Cripto-attività e trasferimento di fondi: pubblicato il decreto di adeguamento

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Cripto-attività e trasferimento di fondi: pubblicato il decreto di adeguamento

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 204 del 27 dicembre 2024, attuativo delle norme europee su trasferimenti di fondi e cripto-attività.

Il Decreto ha come obiettivo l’adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del regolamento (UE) 2023/1113, che disciplina i dati informativi da includere nei trasferimenti di fondi e in determinate cripto-attività.

Contestualmente, il decreto è volto anche a recepire le modifiche introdotte dall’articolo 38 dello stesso regolamento alla direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Cripto-attività: le principali misure del decreto di adeguamento

Nuove definizioni

Per rafforzare i presidi antiriciclaggio relativi alle cripto-attività, vengono introdotte modifiche alle definizioni di "cripto-attività", "servizi per le cripto-attività" e "prestatori di servizi per le cripto-attività", in conformità con il regolamento (UE) 2023/1114.

In particolare, sono modificate le disposizioni del Decreto legislativo n. 231 del 2007 in cui sono riportate le definizioni ai fini della disciplina concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il decreto introduce una ridefinizione dei conti correnti di corrispondenza, dei rapporti assimilabili e dei conti di passaggio, includendo anche i rapporti relativi allo svolgimento di operazioni e trasferimenti in cripto-attività.

Viene introdotta, a seguire, una nuova definizione di cripto-attività, basata sul regolamento (UE) 2023/1114, come rappresentazioni digitali di valore o diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente tramite tecnologia a registro distribuito o simile. Sono escluse da questa definizione specifiche categorie di cripto-attività individuate nel regolamento stesso e quelle qualificate come fondi.

E' modificata, inoltre, anche la definizione di operazione, includendo espressamente le cripto-attività. Ai fini del decreto legislativo n. 231 del 2007, quindi, un’operazione è definita come qualsiasi attività di movimentazione, trasferimento o trasmissione di mezzi di pagamento o cripto-attività, nonché la stipulazione di atti negoziali a contenuto patrimoniale nell'ambito di attività professionali o commerciali.

Viene poi introdotta la definizione di "servizi per le cripto-attività", specificando che comprendono le seguenti attività, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1114:

  • Prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;
  • Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
  • Scambio di cripto-attività con fondi;
  • Scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;
  • Esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;
  • Collocamento di cripto-attività;
  • Ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;
  • Prestazione di consulenza sulle cripto-attività;
  • Prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;
  • Prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti.

E' introdotta, altresì, la definizione di "indirizzo auto-ospitato", riferendosi a un indirizzo in un registro distribuito che non è associato né a un prestatore di servizi per le cripto-attività né a un soggetto esterno all’Unione Europea che svolge attività analoghe.

CASP come intermediari finanziari

Tra le altre previsioni, il decreto dispone che i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), ossia le persone giuridiche autorizzate a fornire servizi in questo ambito su base professionale, vengono inseriti nella categoria degli "intermediari bancari e finanziari".

In questo modo, viene garantito che i CASP siano soggetti agli stessi requisiti e al medesimo livello di vigilanza previsti per gli intermediari bancari e finanziari, con particolare attenzione ai profili antiriciclaggio.

I CASP, in virtù della loro nuova classificazione, sono tenuti a rispettare specifici obblighi, tra cui la trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) di dati aggregati sulla propria operatività, al fine di agevolare l’individuazione di fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo in aree geografiche specifiche.

Saranno inoltre sottoposti alla vigilanza antiriciclaggio da parte della Banca d’Italia e inclusi tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può effettuare controlli su fenomeni di riciclaggio.

Misure da adottare

Le disposizioni intervengono anche su analisi e valutazione del rischio, individuando misure specifiche che i CASP devono adottare per mitigare i rischi legati ai trasferimenti di cripto-attività verso o da indirizzi auto-ospitati.

Il decreto, in particolare, apporta importanti modifiche alla normativa in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, con particolare attenzione alle operazioni che coinvolgono cripto-attività.

La modifica aggiorna l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 231/2007, adeguandolo alla normativa unionale e includendo un riferimento specifico alle cripto-attività. Questa integrazione rafforza le disposizioni generali relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, ampliando il campo di applicazione per includere le operazioni con cripto-attività.

Obblighi di adeguata verifica

Le misure introdotte mirano a rafforzare la capacità di prevenzione e contrasto del sistema nei confronti di attività illecite ed includono:

  • L'identificazione e verifica del cedente, del cessionario o del loro titolare effettivo nei trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati, anche con il supporto di terzi.
  • La richiesta di informazioni aggiuntive sull'origine e la destinazione delle cripto-attività trasferite.
  • Un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni che coinvolgono indirizzi auto-ospitati.
  • L'adozione di ulteriori misure per mitigare i rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni finanziarie europee.
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