Da quest’anno la Tremonti-ter trova posto in Unico 2010
Pubblicato il 26 luglio 2010
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Per la prima volta, nel modello di dichiarazione Unico 2010 le società che realizzano investimenti agevolabili, ai sensi di quanto stabilito dal decreto legge n. 78/2009 convertito con modifiche dalla legge n. 102/09, dovranno riportare sia il valore dell’agevolazione fruibile che l’intero importo dell’investimento realizzato.
Nello specifico, in sede di determinazione del reddito d'impresa, sarà sufficiente calcolare il 50% del costo sostenuto per l'acquisto dei beni, in aggiunta alle ordinarie quote di ammortamento di competenza del periodo interessato e di quelli successivi. L'importo deducibile potrà generare o incrementare la perdita dell'impresa. Per le imprese in contabilità ordinaria, la deduzione dell'importo pari al 50% del costo avviene mediante l'effettuazione di una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.
Nel modello di dichiarazione Unico 2010, diversi sono i righi interessati in cui dovrà essere riportata l’agevolazione spettante, pari al 50% dell’investimento. In Unico 2010 dovrà, ad esempio, essere compilato il rigo RF39, colonna 1, per le persone fisiche e il rigo RF47, colonna 1, per le società di persone. Per le società di capitali, l’agevolazione andrà indicata al rigo RF82 del modello Unico SC 2010.
Per le imprese in contabilità semplificata, l’importo dell’agevolazione costituisce un componente negativo deducibile. In Unico 2010 dovrà, ad esempio, essere compilato il rigo RG21, colonna 1, per le persone fisiche o RG22, colonna 1, per le società di persone. Inoltre, l’importo dell’agevolazione dovrà essere riportato anche in altri quadri, sempre relativi alla determinazione del reddito e riguardanti, per esempio, i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi (quadro CM di Unico PF) oppure le imprese marittime che si avvalgono del regime forfettario della Tonnage Tax (quadro RT di unico SC o quadro RJ di Unico SP).
Nel quadro RS, in un apposito prospetto presente in tutti i modelli di dichiarazione dei redditi si deve, invece, indicare l’importo complessivo degli investimenti agevolati effettuati dal 1° luglio 2009 fino alla chiusura del periodo d’imposta della dichiarazione, oltre all’importo deducibile. Nello specifico, i righi interessati sono: RS29 di Unico PF; RS23 di Unico SP; RS141 di Unico SC.
L’agenzia delle Entrate è intervenuta con diversi documenti di prassi per fugare ogni dubbio sull’applicazione dell’incentivo. Nella circolare n. 44/E/2009, l’Agenzia ha precisato che l'incentivo in esame “si sostanzia in una riduzione d'imposta che, coerentemente con quanto previsto nelle precedenti analoghe disposizioni agevolative, non assume autonomo rilievo per la determinazione del reddito”. Inoltre, nella circolare non è prevista alcuna previsione generale di non cumulabilità con altre agevolazioni. Dunque, l’agevolazione in questione appare compatibile con altri crediti d’imposta, per cui si può genericamente affermare che essa sia cumulabile con altre misure di favore, a meno che le norme che disciplinano queste ultime non dispongano espressamente il contrario.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Tremonti ter nei righi di Unico – a cura di Sacrestano
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