Corto circuito sulla trasparenza
Pubblicato il 20 gennaio 2006
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L'articolo 115 del Tuir, come novellato dal correttivo Ires (dlgs 247/2005), vieta che il regime di trasparenza intersocietaria sia la via percorribile dai soggetti (soci partecipanti) che già fruiscono della riduzione dell'aliquota Ires. Ne dovrebbe conseguire la preclusione di quello strumento a quanti aderiscono alla programmazione fiscale concordata, tuttavia l'accesso al concordato per gli anni 2003-2004 (che è subordinato all'accettazione della pianificazione fiscale) sembra permettere la sanatoria anche ai soggetti trasparenti (comma 511 della Finanziaria per il 2006). Si è in presenza, cioè, di un contrasto normativo, che contrappone il divieto dell'articolo 115 del Tuir alla concessione del comma 511 della Manovra 2006. Una corrente di pensiero deduce che, per espressa disposizione del comma 511 della Legge n. 266/05, le società ammesse al regime di trasparenza possano aderire alla pianificazione fiscale in deroga all'articolo 115 (che non la consente), poiché rientrerebbero nelle altre tipologie di soggetti cui è riservata l'aliquota del 23% ai fini dell'adesione alle annualità 2003-2004, che, perché condizionata dall'opzione per la programmazione concordata, implica, di per sé, il superamento del divieto dell'articolo 115 del Tuir. Una seconda corrente di pensiero, di segno opposto, interpreta il dettato del comma 511 come l'intenzione della Finanziaria di richiamare, nel riferirsi alle società di capitali di cui agli articoli 115 e 116, le sole società "trasparenti", non anche i soci partecipanti, posto che nella piccola trasparenza non vi sono soci di società di capitali.
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