Dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010 possibile regolarizzare i capitali detenuti all'estero

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Partirà ufficialmente il 15 settembre, per concludersi il prossimo 15 aprile 2010, l’operazione di rimpatrio o regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero. Oggetto del cosiddetto “scudo fiscale-ter” sono le somme di denaro e le altre attività finanziarie e patrimoniali, tra cui gli immobili: deve trattarsi di attività finanziarie e patrimoniali “detenute fuori dal territorio dello Stato”, non oltre il 31 dicembre 2008, in violazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale (articolo 13-bis, Dl 78/09: “Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato”). L’operazione consiste nell’applicazione di un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali. L’imposta si applica:

- su un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo, per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

- con un’aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

Il rimpatrio o la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

Nonostante l’ormai imminente debutto, l’operazione non risulta chiara in tutti i suoi aspetti e numerosi sono i dubbi che chiedono di essere sciolti. Circa la possibilità di rimpatriare, oltre a somme di denaro e attività finanziarie, anche quote di società italiane o addirittura immobili detenuti in Italia, si rinvia ai precedenti documenti di prassi rilasciati dal Fisco in relazione ai vecchi scudi fiscali (circolare n. 85 e 99/E/2001 e 9/E/2002). Tuttavia, si resta in attesa di una nuova circolare dell’agenzia delle Entrate che fornisca ulteriori soluzioni ai dubbi più recenti. Per esempio, alcune perplessità restano legate al fatto che le attività finanziarie che si vogliono rimpatriare sono possedute dal contribuente tramite interposta persona.

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