Corte Ue: ferie non godute da indennizzare anche in caso di dimissioni

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Corte Ue: ferie non godute da indennizzare anche in caso di dimissioni

Il dipendente non ha potuto fruire di tutte le ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni? Ha diritto a un'indennità finanziaria.

Va escluso che gli Stati membri possano limitare tale diritto adducendo motivi connessi al contenimento della spesa pubblica.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 18 gennaio - causa C‑218/22 - si è occupata di una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

La predetta domanda era stata presentata nell'ambito di una controversia tra un ex dipendente pubblico e un comune italiano, datore di lavoro del primo, in merito al rifiuto di versare al lavoratore un’indennità sostitutiva per le ferie annuali non godute alla data della cessazione del rapporto di lavoro, a seguito delle dimissioni volontarie prestate per accedere al collocamento in pensione anticipata.

Nella specie, il dipendente pubblico, dopo aver ricoperto, dal 1992 al 2016, la carica di istruttore direttivo presso l'Ente comunale, aveva rassegnato le dimissioni chiedendo il versamento di un’indennità finanziaria per i 79 giorni di ferie non goduti nel corso del rapporto lavorativo.

Ferie non godute e divieto di indennizzo nella Pa: normativa italiana conforme?

Il comune aveva contestato la predetta domanda facendo appello alla norma prevista dalla legislazione italiana secondo la quale i lavoratori del settore pubblico non hanno diritto a un'indennità finanziaria al posto dei giorni di ferie annuali retribuite non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il Tribunale di Lecce, investito della controversia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte Ue alcune questioni pregiudiziali, volte a chiarire l'interpretazione della richiamata direttiva.

Da chiarire, in particolare, se fosse in contrasto con le disposizioni Ue una normativa nazionale come quella in discussione - vale a dire l’articolo 5, comma 8, del Dl n. 95/2012 - che, per esigenze di contenimento della spesa pubblica nonché organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di monetizzare le ferie in caso di dimissioni volontarie del lavoratore pubblico dipendente.

Andava appurato, altresì, in caso di risposta affermativa, se le norme della medesima direttiva dovessero essere interpretate nel senso di richiedere al pubblico dipendente di dimostrare l’impossibilità di fruire delle ferie nel corso del rapporto.

Corte Ue: ferie da indennizzare, no a motivi di contenimento della spesa pubblica

Ebbene, secondo i giudici europei, il diritto dell'Unione europea osta a una normativa nazionale come quella in esame.

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva, infatti, il lavoratore che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro ha sempre diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.

E' irrilevante, in tale contesto, che il rapporto di lavoro sia cessato. E sul diritto non ha alcuna incidenza nemmeno la circostanza che il lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al rapporto di lavoro.

La disposizione in parola, infatti, osta a disposizioni o pratiche nazionali che escludano, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il versamento di indennità per le ferie non godute e di cui il lavoratore non sia stato in condizione di fruire prima della cessazione di tale rapporto di lavoro.

A ben vedere - evidenzia la Corte - la normativa nazionale italiana, che prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute alla data della cessazione del rapporto di lavoro per il motivo che quest’ultimo ha posto fine volontariamente al rapporto di lavoro, introduce una condizione ulteriore a quelle espressamente previste dall’articolo 7 della direttiva.

Esigenze economiche non possono limitare il diritto

Per quanto riguarda, poi, l'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale di contenimento della spesa pubblica, i giudici europei hanno evidenziato come la protezione efficace della sicurezza e della salute dei lavoratori non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico.

Anche l’obiettivo connesso alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, inoltre, dovrebbe essere inteso come finalizzato a incentivare i lavoratori a fruire delle loro ferie e come rispondente alla finalità espressa dalla direttiva.

Gli Stati membri, in conclusione, non possono derogare al principio derivante dall’articolo 7 della direttiva sull'orario di lavoro, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali Ue, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie.

Niente indennità in caso di deliberata astensione dai riposi

Laddove invece - precisa poi la Corte - il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze, si sia astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto, le norme Ue non ostano alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria.

Datore tenuto a invitare a fruire delle ferie, onere prova a suo carico

A questo fine, però, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie.

Il datore, ossia, deve:

  • invitare il dipendente, se necessario formalmente, alla fruizione delle ferie medesime;
  • informarlo, contestualmente, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee al loro scopo, del fatto che, se egli non ne fruisce, le stesse andranno perse, o non potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria.

L’onere della prova, in tale contesto, incombe sul datore di lavoro.

Di seguito il principio espresso dalla Corte di giustizia Ue:

"L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà".

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