Crediti d'imposta per lavori mai eseguiti: è truffa aggravata

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Crediti d'imposta per lavori mai eseguiti: è truffa aggravata

L'ottenimento fraudolento di crediti d'imposta per bonus edilizi, quali il bonus facciate o il superbonus 110%, tramite la presentazione di falsa documentazione che attesti lavori mai eseguiti, configura il più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis del Codice penale), piuttosto che quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter Codice penale).

Nelle predette ipotesi, infatti, il riconoscimento del credito da parte dell'Ente pubblico avviene a seguito dell'induzione in errore dello stesso.

La truffa è perfezionata con la prima cessione del credito, non essendo necessario che sia stata effettuata una compensazione.

Truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni pubbliche

E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione, Seconda sezione penale, con sentenza n. 40015 del 30 ottobre 2024, nel pronunciarsi sul caso di due indagati, gravemente indiziati del delitto di concorso in truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione all'ottenimento di importi a titolo di bonus facciate per lavori mai eseguiti.

Il Tribunale della libertà aveva confermato, nei confronti dei due, la misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione.

Gli indagati si erano rivolti alla Cassazione, denunciando, tra i motivi, inosservanza od erronea applicazione della legge penale, quanto alla qualificazione dei fatti ai sensi del più grave reato di cui all'articolo 640 bis codice penale (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) piuttosto che nell'ipotesi di cui è l'articolo 316 ter codice penale (indebita percezione di erogazioni pubbliche).

I chiarimenti della Cassazione

In merito a questa contestazione, la Cassazione ha ricordato come l'articolo 316 ter codice penale costituisca una fattispecie residuale rispetto alle ipotesi di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento di erogazione pubbliche di cui all'articolo 640 bis.

Tale assunto risulta ricavabile, in primo luogo, dalla lettura della norma di cui all'art. 316 ter che si apre proprio con una precisa clausola di riserva, escludendo l’applicazione dell'induzione indebita ogni qualvolta ricorrano i casi di cui all'articolo 640 bis.

Indebita percezione: fattispecie residuale

L'interprete, quindi, per procedere all'esatta qualificazione giuridica dei fatti, come quello in esame, deve prima escludere l'ipotesi della truffa. Solo dopo, eventualmente, può inquadrare la fattispecie concreta in altro o diverso reato.

Laddove, quindi, sussistano sia gli artifici e i raggiri che l'induzione in errore tramite inganno, non vi è dubbio che va applicata la fattispecie più grave della truffa.

Induzione in errore caratteristica della truffa

La giurisprudenza, del resto, ha stabilito come il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche differisca da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per la mancanza dell'elemento dell'induzione in errore.

Tale elemento può anche desumersi dal falso documentario, quando lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l'autorità.

I principi trovano applicazione alle particolari ipotesi della percezione di bonus da parte di soggetti non aventi diritto, cioè quando alla richiesta di riconoscimento di un credito fiscale o altro beneficio economico previsto dalla legge, non corrisponda l'esecuzione effettiva delle opere dichiarate.

Truffa aggravata sui bonus edilizi

Con particolare riferimento ai bonus edilizi, si è affermato che integra il delitto di truffa aggravata l'attività organizzata di natura fraudolenta posta in essere per conseguire erogazioni pubbliche, nel caso in cui la falsa dichiarazione all'ente si ponga come uno dei segmenti dell'azione delittuosa, presupponendo essa il mancato possesso di una serie di requisiti dichiarati falsamente esistenti per indurre in errore l'ente erogatore.

La Corte di cassazione ha quindi ribadito che il riconoscimento del credito d'imposta previsto dalla legislazione in materia di bonus edilizi, a seguito della trasmissione di false fatture attestanti l'esecuzione di opere in realtà mai effettuate, integra una condotta riconducibile al parametro di cui all'articolo 640 bis del Codice penale e non anche alla più lieve fattispecie dell'articolo 316 ter Codice penale posto che, nella predetta ipotesi, il riconoscimento del credito da parte dell'Ente pubblico è avvenuto a seguito dell'induzione in errore dello stesso.

Nell'ipotesi di crediti fiscali da bonus - come nel caso di bonus facciate o superbonus 110% - la condotta illecita può essere integrata dalla predisposizione artificiosa, a seguito della trasmissione, della falsa documentazione di crediti fiscali nei confronti dell'amministrazione pubblica, cui segua la cessione di tale posta attiva a terzi.

In tali casi, il soggetto passivo dell'induzione in errore è sempre la pubblica amministrazione mentre il danneggiato dal reato può sia coincidere con l'Agenzia delle entrate - e quindi nell'amministrazione finanziaria ove il credito sia stato posto in compensazione o comunque liquidato - ovvero anche nel terzo cessionario del credito che lo abbia poi a sua volta inserito nel proprio cassetto fiscale.

Reato di truffa perfezionato alla prima cessione

La Suprema corte ha quindi evidenziato che il reato di truffa aggravata si intende perfezionato a seguito della prima cessione poiché in questo momento appaiono realizzati tutti gli elementi costitutivi della truffa, costituiti:

  • dalla induzione in errore della pubblica amministrazione, effettuata tramite l'utilizzazione di fatture per lavori mai eseguiti o di differente importo;
  • dal danno conseguente per la pubblica amministrazione, risultata debitrice di somme non dovute;
  • dall'ingiusto profitto già percepito a seguito della prima cessione del credito.

Sul punto, la Cassazione ha precisato di non condividere l'orientamento secondo cui, invece, per la consumazione del reato sarebbe necessario un danno economico effettivo per lo Stato che, nel caso dei bonus edilizi, si configurerebbe solo con l'uso o la compensazione del credito d'imposta fittizio (Cassazione n. 23402/2024).

I principi applicati al caso esaminato

Tornando al caso esaminato, il cessionario dei crediti per bonus facciate per lavori di ristrutturazione inesistenti era stato individuato nella società che aveva poi corrisposto le somme accreditandole su diversi conti correnti postali dai quali venivano poi subito movimentati in favore di altri soggetti.

Attraverso l'induzione in errore dell'amministrazione finanziaria, gli agenti avevano ottenuto il riconoscimento di un credito d'imposta la cui liquidazione era avvenuta da parte del cessionario dello stesso credito, con la conseguenza che sussisteva sia il profitto ingiusto (costituito dal credito e dall'importo della successiva cessione) che il danno altrui (integrato sia dal debito dell'amministrazione finanziaria che dall’importo versato dal cessionario all'agente del reato).

Essendosi in presenza di crediti per lavori inesistenti, ai fini del perfezionamento del reato e della sua consumazione non occorreva necessariamente individuare che l’ultimo cessionario portasse in compensazione le somme con l'Agenzia delle entrate e ne avesse ottenuto la liquidazione, essendo sufficiente - come detto - che anche la sola prima cessione avesse comportato il pagamento di somme non dovute dal cessionario.

I ricorsi degli indagati, in definitiva, sono stati rigettati dalla Suprema corte.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Due indagati sono accusati di aver ottenuto crediti d’imposta per "bonus facciate", attraverso la presentazione di documentazione falsa che attestava lavori mai eseguiti. Il Tribunale della libertà aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, e gli indagati si erano rivolti alla Cassazione contestando l’accusa di truffa aggravata.
Questione dibattuta La questione verteva sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti: se si trattasse del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) o di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), quest'ultima ipotesi più lieve e residuale rispetto alla prima.
Soluzione della Corte di Cassazione La Cassazione ha stabilito che la condotta configurava una truffa aggravata (art. 640 bis c.p.), poiché l'ottenimento dei crediti fiscali era avvenuto mediante induzione in errore della Pubblica Amministrazione tramite documentazione fraudolenta. La truffa si perfeziona alla prima cessione del credito.
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