Credito Iva annuale/trimestrale: rimborso, compensazione, e cessione
Pubblicato il 01 agosto 2019
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In presenza nella dichiarazione Iva annuale di un saldo a credito, tale importo si può computare in detrazione nell’anno successivo a quello di riferimento e utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche nel corso dell’anno. Può, inoltre, essere utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi, contributi e premi a debito, tramite il modello F24, sempre a partire dall’anno successivo di riferimento, oppure può essere richiesto a rimborso (in tutto o in parte), qualora sia cessata l’attività, o sussistano particolari condizioni previste dalla legge.
I soggetti che presentano determinati requisiti possono, inoltre, chiedere il rimborso e/o effettuare la compensazione nel modello F24 del credito Iva maturato nel primo, secondo e terzo trimestre, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione dell’imposta (mensile o trimestrale). Inoltre, per i crediti Iva trimestrali richiesti a rimborso dal prossimo 1° gennaio 2020 sarà possibile procedere alla cessione del relativo credito che risulta dal modello Iva TR.
Limiti operativi
Il D.L. 50/2017, modificando l’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7), del D.L. 78/2009, ha previsto la riduzione da 15.000 a 5.000 euro annui del limite al superamento del quale, va presentata la dichiarazione annuale munita del visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sulla dichiarazione (annuale ed anche trimestrale) da cui emerge il credito.
In caso di utilizzo del credito, violando l’obbligo di apposizione del visto (o sottoscrizione dell’organo di controllo), o con visto (o sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati, è previsto il recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, e l’irrogazione delle relative sanzioni.
Con il D.L. 50/2017 viene sancita la soppressione del limite annuo di 5.000 euro, che obbligava i soggetti Iva ad utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate (vale a dire Entratel o Fisconline) per la compensazione del credito Iva nel Modello F24.
L’utilizzo in compensazione con il modello F24 va effettuato con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a prescindere dall’importo.
NB! – Tale obbligo è stato esteso ai crediti Ires, Irpef, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, Irap ed ai crediti d’imposta da indicare nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi. |
Il D.L. 50/2017 ha stabilito, inoltre, che in presenza di iscrizione a ruolo di somme dovute, ai fini del pagamento, non è ammessa la compensazione di cui all’art. 31, D.L. 78/2010. La compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
Nel limite dei 1.500,00 euro sono compresi i relativi oneri accessori, tra cui, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13 dell’ 11 marzo 2011, rientrano le sanzioni, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora, gli aggi spettanti all’Agente della Riscossione e le altre spese collegate al ruolo, ad esempio quelle relative alla notifica della cartella.
Va specificato che tale detto divieto non opera:
- qualora sia intervenuta la sospensione della riscossione,
- qualora la somma iscritta a ruolo venga rateizzata.
In caso di rateizzazione, se l’omesso pagamento alla scadenza concerne una sola rata e il piano di rateizzazione risulta ancora pendente, solo la rata scaduta andrà computata per il calcolo dei 1.500,00 euro.
L’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi oltre i 5.000 euro annui può essere effettuato dal decimo giorno successivo (in precedenza era il sedicesimo giorno successivo) a quello di presentazione della dichiarazione o istanza e, qualora il credito utilizzabile in compensazione, risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo degli importi compensabili, il modello F24 sarà scartato.
NB! - Per effetto dell’art. 9, comma 2, D.L. 35/2013, dal 2014 il limite massimo della compensazione orizzontale è stato elevato a 700.000 euro. |
Rimborso in conto fiscale
In sede di presentazione della dichiarazione annuale Iva, è possibile scegliere, in base all’art. 20, comma 1, del D.M. 567/1993, l’erogazione del rimborso in conto fiscale tramite l’agente della riscossione, secondo le modalità fissate dall’art. 20, comma 4, del citato decreto, ed entro i limiti previsti dalle disposizioni in vigore al momento della richiesta di rimborso da parte del contribuente.
La procedura semplificata riguarda solo le richieste annuali, nel limite di 700.000 euro.
Il comma 4-bis dell’art. 1 del D.L. 50/2017 ha previsto che i rimborsi da conto fiscale ex art. 78, Legge 413/1991, siano pagati direttamente dall’agente della riscossione (dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997). Il decreto del 22 dicembre 2017, in vigore dal 2018, contiene le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di rimborsi da conto fiscale.
In particolare, la struttura di gestione (art. 22, comma 3, D.Lgs. 241/1997) effettua mediante accreditamento su conto il pagamento dei rimborsi da conto fiscale di cui all’art. 78 (comma 27), della legge n. 413 del 30.12.1991, pagati ai contribuenti dal 1° gennaio 2018, a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono, sulla base delle informazioni messe a disposizione dagli Uffici e dagli ambiti provinciali.
L’erogazione del rimborso può essere effettuata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione:
- a seguito di richiesta effettuata dal titolare di conto mediante invio telematico della dichiarazione, ma solo fino a concorrenza del limite annuale di 700.000 euro;
- a seguito di disposizione da parte degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate e senza limiti di importo.
NB! - Il rimborso in conto fiscale, viene richiesto all’Agenzia delle entrate-Riscossione con l’invio telematico della dichiarazione, oppure con il modello G nel caso di rimborso di imposte dirette e per l’Iva degli anni pregressi, compreso l’eventuale importo che non ha trovato capienza nella dichiarazione per superamento del limite annuale. |
Nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato alcuna scelta nel Modello Iva (Quadro VX) e, pertanto, non abbia optato per il rimborso in conto fiscale, il rimborso è erogato, entro tre mesi dalla richiesta, direttamente dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Ai rimborsi in procedura semplificata, si applicano le disposizioni introdotte dall’art. 38-bis, come modificato dal D.Lgs. 175/2014, quindi per le richieste di rimborso fino a 30.000 euro i contribuenti non devono presentare alcuna garanzia all’agente della riscossione, né sono tenuti ad altri adempimenti.
Garanzia per i rimborsi
Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014, la presentazione di una garanzia è richiesta solo in specifici casi.
La garanzia può essere rappresentata da un deposito cauzionale di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, da una fideiussione bancaria (intestata al competente Ufficio delle Entrate), o rilasciata da un’impresa commerciale giudicata solvibile dallo Stato, oppure da una polizza fideiussoria di compagnia assicurativa, operante in Italia e autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni.
Per le PMI, la garanzia può essere fornita anche da un Consorzio o da una cooperativa di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 29, della Legge 317/1991 iscritti nell’apposito Albo.
Per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato di oltre 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata con l’assunzione diretta da parte della società capogruppo o controllante in base all’art. 2359 c.c., dell’obbligazione di restituzione della somma da rimborsare, compresi i relativi interessi, anche nel caso di cessione della partecipazione nella controllata o collegata.
NB! - Lo schema di fideiussione o polizza fideiussoria è quello approvato con le relative istruzioni, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 giugno 2015, che ha approvato anche le condizioni generali di assicurazione tra il soggetto che rilascia la garanzia e le Entrate. |
Credito Iva trimestrale
Presentando determinati requisiti, è possibile chiedere il rimborso e/o effettuare la compensazione nel modello F24 del credito Iva maturato nel primo, secondo e terzo trimestre, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione dell’imposta (mensile o trimestrale).
Il rimborso e/o compensazione può avere ad oggetto solo il credito maturato nel trimestre di riferimento, e non può comprendere l’eventuale credito del trimestre precedente.
Per richiedere il suddetto rimborso o operare la compensazione, è necessario presentare un’apposita istanza, da redigere utilizzando il modello Iva TR da presentare esclusivamente in modalità telematica.
Il modello Iva TR è stato aggiornato con il provvedimento dell’Agenza delle Entrate n. 64421/2019 del 19 marzo 2019, e tra le modifiche apportate, si segnala la possibilità di presentazione anche da parte del Gruppo Iva e l’introduzione della cessione del credito trimestrale a partire dal 2020.
Non variano, invece, le condizioni per l’utilizzo del credito Iva infrannuale.
L’istanza può essere utilizzata esclusivamente dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre di riferimento un’eccedenza d’imposta detraibile d’importo superiore a 2.582,28 euro.
L’eccedenza di credito Iva infrannuale, può essere richiesta a rimborso, o utilizzata in compensazione (articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972) al verificarsi di determinate condizioni, che devono essere indicate nel quadro TD (Sussistenza dei presupposti), del modello Iva TR.
Indicazioni nel modello Iva TR |
Condizioni |
Rigo TD1 Aliquota media |
Contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni, se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%. |
Rigo TD2 Operazioni non imponibili |
Contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili indicate nel rigo TA30 del modello TR, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo. |
Rigo TD3 Acquisto di beni ammortizzabili |
Contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. |
Rigo TD4 Soggetti non residenti |
Contribuenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter o che hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato. |
Rigo TD5 Operazioni non soggette |
Contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lett. a-bis). |
Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
NB! - E’ possibile richiedere in tutto (o in parte) il rimborso di tale eccedenza, oppure optare per l’utilizzo in compensazione con F24. |
Utilizzo a rimborso
Nei casi in cui viene chiesto il rimborso, l’ammontare del credito deve essere esposto nel Rigo TD6 del modello Iva TR. Le modalità di erogazione dei rimborsi sono disposte dall’articolo 38-bis D.P.R. 633/1972, e in particolare:
- fino a 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza ulteriori adempimenti;
- oltre 30.000 euro è possibile presentare l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- la prestazione della garanzia è obbligatoria per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio.
Utilizzo in compensazione
Nel caso in cui l’ammontare del credito viene richiesto per l’utilizzo in compensazione, questo deve essere esposto nel Rigo TD7 del modello Iva TR tenendo conto che:
- tale ammontare partecipa al limite annuo di 700.000 euro (articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013);
- l’utilizzo del credito Iva infrannuale di importo complessivo fino a 5.000 euro può essere effettuato liberamente previa presentazione dell’istanza;
- superato il limite di 5.000 euro annui, vi è l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza;
- i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo;
- la compensazione richiede l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ed è vietata in caso di somme iscritte a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.
NB! - Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per il secondo trimestre è il 6037, da inserire nella sezione Erario, Importi a credito, anno di riferimento 2019. |
Soggetti a rischio
Il soggetto “a rischio” ha l’obbligo di prestare la garanzia. È considerato tale il soggetto per il quale ricorrono le seguenti condizioni:
- vi è esercizio dell’attività d’impresa da meno di due anni (sono escluse le start up di cui all’art. 25, del D.L. n. 179/2012). Nella Circolare n. 6 del 19 febbraio 2015, l’Agenzia ha confermato che tale requisito non interessa i lavoratori autonomi. Per individuare il periodo di due anni rileva l’effettivo esercizio dell’attività “che ha inizio con la prima operazione effettuata” (non va fatto riferimento alla data di apertura della partita Iva). Il termine va riferito ai due anni precedenti la data di richiesta del rimborso;
- sono stati notificati nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento/rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
- 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
- 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro, ma non superano 1.500.000 euro;
- 1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- è stata presentata la dichiarazione a rimborso priva del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- si richiede il rimborso a seguito di cessazione dell’attività.
La cessione anche dei crediti Iva trimestrali dal 2020
Come anticipato in premessa, a partire dai crediti Iva trimestrali che saranno richiesti a rimborso dal prossimo 1° gennaio 2020 sarà possibile procedere anche alla cessione del credito Iva risultante dal modello TR.
La novità viene introdotta dall’articolo 12-sexies D.L. 34/2019 (inserito in sede di conversione nella legge 58/2019) con cui il legislatore estende la possibilità di procedere con la cessione del credito Iva anche a quelli maturati nei primi tre trimestri dell’anno.
La cessione del credito Iva, fino ad oggi è consentita solo per il credito annuale, e può avvenire solo se lo stesso risulta chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale, osservando le disposizioni di cui all’articolo 69 del R.D. 2440/1923, secondo cui, trattandosi di crediti vantati verso lo Stato, la cessione deve avvenire con la presenza del Notaio al fine di dare effetto nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
La nuova norma supera quanto previsto dall’articolo 5 comma 4-ter del D.L. 70/1998 secondo cui è esclusivamente riconosciuta la possibilità di cedere i crediti Iva emergenti dalla dichiarazione annuale.
Per quanto concerne la cessione dei crediti Iva trimestrali, va sottolineato che perché questa possa avvenire, devono sussistere i requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale di cui all’articolo 38-bis D.P.R. 633/1972 (sopra descritti).
In passato (Circolare n. 6 del 13 febbraio 2006), l’Agenzia delle Entrate aveva già affermato che dalla lettura del citato articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988, si poteva desumere l’impossibilità di cedere il credito Iva trimestrale, poiché la norma si riferisce esclusivamente alla cessione del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, assunto confermato anche successivamente con la risoluzione n. 49 del 4 aprile 2006.
In contrasto con le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, si era espressa sia la Cassazione (sentenza n. 13027/2015), e successivamente anche la Norma di comportamento dell’ADC n. 164 del 22 giugno 2006, dove si osserva che il credito richiesto a rimborso e confermato in sede di dichiarazione annuale Iva può essere ceduto a terzi con le modalità previste dall’articolo 69 R.D. 2440/1923.
Assonime (nella circolare n. 39 del 20 dicembre 2018) evidenzia che distinguere tra cessione del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, e cessione del credito Iva infrannuale, porta determinare una discriminazione non giustificata, richiedendo nel contempo una modifica normativa al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
A livello operativo, il primo credito Iva cedibile, sarà quello richiesto a rimborso nel modello Iva TR presentato entro il 30 aprile 2020, e riferito al primo trimestre dello stesso anno, ferma restando la necessità di osservare le regole previste dall’articolo 69 R.D. 2440/1923 (cessione tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio).
- merito alla novità del decreto crescita, si segnala un interessante intervento di Assonime (Circolare n. 18 del 20 luglio 2019) con il quale, occupandosi di tale nuova opportunità di cessione, qualora i contribuenti interessati abbiano già in precedenza ottenuto dagli uffici il riconoscimento della validità delle cessioni dei propri crediti trimestrali, effettuate nei confronti dei terzi, giudica positivamente la legittimità di tali operazioni di cessione.
Quadro Normativo |
D.P.R. n. 633 del 36 ottobre 1972 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2019 D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 conv. nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019 |
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