Cripto-attività, in consultazione la bozza di circolare. Novità sul regime fiscale

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Cripto-attività, in consultazione la bozza di circolare. Novità sul regime fiscale

Dal 15 giugno 2023 è disponibile in consultazione, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, una bozza di circolare che fornisce chiarimenti in merito al “Trattamento fiscale delle cripto-attività” di cui all’articolo 1, commi da 126 a 147, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

I soggetti interessati hanno tempo fino al 30 giugno 2023 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione alla casella di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

Nel documento di prassi viene analizzato, in particolare, il quadro giuridico di riferimento e l’inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo, per poi passare al regime fiscale vigente prima dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 e le nuove regole applicabili dal 1° gennaio di quest’anno, con riferimento alle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

Cripto attività, nuova definizione

Le cosiddette valute virtuali (o valute digitali o cripto-attività o criptovalute) sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, negoziate o archiviate elettronicamente.

NOTA BENE: Il legislatore ha previsto questa nuova categoria di redditi diversi, introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell’articolo 67, del Tuir.

Di conseguenza, la Legge n. 197/2023 ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema.

NOTA BENE: Vista la rapidità di diffusione di tali attività presso i contribuenti e la varietà delle stesse, non è possibile ricondurre tali fattispecie ad una unitarietà e, dunque, qualificare “in astratto” e “a priori” le varie fattispecie riscontrabili sul mercato.

Infatti, è possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la stessa tecnologia, non hanno natura omogenea e qualificazione giuridica: non tutte le cripto-attività hanno ad esempio natura finanziaria.

Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita “distributed ledger technologies”.

Plusvalenze realizzate con le criptovalute

Specifica la bozza di circolare che le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette cripto-attività, comunque denominate, sono imponibili, in capo:

  • alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente),
  • agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale),
  • alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir,
  • ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,

quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’articolo 23 del Tuir, come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

Regime fiscale ante Legge di bilancio 2023

Fino allo scorso anno, non esistendo una disciplina univoca, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla tassazione da applicare alle cripto-attività, analizzando i quesiti che di volta in volta le venivano sottoposti, attraverso lo strumento delle istanze di interpello.

Fino al 31 dicembre 2022, infatti, si applicava il principio secondo cui alle operazioni aventi ad oggetto valute virtuali risultavano applicabili, in generale, le disposizioni fiscali vigenti in materia di valute estere aventi corso legale.

Pertanto, ai fini della tassazione dei redditi derivanti da tali attività, si è ritenuto corretto applicare alle operazioni di conversione di cripto-valuta con valuta avente corso legale, i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto le valute estere di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), comma 1-bis e comma 1-ter, del Tuir.

NOTA BENE: Le cessioni a pronti e a termine e i prelievi di criptovalute sono equiparati a quelli di valute tradizionali tassabili in Italia in base alle norme del Tuir.

Analogamente, i contratti differenziali in criptovalute sono tassati come gli omologhi in valute tradizionali. Stesso regime si applica anche agli “utility token”.

ATTENZIONE: Ai fini degli adempimenti relativi agli obblighi di monitoraggio fiscale, gli obblighi ordinariamente previsti per gli intermediari bancari e finanziari sono stati estesi agli “operatori non finanziari” che intervengono, anche attraverso movimentazione di “conti”, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento effettuati anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro.

Infine, sempre ai fini del monitoraggio fiscale, si è ritenuto che la detenzione di valute virtuali da parte delle persone fisiche attraverso “portafogli” o “conti digitali” comporti l’obbligo di compilazione del Quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi.

Regime fiscale post Legge di bilancio 2023

Con l’introduzione della nuova definizione di criptovalute all’interno dell’ordinamento italiano, cambia anche la tassazione da applicare ai redditi derivanti dalla detenzione e cessione di attività o diritti aventi ad oggetto cripto-attività.

Con il nuovo articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del Tuir, infatti, tutte le rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non sono suscettibili di rientrare in una definizione civilistica di strumento finanziario rientrano nella definizione di cripto-attività e sono suscettibili di generare una unica nuova categoria di reddito diverso.

La Legge di bilancio 2023 riconduce nella qualificazione dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività:

  • sia le plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso o permuta;
  • sia gli altri proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

La modifica al regime fiscale, prevista dalla Legge n. 197/2022 prevede la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%, con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 30 settembre 2023 anziché entro il 30 giugno 2023, in seguito alla proroga annunciata dal Mef con il comunicato stampa dello scorso 13 giugno.

ATTENZIONE: Infine, la Legge di bilancio 2023 offre la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW, della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività.

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