Decreto Green Pass, quando è obbligatorio?

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Decreto Green Pass, quando è obbligatorio?

Come annunciato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il certificato verde (cd. “Green pass”) – che attesta la vaccinazione anti-Covid-19 di ciascun soggetto – sarà necessario per svolgere alcune attività. A tal fine, il 22 luglio 2021 è stato svolto il Consiglio dei ministri che, nel prorogare lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021, ha deciso anche le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni

Vediamo quindi in dettaglio per quali attività è obbligatorio essere in possesso del “Green pass”.

Green pass, modalità di utilizzo

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Green pass: le sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del “Green pass” sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Zone a colori: quando si resta bianchi?

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Le Regioni restano in zona bianca se:

  • l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
  • qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti.

La Regione (nel secondo caso) resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%;

oppure,

  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10%.

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla:

  • l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10%;
  • qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti.

La Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%;

oppure,

  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%.

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla per passare alla zona arancione.

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%;
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30%.
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