Partecipazione dei lavoratori nelle imprese: istituita la Commissione permanente

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Pubblicato sul sito istituzionale del ministero del lavoro, il decreto n. 97 del 9 luglio 2025 si inserisce nel solco delle recenti iniziative legislative volte a rafforzare la partecipazione dei lavoratori nei processi decisionali delle imprese italiane.

Il provvedimento trova infatti il proprio fondamento giuridico in un insieme coordinato di fonti normative che ne delineano l’ambito di applicazione, gli obiettivi e la cornice istituzionale di riferimento.

Vediamo insieme quali.

  • Legge 30 dicembre 1986, n. 936 – Istituzione e disciplina del CNEL

La legge n. 936/1986 ha istituito il Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro (CNEL) come organo previsto dall’articolo 99 della Costituzione italiana, con funzioni consultive in materia economica e sociale. Il CNEL, oltre a esprimere pareri su atti normativi e proposte legislative, può promuovere iniziative in materia di partecipazione dei lavoratori. Di particolare rilievo, ai fini del decreto in esame, è l’articolo 20 della legge, che attribuisce al regolamento interno del CNEL la disciplina delle sue attività, delle procedure e dell’organizzazione interna, rendendo quindi possibile l’istituzione di commissioni permanenti e gruppi di lavoro specifici.

  • Legge 15 maggio 2025, n. 76 – Partecipazione dei lavoratori nelle imprese

La legge n. 76/2025 ha rappresentato un punto di svolta nella regolamentazione della partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese. Essa ha introdotto il nuovo articolo 17-bis nella legge n. 936/1986, prevedendo espressamente la creazione, presso il CNEL, di una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori. Questa commissione ha il compito di promuovere, monitorare e sviluppare forme di coinvolgimento attivo dei lavoratori nei processi aziendali, con l’obiettivo di migliorare la governance delle imprese, rafforzare il dialogo sociale e favorire la competitività attraverso modelli partecipativi.

La disposizione si colloca in un contesto europeo in cui la partecipazione dei lavoratori è considerata uno strumento essenziale per la sostenibilità economica e sociale delle imprese, in linea con i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla normativa comunitaria in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

  • Regolamento del CNEL – Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2019

Il funzionamento operativo della Commissione permanente è disciplinato anche dal Regolamento degli organi, dell’organizzazione e delle procedure del CNEL, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2019, Serie Generale n. 188. Questo regolamento stabilisce le modalità per la designazione dei componenti interni agli organi del CNEL e definisce le procedure decisionali, comprese le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni consultive.

In particolare, l’articolo 36 del regolamento fornisce il quadro di riferimento per la designazione dei rappresentanti nelle strutture collegate al CNEL, mentre l’articolo 2 disciplina l’eventuale elezione dei membri in caso di mancato raggiungimento di un’intesa tra le parti sociali. Questi meccanismi risultano fondamentali per assicurare che la nuova Commissione sia costituita in modo trasparente, rappresentativo ed efficiente.

Finalità del provvedimento: una nuova governance partecipativa

Obiettivo primario del decreto è l’attuazione dell’articolo 17-bis della legge n. 936/1986 attraverso l’istituzione formale della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori presso il CNEL, organo che rappresenta un passo concreto verso l’adozione di modelli di governance aziendale più inclusivi, in cui le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro possano contribuire attivamente alla definizione delle strategie aziendali e delle politiche economiche.

La Commissione permanente avrà il compito di:

  • promuovere forme di partecipazione paritetica o consultiva dei lavoratori all'interno delle imprese;
  • supportare lo sviluppo di normative e linee guida in materia di partecipazione;
  • collaborare con le parti sociali per l’elaborazione di strumenti condivisi;
  • monitorare l’attuazione delle misure partecipative nelle realtà produttive nazionali.

Inoltre, la Commissione si configura come uno strumento di raccordo tra le esigenze del mondo del lavoro e le politiche pubbliche, in un’ottica di concertazione e di valorizzazione del capitale umano.

La sua composizione, equamente distribuita tra rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro ed esperti di settore, è garanzia di pluralismo e rappresentatività, in linea con la missione del CNEL quale organo di sintesi tra le forze sociali ed economiche del Paese.

L’istituzione della Commissione si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento del dialogo sociale e della democrazia economica, ponendo l’Italia in una posizione più avanzata rispetto ai modelli partecipativi già operanti in altri Stati membri dell’Unione Europea, come Germania e Svezia. In questo quadro, la Commissione potrà rappresentare un importante laboratorio istituzionale per sperimentare soluzioni innovative volte alla coinvolgimento attivo dei lavoratori nei processi decisionali aziendali, contribuendo al tempo stesso alla stabilità occupazionale e alla competitività delle imprese.

Composizione della Commissione

Ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dalla legge 15 maggio 2025, n. 76, la Commissione permanente è composta da 17 componenti, la cui ripartizione risponde a criteri di rappresentanza paritetica e multidisciplinare, assicurando un confronto bilanciato tra il mondo del lavoro, le parti datoriali e gli esperti di settore.

1. Rappresentante del CNEL

Un componente è designato direttamente dal CNEL, con funzione di rappresentanza istituzionale e coordinamento rispetto agli obiettivi e alle attività dell’organo. Il rappresentante del CNEL funge da ponte tra la Commissione e l’Assemblea del Consiglio, garantendo coerenza con le linee di indirizzo dell’ente.

2. Rappresentante del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

Un secondo componente è nominato dal ministero del lavoro, rappresentando l’Amministrazione centrale. La presenza ministeriale nella Commissione garantisce un collegamento diretto con le politiche pubbliche in materia di partecipazione, relazioni industriali e promozione del lavoro dignitoso.

3. Sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL

Questa componente assicura la rappresentanza del sindacalismo dei lavoratori, con sei esperti scelti tra le figure indicate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presenti in seno al CNEL. Questi membri apportano il punto di vista dei lavoratori sulle forme di coinvolgimento nella gestione aziendale, nella redistribuzione degli utili e nella definizione di strategie operative.

4. Sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL

In modo speculare alla componente lavoratrice, il decreto prevede sei membri esperti designati dalle organizzazioni datoriali rappresentate nel CNEL. Il loro contributo è essenziale per rappresentare le esigenze delle imprese e valutare l’impatto delle politiche partecipative sulla competitività, sull’innovazione organizzativa e sull’efficienza dei processi produttivi.

5. Tre esperti scelti congiuntamente

Infine, sono previsti tre esperti indipendenti, selezionati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Questi esperti devono possedere comprovate competenze nelle seguenti aree:

  • diritto del lavoro;
  • relazioni industriali;
  • gestione e organizzazione aziendale.

Modalità di designazione e nomina

La fase preliminare è avviata dal presidente del CNEL, che ha il compito di attivare la procedura per l’individuazione dei componenti della Commissione, rispettando le seguenti scadenze:

  • entro 60 giorni precedenti la scadenza naturale del mandato della Commissione uscente;
  • entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, in sede di prima applicazione.

In caso di scioglimento anticipato della Commissione, il presidente avvia la procedura di individuazione contestualmente allo scioglimento. Il medesimo presidente deve inoltre comunicare l’avvio al ministero del lavoro e pubblicare un avviso sul sito istituzionale del CNEL, in conformità ai principi di trasparenza e pubblicità legale.

Fasi della designazione

La seconda fase riguarda le modalità operative con cui le organizzazioni sindacali procedono alla designazione dei propri rappresentanti. A tal fine si applicano le procedure definite dal Regolamento del CNEL, in particolare:

  • articolo 36 del Regolamento (G.U. n. 188 del 12 agosto 2019), che disciplina la designazione dei rappresentanti del CNEL negli organismi pubblici;
  • articolo 2 del Regolamento, che regola il ricorso all’elezione assembleare nel caso in cui non venga raggiunta un’intesa tra le parti.

Una volta designati, i nominativi dei componenti e i verbali delle sedute devono essere trasmessi al ministero del lavoro, unitamente alla documentazione richiesta per la verifica della legittimità delle nomine.

Parallelamente, il ministero del lavoro e il CNEL procedono autonomamente alla designazione dei propri rispettivi rappresentanti, come previsto dall’articolo 17-bis, comma 2, lettere a) e b).

Nomina formale dei componenti

La nomina dei componenti designati è formalizzata in attuazione dell’articolo 17-bis, comma 4, della legge n. 936/1986.

La tempistica prevista dal decreto è particolarmente stringente: il ministero deve adottare il provvedimento di nomina entro 30 giorni dalla ricezione completa della documentazione trasmessa dal CNEL. In particolare, il termine decorre dal momento in cui:

  • sono stati trasmessi tutti i verbali e i nominativi dei dodici esperti sindacali (sei lavoratori e sei datori di lavoro);
  • è stato trasmesso il nominativo del rappresentante del CNEL.

Sostituzioni

L’efficace funzionamento della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori richiede un meccanismo chiaro e tempestivo per la gestione delle eventuali sostituzioni dei componenti.

A tal fine, l’articolo 5 del decreto ministeriale disciplina in modo puntuale le cause di cessazione del mandato, la relativa procedura per la designazione dei sostituti e le conseguenze estreme, come lo scioglimento della Commissione, qualora venga compromessa la continuità istituzionale.

Cause di sostituzione dei componenti della Commissione

Il decreto identifica con chiarezza le situazioni che rendono necessaria la sostituzione di uno o più membri della Commissione. Le cause di cessazione del mandato possono essere ricondotte a tre ipotesi principali.

  1. Decesso del componente: in caso di morte di un membro della Commissione, si attiva la procedura per la sua sostituzione immediata.
  2. Dimissioni volontarie: se un componente rassegna formalmente le proprie dimissioni, la posizione viene considerata vacante a tutti gli effetti.
  3. Decadenza: si verifica nei casi in cui vengano meno i requisiti previsti per la designazione oppure per gravi motivi istituzionali, statutari o disciplinari accertati secondo le modalità previste dal Regolamento del CNEL.

NOTA BENE: indipendentemente dalla causa della cessazione, il componente sostitutivo subentra per il tempo residuo del mandato originario, evitando disallineamenti tra i membri della Commissione e garantendo uniformità nel rinnovo successivo.

Procedura

La sostituzione di un componente è regolata da una procedura codificata che mira a salvaguardare la tempestività dell’azione amministrativa e la rappresentatività delle parti sociali coinvolte.

1. Comunicazione al ministero del lavoro

Il Presidente del CNEL, una volta accertata la causa di decadenza, decesso o dimissioni, ha l’obbligo di inviare comunicazione formale al ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Tale notifica ha valore costitutivo e rappresenta il primo passaggio per l’attivazione della procedura sostitutiva.

2. Individuazione del nuovo componente

A seguito della comunicazione, il CNEL procede alla designazione del nuovo componente, applicando gli stessi criteri e modalità previste per la nomina originaria. Il sostituto deve appartenere alla medesima organizzazione sindacale o imprenditoriale di riferimento del componente cessato. Questo elemento garantisce continuità di rappresentanza e rispetto dell’equilibrio interno tra le componenti della Commissione.

Il procedimento segue le linee guida stabilite all’articolo 3 del decreto ministeriale, che rinvia, a sua volta, al Regolamento degli organi del CNEL per le modalità operative di designazione.

3. Nomina tramite decreto del ministro del lavoro

Una volta individuato il nominativo, il ministero del lavoro, ricevuta tutta la documentazione necessaria, provvede alla nomina formale con apposito decreto ministeriale. Il nuovo componente acquisisce la piena titolarità del ruolo al momento della pubblicazione del decreto.

Il meccanismo, strutturato in fasi distinte ma coordinate, consente di assicurare la funzionalità continua della Commissione, riducendo al minimo i periodi di inattività o squilibrio nella composizione dell’organo.

Scioglimento della Commissione per cause straordinarie

L’articolo 5, comma 4 del decreto introduce una clausola speciale che regola i casi di dimissioni collettive. In particolare, qualora si verifichi la dimissione di oltre la metà dei componenti della Commissione, il ministro del lavoro ha il potere di disporre lo scioglimento anticipato dell’organo.

In tal caso, si applica nuovamente la procedura delineata all’articolo 2 del decreto, che prevede:

  • l’avvio da parte del Presidente del CNEL delle procedure per la ricostituzione della Commissione;
  • la comunicazione ufficiale al ministero;
  • la pubblicazione dell’avviso di avvio sul sito istituzionale del CNEL.

Questa previsione ha lo scopo di tutelare la stabilità dell’organo e assicurare che la sua operatività non sia pregiudicata da crisi interne o da eventi eccezionali che compromettano la rappresentanza paritaria prevista dalla legge.

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