Decreto Green pass in Gazzetta: proroga emergenza e misure giustizia

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Decreto Green pass in Gazzetta: proroga emergenza e misure giustizia

Il nuovo Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, cosiddetto “Decreto green pass”, è stato pubblicato il 23 luglio in Gazzetta Ufficiale.

Stato di emergenza prorogato fino al 31 dicembre 2021

Si tratta del provvedimento che proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza nazionale connesso al rischio sanitario da Coronavirus e disciplina le modalità di utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass) e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Il DL, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Giustizia: misure urgenti sui processi civili e penali per tutto il 2021

Il Decreto legge contiene anche misure urgenti in materia di processo civile e penale.

Ai sensi dell’art. 7 del DL, in particolare, si prevede che continuino ad applicarsi, fino alla data del 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui:

  • all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del DL n. 34/2020;
  • all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del DL n. 137/2020.

Il DL si riferisce alle norme sui depositi telematici, sulle udienze nei processi civili mediante collegamenti telematici e trattazione scritta, sui colloqui e sulle udienze a distanza dei detenuti, su copie esecutive telematiche, sui procedimenti penali tramite videoudienze, disposizioni che continueranno ad applicarsi fino a fine anno.

La disciplina emergenziale è invece sospesa per quel che riguarda i processi in cassazione e in appello, le cui udienze di trattazione siano state fissate tra agosto e settembre.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 7 del Decreto, infatti, le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del DL n. 137/2020non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021”.

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