante da avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps) affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.
Obiettivo della norma è quello di ridurre e razionalizzare le passività pendenti per le iscrizioni a ruolo, lo stesso decreto prevede inoltre la soppressione di Equitalia con lo scioglimento delle società dell’omonimo gruppo a partire dal 1° luglio 2017.
L’attività di riscossione nazionale viene affidata all’Agenzia delle Entrate, tramite “Agenzia delle entrate-Riscossione”, nuovo ente pubblico strumentale, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del ministro dell’Economia e delle finanze e al monitoraggio della stessa Agenzia. La definizione agevolata riguarda sia le entrate erariali, che quelle di tutti gli enti impositori che hanno fatto uso dello strumento del ruolo.
Sono previste delle esclusioni che fanno riferimento ad entrate particolari e coinvolgono i comuni solo per quanto riguarda le sanzioni al codice della strada e le altre sanzioni amministrative. Il decreto introduce, inoltre, la possibilità della definizione agevolata anche per le entrate regionali e locali. Regioni, Province, Comuni e città metropolitane potranno con apposito regolamento introdurre la definizione agevolata delle proprie entrate.
Somme ammesse alla definizione
Con la definizione agevolata, il pagamento da effettuare si riferisce alle somme affidate all’agente della riscossione per la parte relativa al capitale e agli interessi (somme di natura patrimoniale e tributaria per Iva, Ires, Irpef, Irap ed altre imposte dirette, imposte locali, regionali, contributi Inps e Inail, ecc.) e alle somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sul carico a ruolo per capitale e interessi, a titolo di rimborso delle spese per eventuali procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.
La norma consente l’estinzione del debito iscritto a ruolo senza il pagamento:
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delle sanzioni incluse nei carichi;
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degli interessi di mora;
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delle sanzioni e delle somme aggiuntive, accessorie dei crediti previdenziali derivanti dai debiti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.
Osserva - La definizione dovrebbe anche riguardare i ruoli di enti pubblici e privati, compresi Ministeri e Casse di Previdenza professionali di categoria.
Possono rientrare nella definizione agevolata anche debiti dei contribuenti ammessi alla rateizzazione e relative dilazioni di pagamento in corso, derivanti da provvedimenti emessi dall’agente della riscossione (rateazioni ordinarie, in proroga e maxi dilazione), compresi quelli della cd. riammissione di cui all’art. 13-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113. La norma prevede che rispetto ai piani rateali, risultino adempiuti tutti i versamenti dovuti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.
L’esercizio della facoltà di definizione riservata ai contribuenti debitori prevista dalla norma con dilazioni e rateizzazioni in corso, anche con parte dell’ammontare delle dilazioni precedenti all’ottobre 2016 scadute, comporta i seguenti effetti:
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per la determinazione delle somme dovute per capitale, interessi, diritti e rimborsi all’agente della riscossione, da versare ai fini estintivi delle iscrizioni, si terrà conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, degli aggi e dei rimborsi delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
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sono definitivamente acquisite all’Erario e non sono in nessun modo rimborsabili ai contribuenti, le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e somme aggiuntive;
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il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione dei ruoli determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca dell’eventuale dilazione, precedentemente accordata dall’agente della riscossione, ancora in essere.
Se la cartella dovesse contenere iscrizioni a ruolo non ammissibili alla definizione, la stessa prosegue ordinariamente con il piano di rateizzazione originariamente stabilito dall’agente della riscossione.
Se invece per effetto di pagamenti parziali effettuati a seguito delle rateizzazioni delle cartelle, risultino di fatto già estinti i debiti per i carichi sulla base di quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 6, D.L. 193/2016 (ovvero le somme per le parti capitale, interessi, ecc., che consentono la definizione estintiva del ruolo) il debitore, per interrompere la rateizzazione e la dilazione accordata dall’agente della riscossione e beneficiare degli effetti della definizione, dovrà comunque manifestare la sua volontà di adesione presentando l'apposita domanda.
Iscrizioni a ruolo non ammesse alla definizione
Non possono beneficiare della disciplina della definizione agevolata di rottamazione dei ruoli i carichi che sono stati affidati all’agente della riscossione relativi a determinati debiti del contribuente che riguardano:
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dazi doganali accise, contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero, l'Iva riscossa all'importazione;
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il recupero di indebite percezioni per aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16, Regolamento UE 2015/1589;
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i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
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le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
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le altre sanzioni diverse da quelle erogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al Codice della strada, si applicano le disposizioni agevolative di definizione, limitatamente agli interessi, compresi quelli dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni con maggiorazione di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 27, comma 6, Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Carichi delle procedure concorsuali e nelle crisi d’impresa
Sono previste specifiche regole applicabili ai debiti che rientrano nella definizione e che si riferiscono a procedure concorsuali e a tutte le procedure di composizione negoziale delle crisi d’impresa, applicando ai debiti in argomento verso l’Erario e l’agente della riscossione, la disciplina dei crediti prededucibili in base alla Legge Fallimentare, agevolandone l’ammissibilità alla rottamazione e producendo una condizione di maggiore tempestività dell’opzione.
In conseguenza di tale disposizione, i debiti in esame possono essere soddisfatti in prededuzione, direttamente sulle risorse ricavate dall’attivo fallimentare, senza attendere il riparto e la soddisfazione di altri debiti aventi grado di ammissibilità maggiore.
Tale soluzione corrispondente al conseguimento dell’obiettivo generale perseguito dalla norma, porta alla tutela di interessi specifici (nel caso di specie di Equitalia per gli aggi e i rimborsi), ma pone in secondo piano altri diritti degni di maggiore tutela sotto il profilo sociale (ad esempio gli stipendi e i relativi contributi), i quali tuttavia hanno un privilegio legale gerarchicamente superiore.
Casi dubbi
Con riferimento alle fattispecie che possono rientrare nella definizione agevolata, la norma non risulta chiarissima e per questo servirebbero degli interventi chiarificatori.
Gli accertamenti e/o i ruoli per i quali pende il contenzioso e per i quali il contribuente deve assumere l’impegno a rinunciare al procedimento in essere, sono compresi nel perimetro della definizione agevolata, ma se oggetto del ricorso è il ruolo, bisognerebbe avere, ai fini della scelta, una chiara identificazione dei limiti della definizione. Ad esempio non è chiaro se la stessa definizione debba riguardare la totalità delle partite presenti impugnate, o se il debitore può scegliere le iscrizioni a ruolo da far concorrere alla procedura estintiva e proseguire il giudizio con la parte non messa in definizione.
La presenza del contenzioso complica notevolmente il prospetto della definizione, in ragione dell’articolata situazione in cui può trovarsi ciascun procedimento e può rendere l’opzione poco opportuna anche perché nella domanda di adesione viene richiesta (come detto) la rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi oggetto della dichiarazione.
Altri dubbi emergono in relazione alle cartelle di pagamento per i carichi che riguardano le sole sanzioni (oltre ovviamente ai diritti e aggi dell’agente della riscossione), derivanti da atti di irrogazione degli enti impositori.
Alla luce del tenore letterale della norma ed in virtù dell'assenza fra le ipotesi escluse, una sanzione tributaria irrogata attraverso un provvedimento emesso dall’Agenzia delle Entrate, che sia confluito nell’iscrizione a ruolo con notifica della relativa cartella di pagamento, rientrerebbe nella definizione rendendo assolutamente vantaggioso procedere per il contribuente interessato, restando dovuti solamente i rimborsi e i diritti dell’agente di riscossione, come quelli di notifica.
Tale situazione premierebbe i contribuenti che, rispetto alla pretesa sanzionatoria del fisco, non hanno posto in essere alcun comportamento difensivo impugnando l’atto o semplicemente non hanno pagato e si trovano con l’iscrizione a ruolo.
Infatti il contribuente che raggiunto da un avviso di irrogazione sanzioni, non avesse pagato la sanzione ed avesse presentato o meno ricorso, si troverà a pagare unicamente aggi e rimborsi spese dovuti all’Agente della riscossione, mentre il contribuente che avesse presentato ricorso non avrebbe la possibilità di estinguere la pretesa potenziale ancora non iscritta a ruolo e dovrebbe rimanere nell’incertezza del contenzioso.
Procedure per la definizione
Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente deve manifestare la propria volontà all’agente della riscossione con una apposita dichiarazione, utilizzando la modulistica (Modello di dichiarazione DA1) predisposta e pubblicata sul sito internet dello stesso agente.
Il debitore deve manifestare la propria volontà di definizione presentando la dichiarazione entro il 31 marzo 2017 (inizialmente il termine era il 23 gennaio 2017) anche tramite soggetto delegato, Per la consegna, il modello potrà essere recapitato a mezzo mail, agli indirizzi Pec di Equitalia disponibili sul sito internet allegando il documento di identità del sottoscrittore.
Nota bene – Entro il 31 marzo 2017 il debitore può integrare con le sopra citate modalità la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli o anche nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale.
L’agente della riscossione entro il 31 maggio 2017, comunica ai debitori che hanno manifestato la loro facoltà, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, compresi il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Si ricorda che la dichiarazione del contribuente interessato deve riportare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno espresso di rinuncia alla coltivazione degli stessi giudizi.
Pagamenti da effettuare
Il pagamento integrale del debito iscritto, al netto delle somme non dovute per effetto dello stralcio operato dalla definizione, potrà avvenire in unica soluzione o essere dilazionato in massimo cinque rate .
Il pagamento proposto nell’istanza del contribuente, dovrà essere così modulato:
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le prime tre rate sono pari al 70% delle somme dovute;
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le restanti due sono pari al 30%;
Le prime tre scadranno nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, la quarta e la quinta rata entro aprile e settembre 2018.
L’impostazione della modulistica non parrebbe riservare al contribuente la scelta delle date a cui riferire il pagamento, ma questa verrebbe stabilita dall’agente della riscossione.
Ai pagamenti delle somme dovute per la definizione dei ruoli in argomento, non si applicano le disposizioni che consentono l’ulteriore rateizzazione al contribuente richiedente, stabilita dall’art. 19, D.P.R. 602/1973.
Non è quindi ammessa, ad esempio, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e risultanti dalle cartelle di pagamento, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili, prorogabili fino a 120, che può concedere l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere alternativamente, effettuato:
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mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa per essere ammesso alla definizione;
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mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione in cui espone l’ammontare delle somme dovute per la definizione;
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direttamente presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Osserva - Non è prevista la possibilità di procedere alla compensazione delle somme dovute con i crediti vantati per appalti e forniture alle pubbliche amministrazioni.
Inadempimento del contribuente
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata unica, o anche di una rata di quelle previste, comporta la decadenza dalla definizione,(NO) e la definizione non produce effetti, riprendendo così a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi non più definiti.
Anche se non viene esclusa in modo specifico, secondo lo spirito della norma, un ritardo di pagamento anche poco significativo produrrebbe la decadenza.
I versamenti effettuati non sono efficaci per la definizione, ma vengono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico (cioè nella misura integrale del ruolo) e non determinano l’estinzione del debito residuo che non potrà essere rateizzato.
Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell’avviso di accertamento, ovvero dell’avviso di addebito.
La tempistica della dilazione di pagamento a seconda dei casi potrebbe risultare molto breve, e si pone come limite al successo dell’iniziativa, di conseguenza, con l’eccezione di coloro che potranno disporre di risorse immediate da destinare alla transazione, porterà molti contribuenti a riflettere bene sulla convenienza dell’operazione, specialmente in quei casi in cui gli stessi possono contare su dilazioni e rateizzazioni già ottenute molto più lunghe e probabilmente a rinunciare agli sconti previsti.
Un forte disincentivo sarà sicuramente determinato dal rischio derivante dalla decadenza dalle opportunità di rateizzazione e dalla possibilità di attivare un nuovo piano di rientro o di ripristinare la rateizzazione, a cui si deve rinunciare per accedere alla definizione.
Effetti della domanda di definizione e del pagamento
La presentazione della dichiarazione di dilazione sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi ivi contenuti. Sono inoltre sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.
L’agente della riscossione non potrà:
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notificare atti di pignoramento presso terzi;
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riavviare nuove azioni esecutive;
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procedere all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (legali);
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proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione, o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Sono tuttavia fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione (che però decadranno al momento dell’estinzione con pagamento delle somme dovute).
Non rientrano inoltre nell’operatività degli effetti della norma il sequestro conservativo e le altre misure cautelari, che mantengono la loro validità ed efficacia.
A seguito del pagamento delle somme previste, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
Entrate regionali e locali
Con riferimento alle entrate anche tributarie, delle Regioni, Province, delle città metropolitane e dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i suddetti Enti possono stabilire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 193/2016, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
Gli enti territoriali stabiliscono anche:
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il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
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le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
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i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
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il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
Con la presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, anche in questo caso, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Quadro Normativo |
Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 Decreto Legge n. 113 del 24 giugno 2016 Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 |
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