Contributi Inps: aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

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Contributi Inps: aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

La Banca Centrale Europea, con decisione del 12 dicembre 2024, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a decorrere dal 18 dicembre 2024, è pari al 3,15%.

Il 17 dicembre 2024 l’Inps ha pubblicato la circolare n. 103, con cui comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse relativi alla dilazione dei contributi previdenziali e alle sanzioni civili.

Interesse di dilazione e differimento

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili è stabilito al 9,15% annuo, in conformità all’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Tale percentuale si applica per i piani di ammortamento relativi alle domande di rateazione presentate a partire dal 18 dicembre 2024.

In caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il tasso del 9,15% si applicherà alla contribuzione relativa al mese di dicembre 2024.

Sanzioni civili

Ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il datore di lavoro che omette di versare i contributi o i premi ovvero li paga in ritardo, è soggetto a una sanzione civile. Detta sanzione è calcolata annualmente e corrisponde al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti.

Attualmente la sanzione civile è fissata all’8,65% in ragione d’anno.

ATTENZIONE: In caso di evasione contributiva, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non versati entro la scadenza di legge.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

Con la delibera n. 1 dell'8 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto previdenziale ha introdotto sanzioni ridotte per le procedure concorsuali, calcolate in base al Tasso Unico di Riferimento (TUR).

A seguito alla recente decisione della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale vigente dal 1° gennaio 2024, fissato al 2,5% annuo.

Pertanto, a partire dal 18 dicembre 2024, le sanzioni saranno ridotte sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,15%.

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