Contratti di solidarietà con Cigs, le istruzioni Inps
Pubblicato il 17 novembre 2022
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Con il messaggio n. 4135 del 16 novembre 2022 l’Inps indica le modalità di fruizione dello sgravio per i contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs da parte delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione del Ministero del Lavoro, i cui periodi di Cigs per solidarietà si sono conclusi entro il 31 marzo 2021.
Contratti di solidarietà: sgravio contributivo per le imprese
Ai datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, l’art. 6 del D.L. n. 510/96 riconosce, per la durata del contratto e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla diminuzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%
I criteri di ammissione alla riduzione contributiva in parola sono contenuti nei decreti interministeriali 7 luglio 2014, n. 83312 e 14 settembre 2015, n. 17981.
Come si calcola lo sgravio
Come accennato, le imprese hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi mensili a proprio carico per ogni lavoratore che, nello stesso mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Le modifiche contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Non sono soggetti a riduzione contributiva:
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.
Esposizione nel flusso Uniemens
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali riportati nell’allegato n. 1 del messaggio in oggetto, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito> devono utilizzare il codice causale già in uso “L983”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020”;
- nell’elemento <SommaACredito> indicheranno il relativo importo.
SCADENZA: Le operazioni di conguaglio vanno effettuate entro il 16 febbraio 2023.
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