Imposta sostitutiva criptovalute: più tempo per il versamento

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Imposta sostitutiva criptovalute: più tempo per il versamento

La legge di bilancio 2023 – legge n. 197/2022 - ha fissato il regime fiscale specifico per i redditi dei soggetti non imprenditori derivanti dalle cripto-attività agendo sull’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR.

Cosa sono le criptovalute

Le cripto-attività o criptovalute o valute virtuali sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, negoziate o archiviate elettronicamente.

Secondo la legge di bilancio 2023, sono tassabili come redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze e gli altri proventi realizzati, da soggetti non imprenditori, mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

Brevemente, le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26 per cento.

Il nuovo art. 67 comma 1 lettera c-sexies) del TUIR dispone che:

  • i redditi relativi alle cripto-attività non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a euro 2.000 nel periodo d’imposta;
  • non costituisce plusvalenza la permuta tra cripto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni.

La stessa legge 197/2022 ha previsto un meccanismo facoltativo di rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023, limitatamente ai soggetti che non detengono le cripto-attività in regime di impresa.

Pertanto, in luogo del costo o valore di acquisto, è possibile assumere il valore normale delle cripto-attività al 1° gennaio 2023 versando un’imposta sostitutiva pari al 14 per cento.

Tale imposta va versata:

  • in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2023;
  • ratealmente in un massimo di tre rate annuali di pari importo con interessi del 3 per cento annuo sulle rate successive alla prima.

Governo: proroga del pagamento dell’imposta sostitutiva

In merito al versamento di detta imposta sostitutiva pari al 14%, un comunicato del Mef pubblicato in data 13 giugno 2023 avvisa che una successiva disposizione normativa sposterà il versamento dal 30 giugno al 30 settembre 2023.

Il differimento sarebbe dovuto al fatto che il quadro normativo sulle cripto-attività non è ancora completo: il testo normativo che potrebbe accogliere la proroga al 30 settembre 2023 è il dl Omnibus (Dl 51/2023).

Stesso discorso vale per la prevista proroga dei versamenti delle partite Iva.

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