Contratti di solidarietà: istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo

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Contratti di solidarietà: istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo

Dall’Inps arrivano le istruzioni in merito alle modalità di compilazione del flusso Uniemens per la fruizione dello sgravio contributivo in favore delle imprese destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva che hanno stipulato contratti di solidarietà.

Le istruzioni riguardano i conguagli arretrati relativi agli sgravi contributivi con risorse stanziate nell’anno 2021, a valere per i contratti di solidarietà i cui periodi si siano conclusi entro il 31 marzo 2023.

Le istruzioni sono contenute nel messaggio INPS n. 5 del 2 gennaio 2024.

Contratti di solidarietà

L’Inps, con la circolare n. 40 del 5 aprile 2023, aveva comunicato le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto legge del 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, riguardante i contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà siano stati conclusi entro il 30 giugno 2022.

Istruzioni per la fruizione dello sgravio

Le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sono contenute nell’allegato n. 1 del messaggio INPS n. 5 del 2 gennaio 2024.

La Struttura territoriale competente attribuisce alla posizione aziendale interessata il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996".

Le imprese interessate devono esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzando all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;
  • nell’elemento <SommaACredito>, devono indicare il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio (cioè il 16 aprile 2024).

Allegati

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