Contratti di solidarietà: ecco come richiedere il recupero del credito contributivo maturato
Pubblicato il 21 maggio 2024
In questo articolo:
- Quadro normativo
- Ambito di applicazione, misura e durata dello sgravio
- Iter istruttorio
- Cosa devono fare le aziende: compilazione del flusso Uniemens
- Come si calcola la riduzione contributiva
- Contribuzioni escluse dalla riduzione
- Cumulabilità con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud
- Tabella riassuntiva
- FAQ
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Le aziende che hanno stipulato entro il 30 novembre 2022 contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c) del Dlgs n. 148/2015, e quelle che avevano in corso un contratto di solidarietà nel secondo semestre dell’anno precedente, autorizzate a beneficiare dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto legge n. 510/1996, possono ora procedere al recupero degli importi a credito maturati nel 2022.
Lo rende noto l’Inps con la circolare n. 66 del 20 maggio 2024: l’Istituto fornisce dunque le istruzioni operative per le aziende destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2023.
Tali aziende sono elencate nell’allegato 1 alla circolare, mentre quelle non inserite in tale elenco, pur destinatarie di decreti autorizzativi, dovranno attendere successive comunicazioni.
Vediamo nel dettaglio le modalità indicate dall’Istituto.
Quadro normativo
La materia è stata oggetto innanzitutto del decreto legge n. 34 del 20 marzo 2014 che, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da trattamenti straordinari di integrazione salariale (Cigs), apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto legge n. 510 del 1° ottobre 1996 che dispone, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per l’intera durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
Con la circolare n. 66/2024, l’Inps illustra dunque le modalità per il recupero delle riduzioni contributive in oggetto, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2022.
Ambito di applicazione, misura e durata dello sgravio
Ambito di applicazione
Per l’anno 2022 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015 e quelle che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Misura e durata
Lo sgravio, per l’intera durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, è applicato sulla contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Iter istruttorio
Completata l’istruttoria delle istanze, la Direzione generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.
L’Inps, tenuto alla quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di Cigs conguagliate riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.
Verifica
Per quanto attiene, in particolare, alla verifica delle prestazioni di Cigs conguagliate, l’Inps ricorda che il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Cosa devono fare le aziende: compilazione del flusso Uniemens
Le aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2022, interessate dai provvedimenti ministeriali riportati nell’allegato n. 1, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale di nuova istituzione “L991”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, anno 2022”;
- nell’elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo.
NOTA BENE: Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 agosto 2024.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig)
Come si calcola la riduzione contributiva
Come già illustrato nella precedente circolare n. 40/2023, l’Inps ribadisce che la riduzione contributiva è applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
Il beneficio della riduzione contributiva deve inoltre essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Ne deriva che, per ogni mese, i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a proprio carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Contribuzioni escluse dalla riduzione
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti contribuzioni dovute dai datori di lavoro interessati:
- il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo” per effetto di quanto disposto dall’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge.
NOTA BENE: L’applicazione del beneficio in esame è subordinata all’osservanza delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Cumulabilità con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud
Il beneficio contributivo di cui al decreto legge n. 510/1996 è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.
Unica eccezione, come illustrato dall’Inps nelle circolari n. 55 del 29 aprile 2022 e n. 40 del 5 aprile 2023, è dato dalla cumulabilità con l’esonero contributivo, denominato “Decontribuzione Sud”, introdotto dall’articolo 27, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104; tale esonero è stato successivamente esteso dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell’intensità della misura, escludendo dal beneficio i soggetti individuati all’articolo 1, comma 162, della medesima legge.
Quindi, anche le imprese indicate nell’allegato n. 1 alla circolare n. 66/2024, che debbono usufruire dell’esonero contributivo di cui al decreto legge n. 510/1996 per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della “Decontribuzione Sud”, sono tenute a calcolare e applicare il predetto beneficio contributivo sulla contribuzione datoriale residua, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo.
Tabella riassuntiva
Aspetto |
Dettagli |
---|---|
Destinatari |
Aziende con contratti di solidarietà stipulati entro il 30 novembre 2022 e aziende con contratti in corso nel secondo semestre del 2021. |
Normativa di riferimento |
Articolo 21, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 148/2015. |
Riduzione contributiva |
35% sui contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%. |
Durata massima dello sgravio |
24 mesi nel quinquennio mobile. |
Scadenza per il conguaglio |
16 agosto 2024. |
Esclusioni |
Contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile (Legge n. 845/1978) Contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o fondi di assistenza sanitaria (Decreto Legge n. 103/1991) Contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (Decreto Legislativo n. 182/1997) Contributo al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo” (Decreto Legislativo n. 148/2015) Contributo al “Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto” (Legge n. 296/2006). |
Incompatibilità |
Generalmente incompatibile con altri benefici contributivi, tranne la “Decontribuzione Sud”. |
FAQ
1. Chi può richiedere il recupero del credito contributivo per i contratti di solidarietà? Le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà entro il 30 novembre 2022 ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 148/2015 e quelle che avevano un contratto in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
2. Qual è la normativa di riferimento per il recupero del credito contributivo? La normativa di riferimento è l’articolo 21, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 148/2015 e l’articolo 6 del Decreto Legge n. 510/1996.
3. Qual è la misura della riduzione contributiva? La riduzione contributiva è pari al 35% sui contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.
4. Qual è la durata massima dello sgravio contributivo? La durata massima dello sgravio è di 24 mesi nel quinquennio mobile.
5. Quali sono le scadenze per il conguaglio delle integrazioni salariali? Il conguaglio deve essere effettuato entro il giorno 16 agosto 2024.
6. Quali contribuzioni sono escluse dalla riduzione contributiva? Sono esclusi:
- Il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile (Legge n. 845/1978).
- Il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria (Decreto Legge n. 103/1991).
- Il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (Decreto Legislativo n. 182/1997).
- Il contributo al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo” (Decreto Legislativo n. 148/2015).
- Il contributo al “Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto” (Legge n. 296/2006).
7. Il beneficio contributivo è cumulabile con altri benefici? Generalmente, il beneficio contributivo non è cumulabile con altri benefici contributivi. Un'eccezione è la “Decontribuzione Sud”, che è cumulabile con lo sgravio contributivo.
8. Come si calcola la riduzione contributiva? La riduzione contributiva è calcolata sui contributi a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%, in base ai periodi di paga coperti dall’autorizzazione.
9. Cosa devono fare le aziende che hanno sospeso o cessato l'attività? Le aziende che hanno sospeso o cessato l'attività devono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) per fruire dello sgravio spettante.
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