Utili da partecipazione societaria esclusi da base imponibile contributiva
Pubblicato il 26 agosto 2024
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I redditi derivanti dalla mera partecipazione in società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, devono essere esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi.
Contributi: pretesa INPS solo sui redditi da lavoro
Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 22901 del 19 agosto 2024, nel pronunciarsi con riferimento ad una controversia tra l'INPS e un contribuente riguardante la richiesta di contributi previdenziali per redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali.
Il caso esaminato
Il contribuente, iscritto alla gestione commercianti dell'INPS e agente generale di una compagnia di assicurazioni, contestava la legittimità della richiesta contributiva, sostenendo che i redditi derivanti dalla partecipazione in società di capitali, in assenza di prestazione lavorativa, non dovessero essere inclusi nella base imponibile contributiva.
Il Tribunale aveva respinto le ragioni del contribuente, mentre la Corte d'Appello aveva accolto l'impugnazione dallo stesso presentata, annullando il verbale dell'INPS.
La questione è stata poi portata in Cassazione dall'INPS.
Andava chiarito, dagli Ermellini, se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, dovesse parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando l'orientamento che esclude i redditi di capitale dalla base imponibile contributiva quando non vi è alcuna prestazione lavorativa.
E' stato ribadito, in particolare, l'indirizzo interpretativo affermato dalla giurisprudenza della Cassazione con sentenza n. 21540/2019, poi ribadito anche con ordinanza n. 18594/2020, secondo cui:
La normativa di riferimento - ha puntualizzato la Corte - prevede che solo i redditi d'impresa, derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale, devono essere inclusi nella base contributiva.
I redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza alcuna attività lavorativa, sono invece considerati redditi di capitale e non devono essere soggetti a contribuzione previdenziale.
Così, anche nel caso in cui una società di capitali opti per il regime di trasparenza fiscale - che trasferisce la tassazione del reddito d'impresa direttamente ai soci - ciò non modifica la natura del reddito come reddito di capitale ai fini contributivi.
La contribuzione previdenziale è infatti legata alla prestazione di un'attività lavorativa e non alla semplice detenzione di quote societarie.
La Corte di Cassazione, in conclusione, ha confermato che i redditi derivanti dalla partecipazione in società di capitali, senza alcuna prestazione lavorativa, non devono essere inclusi nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, anche in presenza di un regime di trasparenza fiscale.
La contribuzione previdenziale, in altri termini, deve essere correlata a un'effettiva attività lavorativa e non alla semplice partecipazione al capitale sociale.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Un contribuente, iscritto alla gestione commercianti dell'INPS e agente generale di una compagnia di assicurazioni, ha contestato la richiesta di contributi previdenziali per redditi derivanti dalla partecipazione in società di capitali, sostenendo che tali redditi non dovessero essere inclusi nella base imponibile contributiva, in quanto non vi era stata prestazione di attività lavorativa. |
Questione dibattuta | Se i redditi derivanti dalla partecipazione in società di capitali, in assenza di prestazione lavorativa, dovessero essere inclusi nella base imponibile ai fini contributivi per un lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale dell'INPS. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha stabilito che i redditi derivanti dalla mera partecipazione in società di capitali, senza alcuna prestazione di attività lavorativa, devono essere esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi, anche nel caso in cui la società partecipata abbia optato per il regime di trasparenza fiscale. |
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